Green Pass e rapporti di lavoro: cosa succede per i lavoratori in somministrazione?

Green Pass e rapporti di lavoro: cosa succede per i lavoratori in somministrazione?

di Michele Tiraboschi

Come รจ oramai noto a tutti,ย il possesso delย green passย รจ diventato un requisito di legge per lโ€™accesso ai luoghi di lavoroย (art. 3, d.l. n. 127/2021). La questione รจ oramai pacifica anche se restano ancora da definire numerosi aspetti organizzativi e procedurali di non poco conto per la quotidianitร  di uffici e fabbriche. Tra i molti fondati dubbi e taluni innegabili aspetti controversi suscita invero forti perplessitร  la spinta, improntata a un malinteso formalismo, che porta a sollevare problemi giuridici anche lร  dove non esistono. Tra questi si segnala, su tutti,ย il caso della gestione e dei controlli relativi ai lavoratori in somministrazione.

รˆ stato infatti da taluno sostenuto che, nellโ€™ambito del contratto commerciale di somministrazione che lega agenzia del lavoro e utilizzatore, sia onere del somministratore assicurare allโ€™utilizzatore che il lavoratore inviato in missione sia in possesso della certificazione verde. In questa prospettiva interpretativa, lโ€™agenzia di somministrazione sarebbe dunque tenuta ad informare i lavoratori in ordine ai nuovi obblighi normativi relativi al possesso del green passIn capo allโ€™utilizzatore, invece, vi sarebbe lโ€™onere di verificarne il possesso da parte del lavoratore al momento dellโ€™ingresso in azienda. Nella eventualitร  che lโ€™agenzia di somministrazione sia impossibilitata ad assicurare la prestazione del lavoratore a favore dellโ€™utilizzatore per mancanza della relativa certificazione, questโ€™ultimo potrebbe dunque agire nei confronti del somministratore per responsabilitร  contrattuale.

Anche una rapida ricognizione normativa, relativa allo schema negoziale che lega agenzia, utilizzatore e lavoratore, dovrebbe tuttavia consentire di superare ogni equivoco e portare agilmente a una diversa soluzione. Nella ripartizione di diritti, obblighi e responsabilitร  tra fornitore e utilizzatore รจ infatti chiaro che il primo non puรฒ che limitarsi alla informativa nei confronti dei lavoratori da inviare in missione, rimanendo riservato al solo utilizzatore, quale titolare del potere direttivo, il controllo in merito allโ€™effettivo possesso della certificazione verde quale condizione per lโ€™accesso al luogo in cui effettivamente si svolge la prestazione di lavoro. รˆ del resto lโ€™utilizzatore il soggetto che, per definizione giuridica, si appropria della utilitร  giuridica (ed economia) della prestazione, come precisa lโ€™art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2015 secondo cui, in aderenza a quanto giร  previsto dalle leggi Treu e Biagi, i lavoratori somministrati โ€œper tutta la durata della missione, svolgono la propria attivitร  nellโ€™interesse e sotto la direzione e il controllo dellโ€™utilizzatoreโ€.

รˆ insomma pacifico โ€“ e sorprende pertanto il dubbio interpretativo โ€“ che, dal momento in cui รจ in missione, il lavoratore somministrato รจ sottoposto al potere dispositivo e di controllo del datore di lavoro โ€œutilizzatoreโ€, al pari dei lavoratori assunti senza lโ€™intervento di intermediari.

Per quanti vivono dei dubbi, a confermare che sia lโ€™utilizzatore il sostanziale datore di lavoro โ€“ e quindi il soggetto tenuto a verificare il possesso del green pass, come prescrive lโ€™art. 3 del decreto-legge n. 127 โ€“ vi sono due ulteriori dati normativi che si possono richiamare ad abundantiam, lโ€™uno di natura contrattuale, lโ€™altro di natura legale. Come prescrive lโ€™art. 34, comma 6 del CCNL per le agenzie di somministrazione di lavoro, lโ€™esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati in missione si attiva sempre ed esclusivamente su segnalazione dellโ€™utilizzatore, cioรจ non appena lโ€™agenzia abbia ricevuto dalla impresa utilizzatrice gli elementi necessari per la formalizzazione della contestazione. รˆ quindi lโ€™utilizzatore e non lโ€™agenzia a dare impulso al procedimento disciplinare. Allo stesso modo, lโ€™art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 81 del 2008 definisce come datore di lavoro il soggetto che, secondo il tipo e lโ€™assetto della organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivitร , ha la responsabilitร  della organizzazione stessa o della unitร  produttiva in quanto esercita i poteri decisionali.

Queste due disposizioni confermano in modo inequivocabile lโ€™approccio sostanzialistico della normativa lavoristica โ€“ anche prevenzionsitica โ€“ rispetto alla figura del soggetto che, ai sensi dellโ€™art. 3 del decreto-legge n. 127, รจ tenuto alla verifica del possesso della certificazione verde e cioรจ il datore di lavoro.

Ora, รจ indubbio che un obbligo di tale portata quale รจ il green pass possa stimolare delle riflessioni volte a comprendere come gestire le diverse realtร  organizzative. Allo stesso tempo, tuttavia, ci pare necessario che le imprese e gli attori della rappresentanza compiano lo sforzo, anche in dialogo col sindacato, per individuare delle modalitร  di verifica tese a garantire la massima sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa prospettiva, ci pare innegabile che presto bisognerร  riprendere in mano i protocolli anti-contagio che, nella loro impostazione generale e nella loro declinazione a livello aziendale e operativo, hanno sin qui svolto un innegabile ruolo strategico nel contenimento e nel contrasto del Covid-19 nei contesti produttivi e di lavoro.

Michele Tiraboschi

Ordinario di diritto del lavoro

Universitร  di Modena e Reggio Emilia

@MicheTiraboschi

Bollettino ADAPT 4 ottobre 2021, n. 34

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