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Sicurezza privata e servizi: l’impegno di ASSIV

Intervista alla Presidente di ASSIV, Maria Cristina Urbano, pubblicata su GSA – Il Giornale dei Servizi Ambientali (marzo 2026).

La Presidente di ASSIV, Maria Cristina Urbano, illustra il ruolo dell’associazione nella tutela delle imprese della sicurezza privata, evidenziando i principali temi che accomunano il settore con quello dei servizi ad alta intensità di manodopera.

Chi è ASSIV e qual è la sua missione

“ASSIV è l’Associazione Italiana Vigilanza e Servizi di Sicurezza e rappresenta le imprese operanti nel settore della sicurezza privata e dei servizi di sicurezza.

La nostra missione è tutelare e valorizzare un comparto strategico per il Paese, dialogando con istituzioni, parti sociali e stakeholder per promuovere qualità, legalità e professionalità. Lavoriamo per rafforzare il ruolo delle imprese associate e per diffondere una cultura della sicurezza moderna, integrata e orientata alla prevenzione, a beneficio di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni”.

Servizi ad alta intensità di manodopera: i punti in comune

“I punti di contatto sono numerosi. Parliamo di comparti ad alta intensità di manodopera, dove il valore del servizio è rappresentato in primo luogo dalle persone.

Uomini e donne che operano spesso in orari notturni o in condizioni impegnative per garantire sicurezza, ordine, funzionalità e benessere collettivo. Sono lavori essenziali, anche se talvolta poco visibili.

La pandemia ha reso evidente quanto questi servizi siano strategici per la continuità operativa di ospedali, aziende, infrastrutture critiche e spazi pubblici.

Condividiamo anche la necessità di una maggiore valorizzazione sociale e contrattuale di queste professionalità, che richiedono affidabilità, senso di responsabilità, formazione continua e capacità di relazione”.

Il ruolo del CCNL e il rinnovo contrattuale

“Il rinnovo del contratto collettivo è sempre un passaggio delicato, perché deve contemperare la sostenibilità economica delle imprese con la giusta tutela dei lavoratori.

Per quanto riguarda il comparto rappresentato da ASSIV, il confronto con le organizzazioni sindacali è un momento fondamentale di responsabilità reciproca.

L’obiettivo è garantire adeguamenti coerenti con il contesto economico, con l’andamento dei costi e con l’evoluzione delle professionalità richieste dal mercato.

Oggi più che mai, il contratto nazionale non è solo uno strumento di regolazione salariale, ma un elemento di qualificazione del settore e di contrasto a fenomeni di dumping contrattuale”.

Gare al massimo ribasso: una criticità strutturale

“Il tema delle gare al massimo ribasso rappresenta una criticità strutturale per tutti i servizi ad alta intensità di manodopera, come quelli della sicurezza.

Quando il prezzo diventa l’elemento quasi esclusivo di valutazione, il rischio concreto è quello di comprimere i margini fino a compromettere la qualità del servizio, gli investimenti in formazione, l’innovazione tecnologica e, in ultima analisi, la stabilità occupazionale.

Un sistema fondato unicamente sul ribasso tende a penalizzare le imprese più strutturate e virtuose.

Come associazione sosteniamo con forza il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che valorizzi non solo il costo ma anche i parametri qualitativi, organizzativi e tecnologici, insieme alla solidità dell’impresa e alla corretta applicazione dei contratti di lavoro.

La qualità della sicurezza non può essere misurata esclusivamente in termini di prezzo”.

Il Manifesto dei Servizi e la revisione prezzi

“Il Manifesto dei Servizi è un documento congiunto che raccoglie le istanze di 17 associazioni datoriali del comparto dei servizi – tra cui ASSIV – e che ha ottenuto anche l’adesione di 3 rappresentanze della Filiera dei Servizi.

L’obiettivo è chiedere una revisione normativa che riconosca le specificità e le esigenze del comparto.

Tra i punti principali vi è la necessità di una disciplina più equa della revisione prezzi nei contratti pubblici, oggi caratterizzata da soglie e meccanismi che rischiano di penalizzare il settore.

È necessario introdurre meccanismi più equilibrati e clausole di revisione certe, automatiche e tempestive, che consentano di adeguare i corrispettivi all’effettiva variazione dei costi.

La sostenibilità economica è una condizione indispensabile per assicurare legalità, qualità del servizio, tutela dei lavoratori e continuità delle prestazioni”.

Difficoltà nel reperire personale qualificato

“Le cause sono molteplici e riflettono trasformazioni profonde del mercato del lavoro.

Le nuove generazioni sono orientate verso percorsi percepiti come più attrattivi, mentre il nostro settore richiede presenza fisica e copertura h24.

La sicurezza privata oggi richiede competenze complesse: capacità relazionali, gestione delle emergenze, preparazione normativa e utilizzo di tecnologie avanzate.

È necessario valorizzare maggiormente queste professioni anche sul piano culturale e rafforzare il collegamento tra imprese, sistema formativo e istituzioni”.

Formazione e gestione del personale

“La principale sfida è conciliare qualità del servizio, sostenibilità economica e valorizzazione delle persone.

Investire in formazione continua è imprescindibile: normativa, sicurezza sul lavoro, gestione dei conflitti e competenze digitali.

È fondamentale anche l’organizzazione dei turni e il benessere lavorativo, soprattutto in un settore che opera h24”.

Innovazione e nuove tecnologie

“L’integrazione tra servizi tradizionali e nuove tecnologie è già una realtà.

L’intelligenza artificiale, i sistemi di videosorveglianza evoluti e gli strumenti di analisi predittiva rendono i servizi più efficaci e orientati alla prevenzione.

La tecnologia non sostituisce la persona, ma ne potenzia le capacità.

La vera evoluzione consiste nell’integrazione tra presidio umano e soluzioni tecnologiche avanzate”.



Il CCNL leader di settore: un presidio irrinunciabile di legalità nel sistema di relazioni industriali.

La giurisprudenza del lavoro consolida un orientamento sempre più netto sul ruolo del contratto collettivo leader di settore. Non più una semplice opzione negoziale, ma un parametro vincolante per garantire equilibrio competitivo e tutela del lavoro. Le recenti pronunce dei Tribunali di Milano e Trani ne offrono una chiara conferma.

La giurisprudenza del lavoro sta tracciando un solco sempre più netto e definito attorno a un principio fondamentale: il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative non è una semplice opzione disponibile sul “mercato” della contrattazione, ma il parametro obbligato di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore, a maggior ragione quando lo fanno attraverso contratti di appalto.

Due recenti pronunce dei Tribunali di merito, segnatamente il decreto del Tribunale di Milano del 4 dicembre 2025 e la sentenza del Tribunale di Trani del 10 marzo 2026 — lo confermano con forza, affrontando contesti settoriali diversi ma giungendo a conclusioni convergenti e di grande rilievo sistematico per l’intero sistema delle relazioni industriali italiano.

Il filo conduttore che attraversa entrambe le pronunce è chiaro: un’impresa non può sottrarsi all’applicazione del CCNL leader del proprio settore attraverso l’adesione a contratti collettivi alternativi, sottoscritti da organizzazioni prive del necessario radicamento e rappresentatività nel comparto di riferimento. Farlo, significa pregiudicare la tenuta dell’intero sistema di relazioni industriali e, in questo modo, porre in essere una condotta antisindacale rilevante ai sensi dell’art. 28 della L. 300/1970.

La rappresentatività, hanno precisato i giudici, valore cardine su cui si fonda un dialogo effettivo tra le parti sociali, non si misura in astratto né si desume dalla mera sottoscrizione di un contratto collettivo o dalla presenza formale in organismi istituzionali nazionali. Essa richiede una valutazione concreta e settoriale, fondata sulla diffusione reale nel comparto, sulla continuità dell’azione sindacale, sul numero di lavoratori e imprese che effettivamente applicano quel contratto. È su questi parametri che il CCNL leader si distingue e si impone come riferimento ineludibile.

Il decreto del Tribunale di Milano assume particolare rilievo per il settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza, in quanto applica per la prima volta con piena efficacia la norma introdotta dal legislatore nel 2024, che ha rafforzato la funzione del contratto collettivo comparativamente più rappresentativo negli appalti privati e che ha individuato come leader di tale settore il contratto sottoscritto da ASSIV, AGCI, ANIVP, CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP ed UNIV con le controparti sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

La portata di questa norma va ben oltre la mera tutela retributiva dei singoli lavoratori: difatti, il giudice milanese chiarisce che essa attribuisce alle parti firmatarie del contratto leader una vera e propria funzione di verifica e controllo del rispetto delle regole del mercato del lavoro nel segmento degli appalti, con il compito istituzionale di prevenire e contrastare i fenomeni di dumping contrattuale. Violare questa funzione — applicando ai lavoratori impiegati in appalto un contratto collettivo complessivamente deteriore rispetto a quello leader — non è una scelta imprenditoriale legittima, ma una condotta antisindacale che il giudice è chiamato a reprimere e rimuovere.

La comparazione tra contratti, peraltro, non può essere fatta in modo selettivo, isolando singole voci retributive favorevoli ma deve essere complessiva e strutturale, tenendo conto di tutti gli istituti economici e normativi, a riprova del valore aggiunto del CCNL leader, che rappresenta un vero e proprio presidio di legalità per il proprio settore di riferimento.

Nel solco della pronuncia milanese, si inserisce la recentissima sentenza del tribunale di Trani (sent. 622/2026 del 10 marzo 2026) che affronta invece il tema del cambio unilaterale di contratto collettivo, chiarendo che la libertà di iniziativa economica e la libertà associativa dell’imprenditore trovano un limite invalicabile nei diritti collettivi riconosciuti dall’ordinamento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Un’impresa può legittimamente aderire a una diversa associazione datoriale o scegliere di applicare un contratto collettivo diverso da quello storicamente vigente nel settore. Ma non può farlo unilateralmente, ignorando il ruolo e le prerogative delle organizzazioni che quel settore lo hanno costruito e regolato nel tempo. Abbandonare il contratto leader senza un previo accordo con le organizzazioni firmatarie significa privare queste ultime della funzione normativa e regolatoria che l’ordinamento ha loro riconosciuto, e questo è sufficiente a integrare una condotta antisindacale, indipendentemente dall’elemento soggettivo e indipendentemente dal fatto che il nuovo contratto presenti, su singoli istituti, trattamenti nominalmente equivalenti.

Le due pronunce, lette insieme, offrono un messaggio inequivocabile per tutte le imprese del settore: il CCNL leader non è un costo aggiuntivo da aggirare attraverso contratti alternativi di minor tutela, rappresentando un parametro ineludibile di garanzia con riferimento alle condizioni di concorrenza leale tra le imprese e condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori.

Le imprese che scelgono di rispettare e applicare il contratto leader operano in un mercato più trasparente e più giusto, nel quale la competizione si gioca sulla qualità dei servizi e sull’efficienza organizzativa, non al ribasso sulle tutele dei lavoratori. Questo è il valore aggiunto che la contrattazione collettiva di qualità porta con sé: non solo protezione per i lavoratori, ma anche garanzia di un mercato che premia le imprese virtuose.

Per le associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, queste sentenze rappresentano una conferma del ruolo strategico che svolgono nel sistema delle relazioni industriali e un invito a continuare a investire nella qualità della contrattazione collettiva come strumento di sviluppo e di legalità del mercato.

avv. Antonio Lamberti

Dottore di ricerca in diritto del lavoro

Università degli Studi di Siena

Centro Studi ASSIV

CONFINDUSTRIA: Indagine Rapida – Marzo 2026: produzione attesa stabile. L’aumento dei costi il principale impatto della guerra per le imprese

  • A marzo 2026 le grandi imprese associate a Confindustria indicano attese di stabilità della produzione rispetto a febbraio. Secondo i risultati dell’indagine rapida sulla produzione industriale, il 45,6% degli intervistati prevede una produzione stabile. Risulta in diminuzione, rispetto al mese precedente, la quota di chi si aspetta un aumento (45,6% da 50,3%). Infine, la quota di coloro che si attendono un calo è pari all’8,8% (Grafico 1).
  • I saldi delle risposte, relativi ai principali fattori che nei prossimi mesi sosterranno o freneranno la produzione, segnalano un peggioramento generalizzato. In particolare per quanto riguarda i costi di produzione e la disponibilità di materiali.
  • Gli industriali considerano la domanda e gli ordini i principali fattori di sostegno alla produzione.
  • Restano in territorio positivo i giudizi sulla disponibilità di manodopera e le attese sulle condizioni finanziarie.
  • Nel questionario di marzo è stato chiesto agli industriali quali siano i principali problemi o gli ostacoli derivanti dal conflitto in Medio Oriente, sia con riferimento alle criticità già riscontrate sia a quelle attese nel caso in cui il conflitto dovesse protrarsi per oltre un mese. Dai risultati emerge che i tre principali fattori di tensione sono il costo dell’energia, attualmente il più rilevante per il 25,0% dei rispondenti al quesito, i costi di trasporto e/o assicurazione (21,9%) e il costo delle materie prime non energetiche (18,4%). Quest’ultimo è indicato come il principale elemento di preoccupazione qualora il conflitto dovesse protrarsi oltre un mese dal 20,7% delle imprese che hanno risposto al quesito. Tra le altre possibili criticità indicate agli intervistati, si osserva che, nel caso in cui il conflitto perduri oltre un mese, aumenta la quota di industriali che esprimono preoccupazione per tali fattori (Grafico 2).

Fonte: Confindustria

Ministero del Lavoro: Istruzioni operative per il trattamento di mobilità in deroga

Rilasciate le nuove istruzioni operative per la gestione della mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Le indicazioni, che integrano la circolare n. 16 dell’8 ottobre 2025, sono rintracciabili nel Focus On “Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria” dedicato alla  “Mobilità in deroga – Aree Crisi Industriale Complessa“.

Le nuove istruzioni sono state emanate a seguito delle modifiche normative intervenute con la Legge di Bilancio per il 2026 (articolo 1, comma 165, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) e del rifinanziamento della misura di mobilità in deroga per il 2026 ai sensi dell’articolo 14, comma 1-sexies, del cosiddetto decreto Milleproroghe (Decreto‑legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26).

Le risorse, pari a 100 milioni di euro, sono riferite sia al trattamento di mobilità in deroga sia al trattamento di cassa integrazione straordinaria per i dipendenti delle aziende operanti in Area di crisi industriale complessa.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali