Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione

Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione

Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dellโ€™Autoritร . Questi erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia. Con la delibera N. 271 del 7 giugno 2022, cessa quindi lโ€™efficacia delle delibere approvate allโ€™inizio dellโ€™emergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati allโ€™osservatorio contratti pubblici e per lโ€™emissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.ย 

Si torna alle vecchie scadenze

Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha lโ€™obbligo di perfezionare il Cig: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dallโ€™acquisizione. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.

I termini fissati per la trasmissione dei dati allโ€™Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dellโ€™emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid.ย Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dallโ€™aggiudicazione definitiva o dallโ€™avvenuto affidamento; le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dallโ€™avvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dallโ€™evento; le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dallโ€™evento. Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel. ย 

Ristabiliti i termini originari per il precontenzioso

Lโ€™Autoritร  ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac รจ tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato dโ€™emergenza, รจ stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non puรฒ andare oltre 10 giorni dalla richiesta.

Fonte: ANAC

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