DPCM 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalita’ di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass

DPCM 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalitร  di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 che aggiorna le modalitร  di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. In particolare il decreto dispone, tra lโ€™altro; una nuova validitร  del green pass in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario; lโ€™aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da piรน di sei mesi (centottanta giorni); lโ€™utilizzo dellโ€™ultima versione dellโ€™applicazione messa a disposizione del Ministero della Salute, per la verifica dei green pass.

Validitร  Green Pass

In particolare il decreto prevede che in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validitร  tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessitร  di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validitร  tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Ingresso nel territorio Nazionale

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da piรน di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autoritร  sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la modalitร  di verifica per l’accesso ai servizi e alle attivitร  per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta, una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validitร  di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare.La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo รจ richiesta, altresรฌ, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.

Verifica Green Pass

Il decreto dispone inoltre che i verificatori devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalitร  di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attivitร  di verifica, con particolare riferimento alla possibilitร  di utilizzare le diverse modalitร  di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attivitร , gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale e IPSOA

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