Interdittiva antimafia, la stazione appaltante deve adeguarsi e annullare la gara in autotutela
In presenza di una informativa interdittiva, la Stazione appaltante deve adeguarsi agli accertamenti eseguiti dal Prefetto, e dunque procedere allโannullamento dellโaggiudicazione anche se lโesito dellโinformativa interdittiva sia sopraggiunto successivamente.
Eโ quanto indicato da Anac con il Parere di precontenzioso n.159 del 26 marzo 2024, su richiesta di chiarimenti da parte dellโAmministrazione provinciale di Caserta, in Campania. Lโintervento riguardava una procedura aperta di adeguamento sismico e messa in sicurezza del liceo scientifico Fermi di Aversa, per un importo a base di gara di quasi due milioni e mezzo.
Anac ha evidenziato come laย stazione appaltanteย debba conformarsi allโinterdittiva antimafiaย emessa dal Prefetto, โannullando in autotutela lโaggiudicazioneย disposta, per perdita in capo al concorrente del requisito dellโassenza di tentativi di infiltrazione mafiosaโ. Questo anche se il provvedimento interdittivo รจ oggetto di impugnativa da parte dellโoperatore economico aggiudicatario.
โSebbene le informazioni interdittive postume sopravvengano cronologicamente allโaggiudicazione โ scriveย Anacย nel parere di precontenzioso -, nella struttura del procedimento di evidenza pubblica ne costituiscono tuttavia un antecedente logico, un atto presupposto con efficacia viziante e non direttamente caducante, nel senso che le stesse aggiudicazioni non cadono automaticamente ma occorre appositamente rimuoverle. Il riferimento inequivocabile alla documentazione antimafia avente effetto interdittivo rilasciata dal Prefetto non lascia margini per ipotizzare esclusioni basate su accertamenti e valutazioni effettuate autonomamente dalla stazione appaltanteโ.
Fonte: ANAC








