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Nel 2022 accertati oltre 1.600 casi di violenza contro il personale sanitario

Nel 2022 accertati oltre 1.600 casi di violenza contro il personale sanitario

Nel nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, un focus sulle aggressioni subite da chi lavora in corsia, tornate ad aumentare dopo il biennio 2020-2021. In più di sette casi su 10 le vittime sono donne

ROMA – I casi di aggressione e violenza ai danni del personale sanitario accertati dall’Inail nel 2022 sono più di 1.600, in aumento sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2020, quando l’accesso alle strutture ospedaliere e assistenziali è stato fortemente limitato a causa dell’emergenza Covid-19. A segnalarlo è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, che dedica un focus al fenomeno, precisando che si tratta di un dato parziale perché non comprende i medici e gli infermieri liberi professionisti che non sono assicurati dall’Inail, inclusi i medici di famiglia e le guardie mediche. Anche se in ripresa rispetto al biennio precedente, il dato del 2022 resta al di sotto di quanto rilevato nel periodo ante pandemia: nel 2018 e 2019, infatti, i casi di violenza nella sanità sono stati oltre duemila all’anno.

Nella maggioranza dei casi gli aggressori sono i pazienti e i loro parenti. Escludendo gli infortuni da Covid-19, che hanno colpito gli operatori sanitari più di qualsiasi altra categoria di lavoratori, circa il 10% degli infortuni occorsi a chi lavora in corsia e riconosciuti positivamente dall’Istituto è riconducibile a un’aggressione, mentre nell’intera gestione assicurativa Industria e servizi la stessa quota si ferma al 3%. In massima parte si tratta di violenze perpetrate da persone esterne all’impresa sanitaria, come i pazienti e i loro parenti, mentre sono molto più contenuti i casi che riguardano liti tra colleghi, pari a circa il 7%, e aggressioni da parte di animali, subite principalmente dai veterinari, che sono circa il 6%.

Un terzo degli aggrediti sono infermieri e fisioterapisti. Nel quinquennio 2018-2022 il 37% dei casi è concentrato nell’Assistenza sanitaria (ospedali, case di cura, studi medici), il 33% nei Servizi di assistenza sociale residenziale (case di riposo, strutture di assistenza infermieristica, centri di accoglienza) e il 30% nell’Assistenza sociale non residenziale. A essere aggredite sono soprattutto le donne, pari a oltre il 70% degli infortunati, in linea con la composizione per genere degli occupati nel settore rilevata dall’Istat. Tra le professioni più colpite, i tecnici della salute (infermieri, fisioterapisti, ecc.) con un terzo degli aggrediti, seguiti dagli operatori socio-sanitari con circa il 30% e da quelli socio-assistenziali con oltre il 16%, mentre i medici incidono per quasi il 3%.

Al Nord quasi il 60% degli episodi, Lombardia ed Emilia Romagna le regioni più colpite. Negli ultimi cinque anni, il 29% delle aggressioni riconosciute dall’Istituto è avvenuto nel Nord-ovest, seguito dal Nord-est con il 28%. Nel Mezzogiorno si concentra un quarto dei casi (13% al Sud e 12% nelle Isole) e il restante 18% nel Centro. Lombardia ed Emilia Romagna sono le regioni più colpite, con oltre 250 casi all’anno ciascuna, mentre Veneto, Sicilia, Piemonte, Toscana, Lazio e Liguria registrano più di 100 casi l’anno. Si tratta prevalentemente di contusioni e distorsioni, in particolare alla testa e agli arti superiori, arrivando a ferite o fratture nel 16% dei casi.

Tempi di attesa, lavoro in solitaria e contesto socio-economico tra i fattori di rischio. Il rischio di violenze e aggressioni nei confronti degli operatori sanitari rappresenta un tema complesso, che richiede un approccio diversificato avendo differenti cause e impatti di natura organizzativa, sociale ed economica, che vanno al di là della semplice gestione aziendale. È quindi indispensabile che il datore di lavoro svolga un’attenta analisi del rischio e attui le necessarie misure di prevenzione. A livello delle singole organizzazioni, tra i fattori che influiscono sulla probabilità di accadimento di questi episodi vanno inclusi sia quelli interni sia quelli esterni all’ambito lavorativo, come l’organizzazione ed erogazione dei servizi, i tempi di attesa, il contesto sociale ed economico, la tipologia di utenza, l’ubicazione e le dimensioni della struttura e il lavoro in solitaria.

Con la legge 113 del 2020 istituito un osservatorio nazionale e inasprite le pene per i responsabili. Tra le iniziative promosse per contrastare il fenomeno, Dati Inail ricorda la Raccomandazione n. 8 del Ministero della Salute del 2007, che richiamava l’attenzione sugli atti di violenza a danno degli operatori sanitari ospedalieri e territoriali, fornendo indicazioni su come prevenirli, con priorità per le attività considerate a più alto rischio, come le aree di emergenza, i servizi psichiatrici, quelli per le tossicodipendenze, di continuità assistenziale e di geriatria. In seguito la legge n. 113 del 14 agosto 2020 ha introdotto una serie di misure, tra cui l’istituzione di un osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, l’inasprimento delle pene per i responsabili di aggressioni, iniziative di informazione e specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

Fonte: INAIL

Decreto Asset: Integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico

Decreto Asset: Integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico

Messaggio INPS 29 novembre 2023, n. 4272: Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico. Istruzioni operative e contabili.

Scarica il messaggio INPS 4272/2023

Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006

Messaggio numero 21 dicembre 2023, n. 4614: Articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, recante modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo n. 198/2006. Avvio della campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023. Chiarimenti relativi alle domande di esonero presentate entro il 30 aprile 2023

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge.

Ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, attuativo del citato articolo 46-bis, la certificazione della parità di genere viene rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008.

Pertanto, solo le certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e, quindi, riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento, sono valide ai fini del riconoscimento ai datori di lavoro privati del beneficio contributivo in oggetto[1].

L’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 è disponibile al seguente linkhttps://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione.

Con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 – il cui contenuto deve ritenersi integralmente richiamato – sono state fornite le indicazioni e le istruzioni operative in ordine all’ambito di applicazione dell’esonero contributivo introdotto dalla citata legge n. 162/2021.

In particolare, la citata circolare ha fornito le prime istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura di esonero, rinviando, per i datori di lavoro che conseguono la certificazione oltre tale data, a ulteriori indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa della misura di esonero.

Al paragrafo 7 della citata circolare è stata data evidenza dello specifico modulo telematico “PAR_GEN” da utilizzare per le richieste di esonero contributivo, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto del 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

Con riferimento alle modalità e alle tempistiche di trasmissione delle richieste di esonero per l’anno 2022, con il messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, sono stati successivamente forniti ulteriori chiarimenti – il cui contenuto, parimenti, deve intendersi qui richiamato.

Tanto premesso, in accordo con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il presente messaggio si rende noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), è stato rilasciato il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” al fine di consentire l’invio delle richieste di accesso al beneficio in oggetto da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2023.

Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in esame ai datori di lavoro privati che conseguano la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2023, le domande volte al riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2024. Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, farà fede la data di rilascio della certificazione, che non potrà in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2023.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero contiene le seguenti informazioni:

1) i dati identificativi del datore di lavoro;

2) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;

3) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

4) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis;

5) il periodo di validità della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis, indicando a tale fine la data di rilascio della suddetta certificazione;

6) la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui al citato articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna, l’identificativo alfanumerico del Certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022.

Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, si rappresenta che le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata al termine del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.

Al riguardo, si precisa che l’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio, quale esonero non superiore all’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario (cfr. l’art. 5, comma 2, della legge n. 162/2021).

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel sopracitato limite di 50.000 euro annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

Fermo restando il limite di spesa di 50 milioni di euro annui, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, nell’ipotesi di insufficienza di dette risorse, l’esonero – in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto interministeriale – sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Qualora si renda necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”.

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”. 

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.

In caso di rinuncia o revoca della certificazione, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, secondo la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché al Dipartimento per le Pari opportunità alla PEC [email protected], in attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero, il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunicherà periodicamente all’INPS i dati identificativi dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46-bis del Codice per le pari opportunità tra uomo e donna.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda non potrà trovare accoglimento.

Con riferimento all’esonero autorizzato relativamente alle domande presentate entro il 30 aprile 2023,si chiarisce che:

–    i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione;

–    i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l’intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante;

–    i datori di lavoro privati che abbiano dichiarato il possesso di un certificato della parità di genere risultato, a seguito degli accertamenti effettuati dal Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, saranno destinatari di un intervento di recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti, secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite.

Si precisa, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l’annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell’anno 2023, possono ripresentare domanda per l’annualità 2023.

Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2023 saranno fornite successive indicazioni, anche alla luce degli esiti di questa fase applicativa.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, si rinvia alle indicazioni operative già fornite con la circolare n. 137/2022 e si precisa che l’effettiva fruizione della misura di esonero per i datori di lavoro che presenteranno istanza nell’ambito della presente campagna potrà decorrere solo all’esito dell’elaborazione cumulativa delle istanze trasmesse e delle verifiche preventive circa il possesso dei requisiti abilitanti in capo ai singoli richiedenti.

Scarica il messaggio INPS 4614/2023

Istat: il mercato del lavoro in Italia ad ottobre 2023

Il mercato del lavoro in Italia ad ottobre 2023

A ottobre 2023 l’occupazione continua a crescere. Rispetto al mese precedente, l’aumento riguarda i soli dipendenti permanenti, che superano i 15 milioni 700 mila.
Il numero degli occupati si attesta a 23milioni 694mila e registra, rispetto a ottobre 2022, un aumento di 455 mila dipendenti permanenti e di 66 mila autonomi; il numero dei dipendenti a termine risulta invece inferiore di 64 mila unità.
Su base mensile, il tasso di occupazione e quello di disoccupazione salgono rispettivamente al 61,8% e al 7,8%, mentre scende al 32,9% il tasso di inattività.

Scarica la nota ISTAT