Nuovo D.M. antipirateria n. 139 del 7 Novembre 2019

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale nr. 284 del 4 Dicembre 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 Novembre 2019 nr. 139 emanato di concerto con il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che abroga il precedente D.M. 266/2012: regolamento recante l’impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque a rischio pirateria.

Come è noto l’ASSIV ha partecipato a diversi tavoli tecnici sull’argomento offrendo un apporto sostanziale alla stesura di questo nuovo testo. Non possiamo però nascondere  che si è trattato di una sorpresa, arrivata sulla scrivania dell’Associazione senza alcun preavviso, a riprova della mancanza di interlocuzione che da tempo persiste – e non per colpa nostra – con i nostri aventi causa istituzionali. .

Entrando nel merito del Decreto, non possiamo che manifestare, complessivamente, la nostra soddisfazione sul risultato, infatti rileviamo essere state recepite quasi tutte le istanze presentate dall’ASSIV.

Il nuovo D.M. presenta infatti spunti interessanti di semplificazione ed armonizzazione delle regole italiane con quelle internazionali, dettate in primo luogo dall’IMO (International Maritime Organization) ed in tal senso qui di seguito illustriamo le modifiche introdotte:

L’art. 4 (requisiti delle Guardie Giurate) al comma 1.a) definisce i requisiti addestrativi facendo esplicito riferimento al D.M. 154/2009 art. 6 senza nulla aggiungere o togliere alla precedente stesura.

L’art. 5 (armi utilizzabili nei servizi) al comma 1.b) introduce il principio che a detenere le armi sia anche il Titolare dell’Istituto di Vigilanza. Questa, rispetto alla norma precedente sostanzia  un elemento di novità, dato che  tale incombenza era in capo all’Armatore, che a sua volta si vedeva costretto a delegare comunque il Titolare dell’Istituto. Si tratta quindi di una semplificazione che salta un passaggio inutile ma, soprattutto, de-responsabilizza l’Armatore su un argomento che risultava essere molto lontano dal suo specifico interesse.

L’art. 6 (modalità di svolgimento dei servizi) al comma 2.a), stabilisce il numero minimo di Guardie Giurate impiegate a bordo delle navi, che diminuisce a 3 unità, rispetto alle 4 previste in precedenza. Si equipara pertanto il servizio antipirateria a quello fornito dalla Compagnie di Sicurezza che operano su navi battenti bandiera non italiana, incrementando così la competitività dell’Armamento italiano grazie alla evidente riduzione dei costi sostenuti dagli Armatori.

L’art. 8 (autorizzazioni rilasciabili al Titolare dell’Istituto di Vigilanza) al comma 1., ricollegandosi al precedente art. 5, stabilisce che il Titolare dell’Istituto di Vigilanza richieda direttamente l’autorizzazione per l’acquisto, maneggio, trasporto, detenzione e cessione in comodato alle Guardie Giurate delle armi ex art. 31 T.U.L.P.S. e che tale richiesta debba essere inoltrata presso la Questura dove ha sede l’Istituto di Vigilanza. Con il D.M. 266/2012 tale autorizzazione veniva rilasciata sempre al Titolare dell’Istituto su delega però dell’Armatore, dalla Questura di competenza dove l’Armatore aveva la sede. E’ evidente la semplificazione del processo che non vede più i Titolari di Istituti di Vigilanza costretti a presentare istanze alla varie Questure d’Italia, con tutte le difficoltà logistiche ed i maggiori oneri economici che ne conseguivano.

L’art. 9 (procedimento del rilascio delle autorizzazioni) comma 2, consente al titolare dell’Istituto di Vigilanza di presentare la richiesta di autorizzazione del singolo transito alla Questura dove ha sede l’Istituto, a mezzo di posta certificata con un preavviso minimo di 48h.  Questo rappresenta il punto massimo di semplificazione, considerando che secondo il precedente D.M. era necessario presentare l’Istanza presso la Questura dove aveva la sede l’Armatore ed occorreva ricevere la così detta “presa d’atto” senza la quale l’imbarco non poteva avvenire. Ciò significava: tempi più lunghi e difficoltà dovute alla necessità di seguire  il procedimento burocratico al fine di poter essere puntuali rispetto agli impegni assunti con i Clienti.

Art. 11 (trasporto e registrazione delle armi imbarcate) comma 2; definisce che il numero massimo di armi da imbarcare deve essere pari nel massimo al numero delle Guardie Giurate in servizio più una di riserva per ogni Guardia, con un munizionamento pari a 1.000 cartucce per operatore. Precedentemente le armi da imbarcare potevano essere solo 6, rispetto alle 4 Guardie Giurate in servizio.

Quello che purtroppo ha (per il momento) rovinato la buona impalcatura del regolamento di cui al D.M. 139/2019 è il contenuto del Capo IV, disposizioni finali e transitorie.

L’art. 14 (disposizioni transitorie) comma 1, determina infatti che le disposizioni riferite alla formazione del personale di cui all’art. 4 comma 1.a) si applicano a decorrere dal 1° Gennaio 2020. Sempre l’art. 14 comma 2 definisce che le Guardie Giurate, che fino alla data di cui sopra sono state impiegate a bordo delle navi in attività antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni, sono ammesse direttamente a sostenere la prova di esame di cui l’art. 6 del  D.M. 154/2009. Il comma 3, sancisce infine che il mancato superamento dell’esame di cui sopra comporta l’invio del personale non idoneo ai corsi di formazione.

In relaziona all’art. 14 di cui sopra, considerando il quadro complessivo degli ultimi 5 anni, nei quali è stato completamente disatteso il D.M. 154/2009 art. 6 e, più nel dettaglio, il punto 2 comma 2.3.1 dell’allegato tecnico, ASSIV si dichiara preoccupata sul futuro dell’attività di antipirateria.

Riteniamo infatti che non ci siano i tempi tecnici, vista l’imminente scadenza di fine anno  per poter programmare una corretta formazione giuridico/formale per inviare all’esame il personale già in possesso di decreto di Guardia Giurata antipirateria, personale che comunque ad oggi ha dato ampia dimostrazione della propria capacita tecnico-operativa.

In relazione a questo riteniamo pertanto necessario sensibilizzare il Ministero affinchè si faccia promotore di una proroga urgente dei termini per l’esame e la formazione del personale, reintroducendo il regime di deroga, che è in scadenza proprio alla fine dell’anno in corso. Questo al fine di poter garantire, senza soluzione di continuità, la fornitura dei servizi di protezione alle navi italiane, che altrimenti resterebbero, le uniche al mondo, senza alcuna tutela armata.

Proponiamo altresì, come già fatto in precedenza, che il Ministero costituisca un ulteriore tavolo tecnico dove tutti i soggetti interessati abbiano l’opportunità di confrontarsi realisticamente sulla base delle esperienze e delle esigenze reciproche.

 

                                                                                                                                    Dott. Vincenzo Pergolizzi

                                                                                                          Metro Security Express

                                                                                                          Esperto Assiv di antipirateria