Green Pass e rapporti di lavoro: cosa succede per i lavoratori in somministrazione?
di Michele Tiraboschi
Come รจ oramai noto a tutti,ย il possesso delย green passย รจ diventato un requisito di legge per lโaccesso ai luoghi di lavoroย (art. 3, d.l. n. 127/2021). La questione รจ oramai pacifica anche se restano ancora da definire numerosi aspetti organizzativi e procedurali di non poco conto per la quotidianitร di uffici e fabbriche. Tra i molti fondati dubbi e taluni innegabili aspetti controversi suscita invero forti perplessitร la spinta, improntata a un malinteso formalismo, che porta a sollevare problemi giuridici anche lร dove non esistono. Tra questi si segnala, su tutti,ย il caso della gestione e dei controlli relativi ai lavoratori in somministrazione.
ร stato infatti da taluno sostenuto che, nellโambito del contratto commerciale di somministrazione che lega agenzia del lavoro e utilizzatore, sia onere del somministratore assicurare allโutilizzatore che il lavoratore inviato in missione sia in possesso della certificazione verde. In questa prospettiva interpretativa, lโagenzia di somministrazione sarebbe dunque tenuta ad informare i lavoratori in ordine ai nuovi obblighi normativi relativi al possesso del green pass. In capo allโutilizzatore, invece, vi sarebbe lโonere di verificarne il possesso da parte del lavoratore al momento dellโingresso in azienda. Nella eventualitร che lโagenzia di somministrazione sia impossibilitata ad assicurare la prestazione del lavoratore a favore dellโutilizzatore per mancanza della relativa certificazione, questโultimo potrebbe dunque agire nei confronti del somministratore per responsabilitร contrattuale.
Anche una rapida ricognizione normativa, relativa allo schema negoziale che lega agenzia, utilizzatore e lavoratore, dovrebbe tuttavia consentire di superare ogni equivoco e portare agilmente a una diversa soluzione. Nella ripartizione di diritti, obblighi e responsabilitร tra fornitore e utilizzatore รจ infatti chiaro che il primo non puรฒ che limitarsi alla informativa nei confronti dei lavoratori da inviare in missione, rimanendo riservato al solo utilizzatore, quale titolare del potere direttivo, il controllo in merito allโeffettivo possesso della certificazione verde quale condizione per lโaccesso al luogo in cui effettivamente si svolge la prestazione di lavoro. ร del resto lโutilizzatore il soggetto che, per definizione giuridica, si appropria della utilitร giuridica (ed economia) della prestazione, come precisa lโart. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015 secondo cui, in aderenza a quanto giร previsto dalle leggi Treu e Biagi, i lavoratori somministrati โper tutta la durata della missione, svolgono la propria attivitร nellโinteresse e sotto la direzione e il controllo dellโutilizzatoreโ.
ร insomma pacifico โ e sorprende pertanto il dubbio interpretativo โ che, dal momento in cui รจ in missione, il lavoratore somministrato รจ sottoposto al potere dispositivo e di controllo del datore di lavoro โutilizzatoreโ, al pari dei lavoratori assunti senza lโintervento di intermediari.
Per quanti vivono dei dubbi, a confermare che sia lโutilizzatore il sostanziale datore di lavoro โ e quindi il soggetto tenuto a verificare il possesso del green pass, come prescrive lโart. 3 del decreto-legge n. 127 โ vi sono due ulteriori dati normativi che si possono richiamare ad abundantiam, lโuno di natura contrattuale, lโaltro di natura legale. Come prescrive lโart. 34, comma 6 del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro, lโesercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati in missione si attiva sempre ed esclusivamente su segnalazione dellโutilizzatore, cioรจ non appena lโagenzia abbia ricevuto dalla impresa utilizzatrice gli elementi necessari per la formalizzazione della contestazione. ร quindi lโutilizzatore e non lโagenzia a dare impulso al procedimento disciplinare. Allo stesso modo, lโart. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008 definisce come datore di lavoro il soggetto che, secondo il tipo e lโassetto della organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivitร , ha la responsabilitร della organizzazione stessa o della unitร produttiva in quanto esercita i poteri decisionali.
Queste due disposizioni confermano in modo inequivocabile lโapproccio sostanzialistico della normativa lavoristica โ anche prevenzionsitica โ rispetto alla figura del soggetto che, ai sensi dellโart. 3 del decreto-legge n. 127, รจ tenuto alla verifica del possesso della certificazione verde e cioรจ il datore di lavoro.
Ora, รจ indubbio che un obbligo di tale portata quale รจ il green pass possa stimolare delle riflessioni volte a comprendere come gestire le diverse realtร organizzative. Allo stesso tempo, tuttavia, ci pare necessario che le imprese e gli attori della rappresentanza compiano lo sforzo, anche in dialogo col sindacato, per individuare delle modalitร di verifica tese a garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa prospettiva, ci pare innegabile che presto bisognerร riprendere in mano i protocolli anti-contagio che, nella loro impostazione generale e nella loro declinazione a livello aziendale e operativo, hanno sin qui svolto un innegabile ruolo strategico nel contenimento e nel contrasto del Covid-19 nei contesti produttivi e di lavoro.
Ordinario di diritto del lavoro
Universitร di Modena e Reggio Emilia








