Coronavirus, il Decreto Legge 23 febbraio 2020 e i decreti attuativi

Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, dopo una riunione del Comitato operativo nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in allegato) che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm 23 febbraio 2020 (in allegato) di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.

Il 24 febbraio il Ministro dellโ€™Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale (in allegato) che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโ€™emergenza dal virus Covid-19.

Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Il decreto interviene in modo organico, nellโ€™attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dallโ€™Organizzazione mondiale della sanitร , allo scopo di prevenire e contrastare lโ€™ulteriore trasmissione del virus. Il testo prevede, tra lโ€™altro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi รจ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da unโ€™area giร  interessata dal contagio, le autoritร  competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata allโ€™evolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra lโ€™altro:
โ€ข il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o allโ€™area interessata;
โ€ข la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
โ€ข la sospensione dei servizi educativi dellโ€™infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
โ€ข la sospensione dellโ€™apertura al pubblico dei musei;
โ€ข la sospensione delle procedure concorsuali e delle attivitร  degli uffici pubblici, fatta salva lโ€™erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ;
โ€ข lโ€™applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dellโ€™obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dellโ€™azienda sanitaria competente, per lโ€™adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
โ€ข la sospensione dellโ€™attivitร  lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attivitร  commerciale;
โ€ข la possibilitร  che lโ€™accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per lโ€™acquisto di beni di prima necessitร  sia condizionato allโ€™utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
โ€ข la limitazione allโ€™accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si introduce, inoltre, la facoltร , per le autoritร  competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi giร  elencati.
Lโ€™attuazione delle misure di contenimento sarร  disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino piรน regioni. Nei casi di estrema necessitร  ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autoritร  regionali o locali, ai sensi dellโ€™articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino allโ€™adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento รจ punito ai sensi dellโ€™articolo 650 del Codice penale.
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dellโ€™Interno, assicuri lโ€™esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

DPCM 23 febbraio 2020 In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Dpcm individua i Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione del decreto-legge 6/2020 e ad integrazione di quanto giร  disposto nelle adottate dal Ministro della salute d’intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020 (in allegato):
โ€ข Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
โ€ข Veneto: Vo’.
โ€ข
Il Dpcm inoltre dispone che tutti gli individui che dal 1ยฐ febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato in tali Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autoritร  sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus potranno ricorrere alla modalitร  di lavoro agile in via automatica, ove possibile. Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attivitร  lavorativa in modalitร  domiciliare ovvero in modalitร  a distanza, ove la natura dellโ€™incarico lo consenta, quindi allโ€™esterno dei locali aziendali, per evitare il piรน possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sospende i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
(Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri).

A corredoย  anche un articolo di Italia Oggi โ€œLavoro agile in via automaticaโ€ del 25 febbraio 2020 a firma di Daniele Cirioli e uno de Il Sole 24 Ore: โ€œSmart working easy solo in 11 comuniโ€.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
Segui il blog di Maria Cristina Urbano sull'Huffington Post

Iscriviti alla newsletter

Altri articoli