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Bologna: Sottoscritto “Patto per la sicurezza urbana integrata”

Bologna: Sottoscritto “Patto per la sicurezza urbana integrata”

Il ministro Piantedosi a Bologna per il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha presenziato il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica convocato a Bologna dal prefetto Visconti. All’esito della riunione è stato firmato il “Patto per la sicurezza urbana integrata”, un accordo di durata biennale tra prefettura e comune.

L’intesa delinea una cornice organica di misure finalizzate a fornire risposte mirate per la risoluzione di specifiche problematiche. In particolare, prefettura e comune collaboreranno in aree di intervento ritenute prioritarie per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità, opereranno per attivare percorsi di ascolto e confronto con le diverse espressioni del tessuto sociale, associativo, produttivo e del mondo del lavoro, nonché delle rappresentanze delle comunità immigrate.

Durante la riunione del comitato sono stati affrontati numerosi argomenti, in particolare, per quanto concerne il profilo della sicurezza, quelli relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla situazione della stazione centrale e delle aree limitrofe, alla movida e all’immigrazione.

Particolare attenzione, inoltre, è stata dedicata sia all’analisi della situazione degli organici delle forze di polizia a Bologna che alle vicende delle aggressioni degli operatori sanitari e alla riattivazione dei presidi di polizia presso gli ospedali.

Sul primo punto Piantedosi ha precisato che si tratta di una fase di potenziamento già in atto, che si sta sviluppando in più passaggi. L’ultimo, in ordine di tempo, ha fatto registrare, nel 2022, 94 unità in più di nuovo personale. «…questo dimostra un’attenzione che c’è verso questo territorio», ha precisato Piantedosi. «Il saldo dei nuovi agenti rispetto alle persone che vanno in pensione è comunque anche qui positivo. Stiamo parlando di ingressi di operatori più giovani, e di quiescenza di personale meno giovane. Il ministero tiene molto a mantenere un turnover adeguato. E la destinazione bolognese sarà sempre di prioritaria importanza».

In merito alla presenza di presidi di polizia negli ospedali, il ministro ha precisato che sono già in atto specifiche iniziative che vedono, in una prima fase, coinvolte «le tre aree metropolitane numericamente più importanti, più grandi, Milano, Roma e Napoli». «Abbiamo avviato» l’attività «da Roma rinforzando 18 presidi in altrettanti nosocomi, proseguiremo adesso su Milano e Napoli», ha sottolineato, rilevando come siano in corso delle valutazioni anche su altre città, come Bologna, perché si attribuisce molta importanza al «tema di rafforzare i presidi presso gli ospedali dedicando dunque una particolare attenzione a fenomeni di aggressione verso il personale sanitario».

Alla conferenza stampa, che si è tenuta al termine dell’incontro del comitato, il ministro, in merito a una domanda riguardante la possibilità di ulteriori sbarchi di migranti nei porti dell’Emilia Romagna, ha sottolineato come l’azione del Governo sia «tesa a limitare e circoscrivere il fenomeno alla fonte». «Insieme al ministro degli Esteri Tajani», ha proseguito il responsabile del Viminale, «abbiamo condiviso la necessità di riavviare incontri bilaterali, alcuni dei quali, in Turchia e Tunisia, ho seguito personalmente. Il Governo sta valutando di sviluppare interlocuzioni in merito anche con la Libia».

Presenti al Cnosp il capo della Polizia – direttore generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il vicecapo di Gabinetto vicario del ministero dell’Interno Vittorio Lapolla, il prefetto di Bologna Attilio Visconti, il sindaco Matteo Lepore, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna Giuseppe Amato e i vertici delle Forze dell’ordine.

Fonte: Ministero dell’Interno

Ministero dell’Interno: “Dl Milleproroghe 2023” e servizi antipirateria

Ministero dell’Interno: “Dl Milleproroghe 2023” e servizi antipirateria

Con la Circolare 557/PAS/U/000815/12982 del 19 gennaio 2023, il Ministero dell’Interno torna ad esprimersi sull’impiego delle guardie particolari giurate impiegate nei servizi antipirateria, alla luce dell’approvazione del cd “decreto milleproroghe 2023” (Dl 198/2022).

In particolare, all’art. 2, co. 5 viene prorogata al 30 giugno 2023, la sospensione dell’applicazione del requisito abilitativo ai servizi consistente nel superamento dei corsi teorici-pratici previsti dal Dl 107/2011. Con il successivo co. 6 viene, coerentemente, prorogato, sempre al 30 giugno 2023, il termine relativo alla possibilità di impiego di GpG che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorici-pratici, a condizione che abbiano partecipato, per un periodo di almeno di sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale partecipazione sia attestata dal Ministero della Difesa.

La circolare, inoltre, invita di nuovo le Prefetture ad organizzare in ogni Provincia, nell’ulteriore lasso di tempo concesso, le Commissioni prefettizie di cui all’art. 6, comma 4, del DM 154/2009 per il riconoscimento delle qualifiche del personale giurato da adibire ai servizi di sicurezza sussidiaria ed ai servizi di antipirateria.

Inps: Nuove disposizioni in materie di Libretto di Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

Inps: Nuove disposizioni in materie di Libretto di Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

L’articolo 54-bisdel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale (cfr. le circolari n. 107/2017 e n. 103/2018). La norma citata attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un’apposita piattaforma informatica.

Ai sensi della normativa sopra citata, è possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per: a) piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. Successivamente, l’articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha introdotto la possibilità dell’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, delle prestazioni occasionali rese dagli steward (cfr. la circolare n. 95/2018) per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.

Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 1 dell’articolo 54bisdeldecreto-legge n. 50/2017 definisce le prestazioni di lavoro occasionali con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a:

a) ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

b) ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Con l’articolo1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 303 del 29 dicembre 2022 – in vigore dal 1° gennaio 2023, sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato articolo 54-bis.

Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori (lettera b) sopra indicata), che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro.

In via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

È stato, inoltre, parzialmente abrogato il regime particolare previsto per le aziende alberghiere e le strutture ricettive, che operano nel settore del turismo, le quali potranno, pertanto, acquisire prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori e potranno utilizzare anche lavoratori non appartenenti alle categorie di cui al comma 8 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, diversamente da quanto previsto in precedenza.

Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.

Risulta, infine, previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.

Tanto premesso, la presente circolare illustra le novità normative apportate dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge n. 197/2022, ad eccezione delle disposizioni relative al settore agricolo che saranno oggetto di successiva circolare.

Per ogni altro profilo di disciplina delle prestazioni occasionali in oggetto si rinvia a quanto indicato nelle richiamate circolari n. 107/2017 e n. 103/2018.

2. Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale

L’articolo 1, comma 342, lettera a), della legge n. 197/2022, ha stabilito che il limite economico di cui all’articolo 54-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 50/2017 – limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori – è pari a 10.000 euro.

Ne deriva, pertanto, che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile.

Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (articolo 54-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 50/2017) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (articolo 54 bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 50/2017).

Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

La novella normativa, introducendo il comma 1-bis all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice Ateco2007 93.29.1.

Si rammenta che per le sole società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, per le attività lavorative indicate dal decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, è possibile erogare compensi per ciascun prestatore, per anno civile, di importo complessivo non superiore a 5.000 euro (lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 54-biscitato). Per le stesse società, inoltre, permane la non applicazione del limite di compenso erogabile da ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, pari a 10.000 euro dal 1° gennaio 2023 (cfr. la circolare n. 95/2018).

Per completezza di informazioni, si ricorda che ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori – di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 54-bis in esame – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: 1) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; 2) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università; 3) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 4) percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (cfr. l’articolo 54-bis, comma 8, del decreto-legge n. 50/2017).

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 54-bis in commento, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico di cui alla menzionata lettera b) del comma 1, potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate.

3. Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale

Per effetto delle modifiche apportate alla lettera a) del comma 14 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 dal citato articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1), della legge n. 197/2022, è stato elevato a dieci lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il medesimo limite dimensionale di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.

Lo stesso non opera esclusivamente per le pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, e per le società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019.

Le modalità di computo della media occupazionale sono indicate al paragrafo 6.2 della circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.

4. Modifiche al regime per le aziende alberghiere e per le strutture ricettive del settore turismo

Per effetto della parziale abrogazione di quanto in precedenza disposto dal comma 14, lettera a), dell’articolo 54-bis citato, le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale per la remunerazione delle attività lavorative rese anche da lavoratori non appartenenti alle categorie di soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 54-bis richiamati al precedente paragrafo 2.

Ne discende che le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, possono stipulare accordi di prestazioni occasionali con i lavoratori anche se non appartenenti alle suddette categorie.

Si ricorda che nella circolare n. 103/2018, paragrafo 3, sono indicate le modalità di individuazione delle imprese appartenenti alla categoria delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

Come sopra descritto al paragrafo 3 della presente circolare, per effetto delle modifiche apportate con l’articolo 1, comma 342, della legge n. 197/2022, è vietato l’accesso alle prestazioni occasionali da parte delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive del settore turismo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Rimane fermo l’obbligo, per tale categoria di aziende, di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un’ora prima l’inizio della prestazione stessa – mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell’Istituto, che prevede l’indicazione, da parte dell’utilizzatore, dell’arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. Le modalità di comunicazione e le altre indicazioni operative sono presenti al citato paragrafo 3 della circolare n. 103/2018.

In ogni caso è vietato il ricorso al Contratto di prestazione occasionale nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

5. Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura

L’articolo 1, comma 342, della legge n. 197/2022, ha parzialmente abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2023, quanto disposto dal comma 14, lettera b), dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017. È stata altresì prevista, dal comma 343 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, l’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura.

Ne consegue che, dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.

Risultano, infatti, apportate all’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, le seguenti modificazioni:

a) al comma 16, le parole: «tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» sono soppresse;

b) al comma 17, primo periodo, lettera d), le parole: «di imprenditore agricolo» e, alla lettera e), le parole: «fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all’arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma» sono soppresse;

c) al comma 20, le parole: «nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16» e le parole: «salvo che la violazione del comma 14 da parte dell’imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8» sono soppresse.

Atteso il divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura, le stesse potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.

Per il biennio 2023-2024, sarà possibile per le imprese agricole ricorrere a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura secondo le disposizioni dei commi da 344 a 354 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022, mediante l’inoltro al competente Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, della comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

In riferimento alle novità introdotte dai citati commi da 344 a 354 e segnatamente alle modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale agricola all’Istituto, saranno successivamente fornite indicazioni in un’apposita circolare illustrativa.

Circolare INPS 19 gennaio 2023, n. 6: Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale

Inps: ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs n. 148/2015. Precisazioni in ordine ai profili di natura contributiva

Per effetto delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, i Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi e territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs 15 settembre 2015, n. 148, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, avevano l’obbligo di adeguarsi, entro il 31 dicembre 2022, alle disposizioni che hanno introdotto l’estensione dell’obbligo contributivo di finanziamento ai Fondi di solidarietà a tutti i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Ciò premesso, con il presente messaggio si rende noto che, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, alle previsioni di cui ai citati articoli 26, 27 e 40, il termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà in argomento è stato prorogato al 30 giugno 2023.

Conseguentemente, in caso di mancato adeguamento entro il nuovo termine da parte dei Fondi di solidarietà che prevedono una soglia dimensionale di accesso al Fondo diversa da quella prescritta dalla legge, i datori di lavoro del relativo settore, a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si rammenta che fino al menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali istitutivi dei Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano nell’ambito di applicazione del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 5 e 6).

2. Misura delle aliquote contributive a decorrere dal 1° gennaio 2023

Si comunica che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Si sottolinea, infatti, che la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevista dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 234/2021, era limitata all’anno 2022 (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafo 6.2).

Conseguentemente, sul piano operativo, dal periodo di competenza gennaio 2023, sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E[1] ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).


Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che opereranno con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzeranno il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “9N”.

Per quanto attiene alla contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS), i datori di lavoro che rientrano nel relativo campo di applicazione (cfr. la circolare n. 76/2022, paragrafi 4 e 11.1) sono tenuti, dal 1° gennaio 2023, al versamento nella misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell’impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

Al riguardo, si precisa infatti che la riduzione della predetta aliquota, disposta dall’articolo 1, comma 220, della legge n. 234/2021, ha cessato i suoi effetti al 31 dicembre 2022.

A decorrere dal periodo di competenza gennaio 2023 la procedura di calcolo dell’Istituto è adeguata al fine di consentire il corretto carico contributivo secondo quanto sopra esposto.

Per quanto attiene all’esposizione dei dati retributivi e contributivi, relativi ai lavoratori nel flusso Uniemens, si confermano le modalità attualmente in uso.

Messaggio INPS 19 gennaio 2023, n. 316

Fonte: INPS