Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale, dopo una riunione del Comitato operativo nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri, ha approvato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (in allegato) che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza epidemiologica da COVID-2019.
Il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm 23 febbraio 2020 (in allegato) di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus.
Il 24 febbraio il Ministro dellโEconomia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale (in allegato) che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dellโemergenza dal virus Covid-19.
Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 Il decreto interviene in modo organico, nellโattuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dallโOrganizzazione mondiale della sanitร , allo scopo di prevenire e contrastare lโulteriore trasmissione del virus. Il testo prevede, tra lโaltro, che nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi รจ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da unโarea giร interessata dal contagio, le autoritร competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento adeguata e proporzionata allโevolversi della situazione epidemiologica.
Tra le misure sono inclusi, tra lโaltro:
โข il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o allโarea interessata;
โข la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
โข la sospensione dei servizi educativi dellโinfanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
โข la sospensione dellโapertura al pubblico dei musei;
โข la sospensione delle procedure concorsuali e delle attivitร degli uffici pubblici, fatta salva lโerogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilitร ;
โข lโapplicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dellโobbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dellโazienda sanitaria competente, per lโadozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
โข la sospensione dellโattivitร lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attivitร commerciale;
โข la possibilitร che lโaccesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per lโacquisto di beni di prima necessitร sia condizionato allโutilizzo di dispositivi di protezione individuale;
โข la limitazione allโaccesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.
Si introduce, inoltre, la facoltร , per le autoritร competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi giร elencati.
Lโattuazione delle misure di contenimento sarร disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino piรน regioni. Nei casi di estrema necessitร ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autoritร regionali o locali, ai sensi dellโarticolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino allโadozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento รจ punito ai sensi dellโarticolo 650 del Codice penale.
Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dellโInterno, assicuri lโesecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.
DPCM 23 febbraio 2020 In seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, il Dpcm individua i Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio in attuazione del decreto-legge 6/2020 e ad integrazione di quanto giร disposto nelle adottate dal Ministro della salute d’intesa con
il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020 (in allegato):
โข Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D’Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.
โข Veneto: Vo’.
โข
Il Dpcm inoltre dispone che tutti gli individui che dal 1ยฐ febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato in tali Comuni sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autoritร sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio di contagio da coronavirus potranno ricorrere alla modalitร di lavoro agile in via automatica, ove possibile. Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attivitร lavorativa in modalitร domiciliare ovvero in modalitร a distanza, ove la natura dellโincarico lo consenta, quindi allโesterno dei locali aziendali, per evitare il piรน possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020 Il decreto, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sospende i versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari per i contribuenti e le imprese residenti o che operano negli undici comuni interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. La sospensione riguarda anche le cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e quelli conseguenti ad accertamenti esecutivi. Il decreto riguarda i versamenti e gli adempimenti scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020.
(Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri).
A corredoย anche un articolo di Italia Oggi โLavoro agile in via automaticaโ del 25 febbraio 2020 a firma di Daniele Cirioli e uno de Il Sole 24 Ore: โSmart working easy solo in 11 comuniโ.








