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NIS, avviata la seconda fase

Il Tavolo per l’attuazione della nuova disciplina esamina misure e procedure per le oltre 20.000 organizzazioni interessate

Il Tavolo per l’attuazione della disciplina NIS si è riunito lo scorso 10 aprile per esaminare, tra l’altro, le specifiche di base per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla nuova normativa NIS.

In particolare, sono state esaminate le specifiche di base:

•    a carico degli organi di amministrazione e direttivi (ex articolo 23);
•    in materia di misure di sicurezza informatica (ex articolo 24), la cui adozione è prevista entro ottobre 2026. Si tratta di implementare 37 misure, declinate in 87 requisiti, per i soggetti importanti sviluppate nel contesto del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection: apre un link esterno. I soggetti essenziali, inoltre, dovranno adottare ulteriori 6 misure e 29 requisiti per un totale, di 43 misure e 116 requisiti;   
•    in materia di notifica degli incidenti significativi (ex articolo 25). In particolare, sono state definite le fattispecie di incidenti che i soggetti dovranno notificare a partire da gennaio 2026. Anche in questo caso per i soggetti essenziali si tratta di indicazioni più stringenti in quanto essi saranno tenuti a monitorare la ricorrenza di quattro fattispecie a fronte delle tre previste per i soggetti importanti; 
•    in materia di sicurezza, stabilità e resilienza dei sistemi di nomi di dominio (ex articolo 29), con specifiche modalità definite in relazione alle peculiari caratteristiche di alcune tipologie di soggetto.

Le specifiche di base sono disciplinate dalla determina ACN n. 164179 del 14 aprile 2025  che stabilisce anche la disciplina transitoria per gli operatori dei servizi essenziali, precedentemente sottoposti al decreto legislativo n. 65/2018, e per gli operatori TELCO.

Nel corso della riunione è stato esaminato anche l’elenco dei soggetti NIS in cui sono individuate oltre 20.000 organizzazioni, di cui oltre 5.000 soggetti essenziali, sulla base delle informazioni condivise da oltre 30.000 realtà. A partire dal 12 aprile ACN ha iniziato a comunicare ai soggetti interessati il loro inserimento o meno nell’elenco dei soggetti NIS, attraverso la piattaforma NIS.

La riunione del 10 aprile segna, pertanto, il passaggio tra la prima e la seconda fase del processo di attuazione della disciplina NIS, che si snoderà lungo un arco temporale fino all’anno prossimo.

Le prossime scadenze NIS

A partire dal 15 aprile ed entro il 31 maggio, i soggetti NIS sono chiamati, oltre che a designare il sostituto punto di contatto, a fornire e aggiornare le informazioni previste dall’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto NIS (Determina ACN nr. 136117/2025). 

In particolare, sarà necessario segnalare all’Agenzia i componenti degli organi di amministrazione e direttivi, gli indirizzi IP (pubblici e statici), unitamente ai nomi di dominio, in uso o nella disponibilità del soggetto. Inoltre, come disciplinato dalla determina ACN nr. 136118/2025, i soggetti NIS dovranno notificare gli accordi di condivisione delle informazioni sulla sicurezza informatica sottoscritti su base volontaria a partire dall’entrata in vigore del decreto NIS.

Il Tavolo per l’attuazione della nuova disciplina NIS è composto dai rappresentanti delle nove Autorità di settore e della Conferenza Permanente Stato Regioni, presieduto dal Direttore Generale di ACN. 

Approfondimenti 

Fonte: Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Bonus giovani e donne, nuovi decreti attuativi. Incentivi con doppio binario per le decorrenze.

A quasi un anno dall’entrata in vigore del DL 60/2024 ( DL Coesione ) arrivano finalmente i decreti attuativi che definiscono i criteri e le modalità operative per i due esoneri contributivi totali per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 alla prima occupazione a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito. 

Il decreto legge  7 maggio 2024 n. 60 , contenente la riforma della Politica di Coesione e una serie di altre misure a sostegno delle imprese, ha previsto un pacchetto per l’occupazione comprendente:

• un incentivo per l’ autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e delle transizioni digitali e green ;

• un incentivo per le assunzioni di over 35 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) ;

• un incentivo per l’assunzione di giovani under 35 anni ;

• un incentivo per l’assunzione di donne in condizione di svantaggio.

  • I due bonus, giovani e donne, erano stati oggetto di polemiche per il ritardo dell’ autorizzazione della Commissione UE, ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato, arrivata solamente il 31 gennaio 2025. A quest’ ultima hanno fatto seguito i due decreti attuativi, poi ritirati, che collegavano le decorrenze dell’incentivo al via libera UE, diversamente da quanto previsto dal Decreto Legge che stabiliva l’applicabilità degli incentivi a partire dal 1° settembre 2024.

Il nodo dell’autorizzazione UE – Dopo un’intensa attività di confronto con la Commissione UE, è stato previsto un doppio binario di attuazione , svincolando dal regime autorizzatorio i due bonus validi per tutto il territorio nazionale da quello per le aree della Zona Economica Speciale ( ZES  – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). I primi, riguardando l’intero territorio nazionale, non hanno carattere selettivo e , pertanto, non costituiscono Aiuti di stato; di conseguenza per la loro applicazione non è necessaria la preventiva autorizzazione UE.

Doppio binario per le decorrenze – In sintesi, come si vedrà in seguito, per le assunzioni su tutto il territorio nazionale vale quanto previsto dal Decreto Coesione con la decorrenza retroattiva dal 1° settembre 2024 degli incentivi per le assunzioni di under 35 o donne disoccupate da oltre 24 mesi, ovunque residenti. L’incentivo maggiorato volto a sostenere l’occupazione nella ZES Unica, in quanto subordinato all’ autorizzazione UE non è retroattivo e si applica solo ad assunzioni effettuate dopo la presentazione delle relativa domanda e comunque successivamente al via libera di Bruxelles al regime di aiuto.

Bonus giovani – L’ esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che assumono giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. L’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi.

Il nuovo decreto attuativo stabilisce date di decorrenza e importi dell’agevolazione differenziati a secondo della zona in cui avvengono le assunzioni :  

·       dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di giovani under 35 effettuate nelle Regioni dell’ area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

I giovani dovranno avere come sede di lavoro effettiva, presso la quale sono tenuti a prestare fisicamente servizio, esclusivamente una delle Regioni suindicate.

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’ammontare dell’agevolazione non potrà, in ogni caso, superare il 50% dei costi salariali, così come definiti al punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

·       Dal 1° settembre 2024  fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di giovani under 35 e donne effettuate nelle altre Regioni.

L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni di computo delle prestazioni pensionistiche.

In entrambi i casi , la misura èriconosciuta nel caso in cui la precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non sia proseguita come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche ai nuovi assunti precedentemente occupati a tempo indeterminato con un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’incentivo. 

Oltre alle risorse stanziate con il DL Coesione, pari a circa 1 miliardo e 430 milioni di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, la Legge di bilancio 2025 ha destinato ulteriori 700 mila euro per il 2024, 16,3 milioni di euro per il 2025, 15,9 milioni per il 2026 e 5,6 milioni di euro per il 2027. 

Bonus donne – Ai datori di lavoro privati che assumono donne, con i requisiti previsti dalla legge e con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero contributivo totale, nel limite massimo mensile di 650 euro per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata. Anche qui il nuovo decreto attuativo prevede decorrenza e durata è differenziate sulla base dei seguenti parametri:

1.       dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della Commissione UE) e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni dell’area ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

L’ esonero contributivo, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, è riconosciuto per 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice nel rispetto dei limiti di spesa.

2.       dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’ esonero contributivo, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per 24 mesi, è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice nel rispetto dei limiti di spesa. 

3.       dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 per le assunzioni di donne occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro.

L’esonero contributivo, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, è riconosciuto per 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice nel rispetto dei limiti di spesa. la spesa.

Anche in questo caso, ai circa 438 milioni di euro a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, già previsti dal DL Coesione, la legge di Bilancio 2025 ha aggiunto 400 mila euro per il 2024, 14,4 milioni di euro per il 2025, 17,5 milioni di euro per il 2026 e 9,1 milioni di euro per il 2027.

a cura di WST Law & Tax

Fonte: Lavorosi.it

Ministero del Lavoro: Dimissioni per fatti concludenti – Durata assenza e ricostituzione del rapporto. Nuovi chiarimenti

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, inviata in data 2 aprile 2024, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circ. n. 6 del 27.03.2025 , relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti prevista dall’articolo 19, della Legge n. 203/2024 ( cd. Collegato Lavoro ).

La procedura delle dimissioni per fatti concludenti –  Con il Collegato Lavoro il Legislatore ha introdotto la nuova procedura di dimissioni, applicabile in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta per un certo numero di giorni. Il meccanismo di presunzione legale, posto alla base della procedura,  considera l’assenza non motivata e prolungata da parte del dipendente  come manifestazione implicita della volontà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro. Pertanto, se il lavoratore si assenta senza giustificazione per 15 giorni consecutivi, il datore può ricorrere alla procedura con cessazione del rapporto di lavoro, previa trasmissione della relativa comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego.

La richiesta di chiarimenti del CNO – Con la lettera del 2 aprile il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha avanzato richiesta di chiarimenti in merito all’interpretazione fornita dal Ministero con specifico riguardo :

•       alla facoltà della contrattazione collettiva di modificare il  termine legale dei 15 giorni, oltre il quale è possibile attivare la procedura ;

•      alle conseguenze derivanti dal mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui il lavoratore fornisca la prova dell’ impossibilità di comunicare i motivi dell’ assenza.

La risposta del Ministero – Ai quesiti posti dal Consiglio Nazionale dell’ Ordine dei consulenti del Lavoro, il Ministero ha fornito, con nota del 10 aprile, i necessari chiarimenti.

In particolare, per quanto concerne il decorso legale dei quindici giorni di assenza ingiustificata, è stato precisato che  esso “opera in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l’espressione utilizzata dal legislatore (art. 19, L. n. 203/2024) per la quale il termine deve ritenersi in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva”. Nonostante l’articolo 19 non preveda “espressamente” l’inderogabilità del termine dei quindici giorni – precisa il Ministero – la norma non consente “interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore”.

Sui dubbi espressi dal CNO sulle conseguenze per mancato ripristino del rapporto di lavoro, il Ministero evidenzia la necessità di distinguere tra le diversi ipotesi prospettate. Di conseguenza, se “superato il termine per l’assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all’Ispettorato territorialmente competente, quest’ultimo verifichi l’insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7-bis dell’art. 26 D.Lgs. n. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro”. Ma se quest’ultimo non ritiene valide le ragioni del lavoratore, il rapporto di lavoro non potrà ricostituirsi in automatico.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore, dopo l’avvio della procedura di cui al nuovo comma 7-bis, “ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dimissivo, comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento”. In caso di dimissioni per giusta causa – prosegue il Dicastero – la verifica della sussistenza delle ragioni che hanno portato al recesso del lavoratore potrà essere oggetto in un successivo contraddittorio tra le parti, anche in sede giudiziale.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Tratto da lavorosi.it

Pacchetto Omnibus: in vigore la direttiva UE 2025/794 che rinvia gli obblighi di rendicontazione ESG

Dopo l’approvazione del Parlamento e del Consiglio, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea la Direttiva UE 2025/794. Il nuovo provvedimento è entrato in vigore dal 17 aprile.

Si tratta della cosiddetta direttiva “Stop the clock”, approvata dal Parlamento lo scorso 3 aprile,  stabilisce il rinvio dei termini entro cui applicare alcuni obblighi di rendicontazione ESG.

La direttiva rientra nell’ambito del Pacchetto Omnibus con cui la Commissione, in linea con gli input ricevuti dal mondo imprenditoriale, punta a semplificare gli adempimenti relativi ad alcune delle principali normative UE per creare un ambiente più favorevole per le imprese europee, in particolare per le PMI.

Con la Direttiva vengono rinviati  :

  • di due anni, e precisamente per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2028, l’applicazione degli obblighi di cui alla Direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) per le grandi imprese che non hanno ancora avviato la rendicontazione e le PMI quotate
  • di un anno, e precisamente per gli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2027, il termine di recepimento e la prima fase dell’applicazione, per le imprese più grandi, della Direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD)

I rinvii consentiranno agli Stati membri di avere più tempo per concordare modifiche sostanziali alla CSRD e alla CSDDD, proposte anch’esse dalla Commissione nell’ambito del pacchetto “omnibus I” sulla sostenibilità.

Gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva oggi pubblicata, entro il 31 dicembre 2025.

Fonte: Gazzetta Ufficiale UE 

Tratto da Lavorosi.it