Emergenza Covid finita, Anac ripristina scadenze e obblighi di comunicazione
Terminato lo stato di emergenza Covid, Anac ha ripristinato le scadenze per gli obblighi di comunicazione dei dati sugli appalti pubblici e i termini dei procedimenti di competenza dellโAutoritร . Questi erano stati sospesi o modificati in seguito ai provvedimenti presi dal governo per la pandemia. Con la delibera N. 271 del 7 giugno 2022, cessa quindi lโefficacia delle delibere approvate allโinizio dellโemergenza con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento dei Cig (codice identificativo di gara), per la trasmissione dei dati allโosservatorio contratti pubblici e per lโemissione del Cel (Certificato esecuzione lavori) da parte della stazione appaltante.ย
Si torna alle vecchie scadenze
Torna, pertanto, a 90 giorni il termine entro cui la Stazione appaltante ha lโobbligo di perfezionare il Cig: durante lo stato di emergenza era stato portato a 150 giorni dallโacquisizione. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.
I termini fissati per la trasmissione dei dati allโOsservatorio dei contratti pubblici, che a causa dellโemergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid.ย Le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dallโaggiudicazione definitiva o dallโavvenuto affidamento; le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dallโavvenuta adesione; la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dallโevento; le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dallโevento. Torna a 30 giorni il termine entro cui la stazione appaltante deve emettere il Cel. ย
Ristabiliti i termini originari per il precontenzioso
LโAutoritร ripristina anche i tempi relativi alle procedure di precontenzioso che Anac รจ tenuta a chiudere entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza approvando un parere. Un termine che, durante lo stato dโemergenza, รจ stato possibile sospendere per un massimo di 30 giorni. Oggi si torna al regolamento originario: lo stop necessario ad acquisire documentazione integrativa o a effettuare un supplemento di istruttoria non puรฒ andare oltre 10 giorni dalla richiesta.
Fonte: ANAC








