Recenti interventi del Garante Privacy relativi all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza

Premesse

L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza costituisce, da tempo, una tra le modalità più diffuse per la tutela della vita delle persone, la salvaguardia dei propri beni o, in determinati contesti lavorativi, il miglioramento dell’organizzazione dell’attività operativa.

Le finalità che si intendono realizzare dipendono, innanzi tutto, dalla tipologia del soggetto che adotta il sistema di telecamere e procede all’acquisizione delle immagini.

Pubblica amministrazione, aziende, associazioni, condomini, persone fisiche sono tutti interessati a facilitare l’adempimento dei propri obblighi e garantire il rispetto dei propri diritti collocando impianti video che siano in grado di scoraggiare comportamenti illeciti o, in caso di loro realizzazione, agevolino la ricostruzione di quanto accaduto.

Un ente pubblico riesce a proteggere in modo più puntuale la sicurezza dei cittadini attraverso un sistema di videosorveglianza che segnali in tempi rapidi alle Forze dell’ordine dove intervenire.

Allo stesso modo, è sempre grazie ad un impianto video che un’azienda può capire in tempo reale come reagire ad un eventuale incidente che possa compromettere la sicurezza dei lavoratori all’interno della propria struttura.

Inoltre, se si riflette sull’evoluzione tecnologica che ha investito il settore della videosorveglianza, è indubbio che l’utilizzo delle videocamere consenta un sensibile miglioramento in termini di efficienza delle prestazioni e risparmio di risorse.

Tutto ciò, nel corso di questi ultimi anni, ha portato ad una proliferazione della presenza delle telecamere in diversi settori, interessando i cittadini durante svariati momenti della loro vita.

Infatti, nel corso dell’attività lavorativa, nei rapporti con la pubblica amministrazione, in caso di utilizzo di mezzi di trasporto, nei momenti riservati al proprio tempo libero, perfino semplicemente camminando per strada, essere ripresi da una videocamera è diventata quasi una consuetudine.

Normativa di riferimento 

Fin dai primi esempi di utilizzo di impianti di videosorveglianza, al Garante Privacy è sembrato necessario fornire delle direttive che orientassero il corretto trattamento dei dati acquisiti tramite le videocamere.

Risale, infatti, al novembre del 2000 il “Il decalogo delle regole per non violare la privacy” che forniva i primi adempimenti da rispettare per garantire i diritti degli interessati oggetto di videosorveglianza.

Quelle prime indicazioni hanno segnato la via dei successivi provvedimenti adottati dal Garante Privacy nonché della normativa del legislatore europeo a tutela del corretto trattamento dei dati personali.

Individuazione delle finalità da perseguire, correttezza e liceità del trattamento, obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati, rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti, limitazione del periodo di conservazione delle immagini, rispetto della normativa in caso di controllo a distanza dei lavoratori etc. costituiscono alcuni tra gli adempimenti da rispettare, rimasti presenti nei successivi provvedimenti emessi dal Garante Privacy.

Ad oggi, le fonti normative di riferimento sono:

  • il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ( di seguito “GDPR”);
  • il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice Privacy”);
  • il Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 del Garante Privacy (di seguito “Provvedimento”);
  • le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del  Comitato europeo per la protezione dei dati (di seguito “Linee guida”);
  • l’art. 4 della L. n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), richiamato dall’art. 114 del Codice Privacy e dal Provvedimento del 8 aprile 2010;
  • numerose note e circolari dell’Ispettorato nazionale del lavoro relative all’installazione di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • diversi Provvedimenti del Garante Privacy relativi a singoli casi nonché le FAQ (risposte alle domande più frequenti) pubblicate sulla pagina web istituzionale del Garante nel dicembre 2020;
  • alcune pronunce giurisprudenziali che hanno chiarito e specificato vari aspetti relativi al trattamento dei dati tramite impianti di videosorveglianza.

Obblighi da rispettare per l’istallazione di sistemi di videosorveglianza

Qualsiasi trattamento di dati è tenuto a rispettare i principi indicati all’art. 5 del GDPR.

Pertanto, anche l’acquisizione di immagini tramite un sistema di videosorveglianza dovrà perseguire finalità lecite e corrette.

Il titolare del trattamento, inoltre, deve individuare una idonea base giuridica che giustifica l’installazione delle telecamere. A tal riguardo, in relazione agli enti privati, sia il Provvedimento sia le Linee guida propendono per il legittimo interesse del titolare – ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. f) del GDPR – da bilanciare con gli interessi, i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti ripresi.

Il rispetto dell’obbligo di trasparenza implica che l’interessato deve essere consapevole di accedere ad una zona oggetto di videosorveglianza. Ciò comporta che, prima di essere sottoposta a riprese, ogni persona deve essere debitamente informata in relazione alle caratteristiche principali del trattamento in corso.

Il titolare può acquisire solo le immagini necessarie alle finalità prefisse, conservandole, in caso di loro registrazione, solo per il tempo essenziale al raggiungimento degli scopi previsti.

Questi principi generali si traducono in diversi adempimenti, cui è tenuto il titolare del trattamento, che di seguito si riassumono brevemente:

  • il rispetto della procedura indicata nell’art. 4 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori) per l’installazione di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
  • l’esecuzione di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell’art. 35 del GDPR;
  • l’installazione di idonee informative, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di primo e secondo livello, anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida;
  • l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la protezione dei diritti e delle libertà degli interessati rispetto ai rischi di distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati acquisiti tramite la videosorveglianza (artt. 24, 25 e 32 del GDPR);
  • la nomina di eventuali responsabili del trattamento (art. 28 del GDPR) e autorizzati al trattamento (art. 29 del GDPR e art. 2-quaterdecies del Codice Privacy);
  • l’esecuzione della formazione del personale, se presente, che utilizza o ha accesso alle immagini;
  • l’aggiornamento del registro delle attività di trattamento (art. 30 del GDPR).

Criticità riscontrate dal Garante Privacy

Pur essendo in presenza di un complesso di norme che indica con chiarezza gli obblighi da rispettare, il Garante Privacy non cessa di intervenire in relazione a trattamenti illeciti che, in alcuni casi, non rispettano anche le regole più elementari.

Talvolta gli inadempimenti riguardano l’obbligo di trasparenza nei confronti degli interessati. Spesso le informative privacy non sono complete, non rinviano a informazioni di “secondo livello” accurate, non sono facilmente accessibili o, addirittura, sono assenti.

In altre occasioni, il titolare ha trascurato una preventiva esecuzione di una valutazione d’impatto, non considerando il rischio di “monitoraggio sistematico” che può determinate l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza.

Tra le diverse illiceità riscontrate di recente dal Garante Privacy, in questa sede procederemo ad approfondire due aspetti di rilevante importanza, spesso tra loro connessi:

  • quali sono le aree che possono essere oggetto di videosorveglianza;
  • quali sono le procedure ed i limiti da rispettare nel caso di sistemi di videosorveglianza installati presso i luoghi di lavoro.

Aree oggetto di videosorveglianza

Per comprendere correttamente quali siano le aree fisiche che possono essere oggetto di ripresa da una telecamera è, prima di tutto, necessario delimitare il contesto in cui trova applicazione la normativa privacy.

Infatti, ai sensi dell’art. 2, par. 2, lett. c) del GDPR, la normativa sulla protezione dei dati personali non trova applicazione in relazione alle immagini acquisite in ambito esclusivamente personale o domestico.

La deroga prevista dalla c.d. “eccezione domestica”, però, deve essere interpretata in modo restrittivo.

A tal riguardo, è bene richiamare quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE nella sentenza del 11 dicembre 2014, C-212-13 “Rynes vs Urad”.

Tale pronuncia, infatti, stabilisce che la videosorveglianza che si estende, anche se solo parzialmente, allo spazio pubblico, e pertanto è diretta verso l’esterno della sfera privata della persona che procede al trattamento, non può essere considerata un’attività esclusivamente “personale o domestica”.

L’inoperatività della clausola dell’”eccezione domestica” è stata di recente oggetto di trattazione da parte del Garante Privacy nel Provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025, proprio in riferimento ad un trattamento di dati tramite sistemi di videosorveglianza.

Il Garante ha ribadito l’applicabilità della normativa privacy nel caso in cui le telecamere, installate da un soggetto privato presso la propria abitazione, non si limitino ad acquisire immagini relative a spazi di pertinenza esclusiva del titolare (ingresso dell’edificio e aree private), ma coinvolgano ambiti pubblici ulteriori (strade, marciapiedi, zone di transito etc.) in modo da riprendere le persone di passaggio.

Compreso, pertanto, quando trova applicazione la normativa privacy, passiamo adesso ad analizzare con precisione quali luoghi possono essere ripresi.

L’argomento, di recente, è stato oggetto di trattazione da parte del Garante Privacy in numerosi provvedimenti (n. 8 del 16 gennaio 2026, doc. web n. 10216253; n. 9 del 16 gennaio 2026, doc. web n. 10214411; n. 83 del 13 febbraio 2026, doc web n. 10225084; n. 84 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226658; n. 85 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226120).

Nel rispetto delle disposizioni indicate dalla L. 300/1970 in caso di presenza di lavoratori, in generale il titolare del trattamento (ad es. una azienda, un libero professionista, un’associazione etc.) deve limitare l’oggetto della ripresa agli ambienti di sua proprietà.

Il problema, pertanto, si pone in relazione alle zone che non sono di esclusiva pertinenza del titolare.

Pensiamo, ad esempio, alle aree esterne alla sede di un’azienda (accessi e uscite di emergenza; zone di carico/scarico merci; spazi adibiti a parcheggi; fasce perimetrali dell’immobile etc.).

Sono tutte zone che, qualora non sia previsto un limite di accesso fisico, possono essere transitate da persone che possono essere riprese.

La normativa al riguardo dispone che la videosorveglianza:

  • deve essere eseguita “con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti (vie, edifici, esercizi commerciali, istituzioni ecc.)” (paragrafo n. 6.2.2.1 del Provvedimento);
  • per proteggere la proprietà di un titolare si arresta ai confini della proprietà stessa” (paragrafo n. 27 delle Linee guida).

Le ultime pronunce del Garante Privacy hanno ribadito tale orientamento, disponendo che;

  • la videosorveglianza non può incidere sulle libertà altrui;
  • le telecamere devono essere orientate in modo da non riprendere spazi pubblici;
  • la necessità di tutelare un immobile può consentire la ripresa degli spazi immediatamente antistanti alle vie di accesso ad esso, con esclusione delle aree circostanti in tutto, o in parte, di terzi.

Questi principi generali possono subire una eccezione.

Nel caso in cui la sola ripresa delle aree di proprietà del titolare risulta inefficace  a realizzare una effettiva protezione dei beni, allora, nel rispetto di determinati limiti, si potrà ampliare il raggio di azione della sorveglianza.

Le Linee guida, infatti, prevedono che “In alcuni singoli casi potrebbe essere necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di proprietà”.

Pensiamo, ad esempio, ad un esercizio commerciale che abbia subìto più atti di vandalismo i quali, tenuto conto della disposizione dell’immobile, possano essere efficacemente monitorati solo riprendendo anche locali adiacenti appartenenti a terzi o parti di zone pubbliche circostanti.

Come deve muoversi il titolare del trattamento in questi casi?

L’elemento fondamentale da ricordare è che per un soggetto privato la base giuridica che giustifica l’adozione di un sistema di videosorveglianza consiste nel suo legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f del GDPR).

Questo comporta che il bilanciamento tra l’interesse del titolare a tutelare una sua posizione giuridica (ad es. protezione di un immobile), da un lato, e il diritto di una persona a non subire un’interferenza nella sua vita privata tramite la registrazione della sua immagine, dall’altro, deve essere valutato caso per caso.

Non è sufficiente fare riferimento a situazioni astratte o confrontare casi simili tra loro. Il titolare del trattamento deve valutare i rischi di interferenza nei diritti dell’interessato” (par. 32 delle Linee guida).

Al fine di realizzare un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, il titolare deve valutare “l’intensità dell’intervento”, quindi comprendere in concreto le conseguenze che l’acquisizione delle immagini può avere rispetto alle libertà e agli interessi delle persone.

La videosorveglianza, pertanto, deve tenere conto della tipologia di immagini raccolte, del numero degli interessati coinvolti, dell’estensione territoriale delle zone riprese nonché della ragionevole aspettativa dell’interessato a ritenersi sottoposto a videosorveglianza.

Il monitoraggio anche di aree esterne alla propria pertinenza è vincolato alla corretta valutazione di tutti questi elementi.

Tornando all’esempio suindicato, si ritiene conforme alla tutela del legittimo interesse del titolare la ripresa di porzioni minime di edifici adiacenti all’immobile da proteggere che non prevedano il passaggio di persone.

Di contro, le videocamere che riprendano parti di una zona pedonale assiduamente frequentata, in prossimità di una scuola o di una struttura ospedaliera – comportando, pertanto, la possibile ripresa di minori o il trattamento di dati particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR – è certo che realizzeranno un trattamento illecito di dati.

In ogni caso, una volta eseguite le opportune valutazione, il titolare di un sistema di videosorveglianza che riprenda le immediate vicinanze dell’area da proteggere, dovrà utilizzare gli opportuni mezzi fisici e tecnici che consentano di acquisire solo le immagini necessarie a tutelare i suoi diritti, ad esempio bloccando o oscurando la ripresa delle zone non pertinenti e orientando l’angolo di ripresa delle telecamere in modo prevalente verso gli spazi nei quali è regolarmente esercitata l’attività commerciale.

Ciò detto, si ribadisce che la ripresa di spazi eccedenti rispetto a quelli di diretta pertinenza del titolare costituisce un’eccezione che deve trovare una solida base giuridica, anche opportunamente documentabile, idonea a dimostrare la necessità di quella particolare modalità di trattamento. 

Solo comprovate situazioni di rischio effettivo possono giustificare l’estensione della videosorveglianza ad aree esterne alle pertinenze del titolare che coinvolgano soggetti terzi.

Il Provvedimento n. 85 del 12 febbraio 2026 ci ricorda un limite essenziale: “la sistematica osservazione di spazi pubblici (unitamente alla registrazione delle immagini riprese), non può essere svolta in autonomia da soggetti privati, trattandosi di attività riservata a soggetti pubblici ai quali, all’interno di un articolato quadro di garanzie, la legge attribuisce compiti in materia di sicurezza pubblica o di accertamento nonché di prevenzione e repressione di reati”.

Coloro che trasgrediscono a tali disposizioni vanno incontro alla violazione dell’art. 5, par. 1 lett. a) (principio di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento) e lett. c) (principio di minimizzazione dei dati).

Videosorveglianza nei luoghi di lavoro

In alcuni recenti provvedimenti il Garante Privacy ha prestato attenzione al trattamento effettuato all’interno dei luoghi di lavoro che, pertanto, coinvolge primariamente la figura dei lavoratori quali diretti interessati dalle riprese delle telecamere.

Le procedure che disciplinano tale modalità di trattamento sono indicate all’art. 4 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), richiamato dal Provvedimento e dall’art. 114 del Codice Privacy. Quest’ultimo articolo rappresenta la norma specifica nell’ordinamento italiano prevista a tutela dei dati personali dei lavoratori.

In base a quanto prescritto dalle norme suindicate, il datore di lavoro che intenda utilizzare un impianto di videosorveglianza che consenta, anche solo potenzialmente, di esercitare un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, prima di installare le telecamere dovrà raggiungere un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali.

Qualora non si perfezioni tale accordo, il datore di lavoro potrà richiedere all’Ispettorato nazionale del lavoro competente territorialmente l’autorizzazione all’installazione.

Se l’installazione riguarda più unità produttive dislocate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, i soggetti cui il datore di lavoro potrà rivolgersi saranno le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o la sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il datore di lavoro non può liberamente scegliere tra la via dell’accordo sindacale o la richiesta all’Ispettorato del lavoro.

La nota dell’INL n. 4619 del 24 maggio 2017 indica l’intesa con i sindacati quale percorso preferenziale rispetto all’autorizzazione dell’INL, essendo quest’ultima solo eventuale e successiva al mancato perfezionamento dell’accordo.

Inoltre, a tale riguardo, con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023, l’INL ha specificato che, in considerazione del carattere “primario” dell’accordo sindacale, l’istanza presentata all’INL dovrà contenere la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo.

In relazione alle ragioni che possono giustificare l’installazione di un impianto di videosorveglianza in un ambiente di lavoro, l’art. 4 St. Lav. fornisce un elenco ristretto di possibilità.

Infatti, il datore di lavoro potrà avviare la procedura di accordo sindacale/richiesta autorizzazione solo per soddisfare le seguenti finalità:

  • esigenze organizzative e produttive;
  • sicurezza del lavoro;
  • tutela del patrimonio aziendale.

La normativa, quindi, consente un controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nel rispetto delle condizioni di garanzia previste, solo ed esclusivamente in via incidentale, “ossia in occasione del perseguimento di tali legittime finalità, così assumendo un carattere tipicamente indiretto e preterintenzionale” (Provvedimento n. 70 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226611).

L’ultimo comma dell’art. 4 St. Lav. obbliga il datore di lavoro a rispettare la normativa privacy in caso di utilizzo delle immagini “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, soffermandosi sulla necessità di fornire adeguata informativa ai lavoratori in relazione alle modalità d’uso degli impianti di videosorveglianza nonché ai possibili controlli che ne possono derivare.

L’interconnessione tra la normativa privacy e lo Statuto dei lavoratori ha richiamato in più occasioni il Garante Privacy all’esame dei trattamenti di dati dei lavoratori mediante la videosorveglianza.

Numerosi provvedimenti emessi anche di recente dal Garante Privacy (n. 772 del 12 dicembre 2024, doc web n. 10107146; n. 201 del 10 aprile 2025, doc web n. 10139433; n. 493 dell’11 settembre 2025, doc web n. 10183820; n. 628 del 23 ottobre 2025, doc web n. 10196164; n. 70 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226611; n. 83 del 13 febbraio 2026, doc web n. 10225084; n. 84 del 12 febbraio 2026, doc web n. 10226658) tracciano il seguente quadro di riferimento cui il titolare del trattamento deve attenersi:

  • i trattamenti di dati personali effettuati tramite impianti di videosorveglianza nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro devono essere conformi ai principi generali indicati dall’art. 5 del GDPR;
  • l’attivazione e la conclusione della procedura prevista dall’art. 4 St. Lav.:
  • costituisce una condizione indefettibile per l’installazione di un impianto di videosorveglianza;
  • rappresenta un presupposto di liceità del trattamento;
  • tutela interessi di carattere collettivo e superindividuale (tra le altre, Cass. pen, sent. n. 50919 del 17 dicembre 2019);
  • il sistema di protezione dei dati, integrato con l’art. 4 St. Lav., tutela i dipendenti non solo quando i dispositivi di sorveglianza siano posti all’interno dei locali di lavoro ma anche in relazione alle aree esterne o perimetrali (ad es. accessi alla struttura e ai garage, zone di carico/scarico merci, ingressi carrai e pedonali);
  • la circostanza che l’accesso a dette zone esterne o perimetrali da parte dei lavoratori avvenga in maniera discontinua (ad es. solo per attività di transito o sosta) e per brevi archi temporali è irrilevante.

Pur in presenza di disposizioni sufficientemente chiare, non sono mancati casi di violazioni anche gravi.

A tal riguardo è opportuno segnalare il Provvedimento n. 107 del 24 febbraio 2026, doc web n. 10224096, che ha coinvolto Amazon Italia Logistica s.r.l.

L’ispezione effettuata dal Garante Privacy presso il magazzino di Passo Corese (RI) ha fatto emergere numerose illiceità relative al trattamento dei dati dei dipendenti.

Tra le diverse violazioni, si segnala l’utilizzo di una piattaforma digitale collegata al sistema di rilevazione delle presenze ed associata ad un algoritmo di gestione delle risorse umane, tramite la quale Amazon Italia Logistica ha eseguito un trattamento dei dati personali dei dipendenti, anche di natura sensibile (ad es. dati relativi alla salute, impegno in attività sindacali o partecipazione a scioperi, informazioni relative alla vita personale e familiare, dettagli relativi ai rapporti con i colleghi di lavoro), tale da determinare un controllo del lavoratore in violazione delle più elementari norme di garanzia previste dal legislatore.

Nelle more della prosecuzione degli accertamenti ancora in corso, il Garante Privacy, in ragione della gravità dei comportamenti, dell’elevato numero di interessati coinvolti, della durata di tempo delle violazioni nonché della particolare natura e delicatezza dei dati personali trattati, ha ritenuto necessario agire con urgenza disponendo un provvedimento di limitazione definitiva dei trattamenti ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f del GDPR.

Tra le violazioni eseguite da Amazon Italia Logistica che rilevano in questa sede, si segnala l’installazione di quattro telecamere, denominate con etichetta “BATHROOM”, posizionate e orientate in modo tale da rendere identificabili i soggetti che accedevano ai bagni e all’area ristoro.

Pur essendo attivata, nel sistema di riprese, una funzione di oscuramento delle immagini (c.d. privacy mask), risultava comunque possibile identificare i dipendenti che accedevano alle aree riservate ai lavoratori.

Nel corso dell’accertamento, gli ispettori hanno chiesto alla società quali fossero le finalità di carattere organizzativo e produttivo che giustificavano l’istallazione delle quattro telecamere e la ripresa delle aree riservate.

In risposta, Amazon Italia Logistica ha giustificato la presenza delle telecamere in questione in quanto “deputate a proteggere le aree comuni (corridoi, punti di passaggio verso uscite di emergenza, punti di passaggio verso diverse sezioni del sito) sulla base di criteri indicati in una policy interna che definisce le finalità (cd. use-case) del posizionamento delle telecamere”.

Tuttavia, all’esito del sopralluogo, è emerso che la posizione delle quattro telecamere non ha trovato una piena corrispondenza con i criteri di collocazione indicati nella policy della società.

Inoltre, i corridoi ed i punti di passaggio verso uscite di emergenza e le altre sezioni del magazzino sono risultati ampiamente sorvegliati tramite altre e diverse telecamere posizionate a distanza ravvicinata.

Pertanto, in base agli elementi raccolti ed in attesa di un provvedimento definitivo, sembra lecito dubitare che la funzione delle quattro telecamere fosse limitata alla semplice “protezione” delle aree comuni quanto, invece, con maggiore probabilità ad eseguire una “verifica” delle presenze nelle aree riservate ai lavoratori.  

In ragione di ciò, anche per il trattamento dei dati eseguito tramite le telecamere “BATHROOM”, il Garante Privacy ha disposto la misura della limitazione definitiva del trattamento al fine di salvaguardare la dignità dei lavoratori.

Conclusioni

In relazione al tema della videosorveglianza, dall’analisi dei provvedimenti emessi dal Garante Privacy, emerge che gli autori delle violazioni non sono soltanto enti privati di ridotte dimensioni o singoli cittadini ma anche enti pubblici e soggetti di rilevanza economica mondiale.

Sorprende in negativo che l’utilizzo delle telecamere di sorveglianza da parte di un Comune, un esercizio commerciale o una multinazionale quale Amazon sempre più spesso abbia un’unica caratteristica comune: l’assenza del rispetto delle regole basilari della normativa privacy.

In un momento storico in cui l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e i rischi per la sicurezza informatica impongono alle aziende un impiego di risorse sempre crescente, anche in termini di tutela dei dati personali dei propri dipendenti e clienti, è auspicabile che certe violazioni rimangano un lontano ricordo.

Avv. Tommaso Coretto – Ufficio Studi ASSIV

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