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Approvata dal Consiglio dei Ministri la riforma del Codice dei contratti pubblici

Approvata dal Consiglio dei Ministri la riforma del Codice dei contratti pubblici

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78.

Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.

Digitalizzazione

La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.
Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Programmazione di infrastrutture prioritarie

È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato

Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Procedure sotto la soglia europea

Si adottano stabilmente le soglie previste per l’affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto “semplificazioni COVID-19” (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l’affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

General contractor

Si reintroduce la figura del “general contractor”, cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l’operatore economico “è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo”. È da sottolineare che l’attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell’istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d’interesse generale.

Partenariato pubblico-privato

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali

Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti “settori speciali”, in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono “autoconclusive” e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.
Si introduce un elenco di “poteri di autorganizzazione” riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.
Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell’oggetto dell’appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Subappalto

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l’obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L’obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

Revisione dei prezzi

È confermato l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell’impresa dell’80 per cento del maggior costo.

Esecuzione

Sul versante dell’esecuzione, si prevede la facoltà per l’appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.
In caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico dopo l’aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisdizione

Allo scopo di fugare la cosiddetta “paura della firma”, è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce “colpa grave” la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Si effettua il riordino delle competenze dell’ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.
In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l’arbitrato anche alle controversie relative ai “contratti” in cui siano coinvolti tali operatori.

Entrata in vigore

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Fonte: governo.it

Istat: inflazione a novembre +11.8%

Istat: inflazione a novembre +11.8%

Dopo la brusca accelerazione di ottobre, a novembre 2022 l’inflazione, che rimane a livelli che non si vedevano da marzo 1984 (quando fu +11,9%), è stabile. I prezzi di alcune componenti, che ne avevano sostenuto l’ascesa, tra cui gli energetici non regolamentati e in misura minore gli alimentari non lavorati, rallentano su base annua, mentre quelli di altre componenti continuano ad accelerare, tra cui gli energetici regolamentati e in misura minore gli alimentari lavorati.

Anche i prezzi del “carrello della spesa” accelerano ma di poco. Intanto, i prezzi all’ingrosso del gas hanno ripreso a salire nella seconda parte di novembre e pur restando lontani dai picchi del terzo trimestre rendono incerte le prospettive di un raffreddamento a breve termine dell’alta inflazione che ha caratterizzato finora l’anno in corso.

Scarica la nota ISTAT

Fonte. ISTAT

ASSIV, Pergolizzi: quale futuro per l’antipirateria italiana?

ASSIV, Pergolizzi: quale futuro per l’antipirateria italiana?

Vincenzo Pergolizzi

Più volte Vincenzo Pergolizzi, Delegato ASSIV per le tematiche relative all’Antipirateria Marittima, ha approfondito con chiarezza e determinazione sulle colonne di S News l’annoso problema in cui versano in Italia i servizi di antipirateria. Con l’articolo che segue lo specialista ritorna sul tema, non solo con risolutezza d’analisi e dovizia di informazioni, a partire dalla fotografia dello stato dell’arte nella formazione delle GPG in antipirateria, ma anche con la manifesta dichiarazione che una soluzione si può e si deve trovare.

Buona lettura!

QUALE FUTURO PER L’ANTIPIRATERIA ITALIANA?

Con la pubblicazione del 21/11/2022 sono 5 le Circolari del Ministero dell’Interno aventi per oggetto la formazione delle guardie giurate addette ai servizi antipirateria e, sebbene io sia da oltre 40 anni nel settore della sicurezza, a mia memoria è la prima volta che su uno stesso argomento il Dipartimento della Pubblica Sicurezza risulta essere così prolifico.

Evidentemente il fatto che lo stesso Prefetto Gambacurta, Direttore dell’Ufficio, senta l’esigenza di dare disposizioni e chiarimenti in rapida successione denota la confusione tutt’ora esistente nell’affrontare tale materia e nel contempo la cifra del disagio subito dagli Istituti di Vigilanza che, confrontandosi su un mercato competitivo, sono costretti a barcamenarsi tra i vari cavilli burocratici.

Lo sconcerto ed il malumore degli operatori

Per meglio comprendere lo sconcerto ed il malumore degli operatori occorre tornare indietro negli anni, e precisamente al D.M. 266/2012 che, a seguito della L.130/2011, ha consentito agli Istituti di Vigilanza di effettuare, in linea teorica, i servizi di antipirateria marittima a bordo di navi battenti bandiera italiana che transitano nell’Oceano Indiano nell’area definita dall’International Maritime Organization (IMO) ad alto rischio (HRA). Dico teoricamente perché si è dovuto attendere il Decreto del Capo della Polizia, emanato nel novembre del 2013, per poter concretamente effettuare tali servizi. In un primo tempo la norma ha previsto un sistema duale, nel quale i privati erano chiamati in subordine rispetto all’impiego dei Fucilieri del Reggimento San Marco e solo dal 2015 in esclusiva, a seguito del D.L. 7/2015 che ha sancito il ritiro dalla scena dei Nuclei di Protezione Militare (NMP) della Marina.

10 anni di deroghe per i servizi antipirateria

Da allora sono passati oltre 10 anni nei quali i servizi antipirateria sono stati effettuati grazie alle deroghe, più volte reiterate (l’ultima scadrà il 31 dicembre prossimo), finalizzate a superare la norma che definiva l’iter formativo delle Guardie Giurate. Da subito infatti, consci dell’impreparazione delle Amministrazioni interessate, con il D.L. 215/2015 è stato precisato che, nelle more dell’organizzazione dei corsi di formazione teorico-pratici ex D.M. 154/2019, potevano essere impiegate guardie giurate che avevano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze Armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi.

Una volta iniziate le attività di servizio a bordo delle navi, superate non senza fatica tutte le difficoltà burocratiche ed operative, il 7 giugno del 2022 è stato emanato il D.M. 98 che ha definito il nuovo iter formativo delle guardie giurate. In questo Decreto si rileva, rispetto alla norma iniziale, una modifica della posizione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che avrebbe dovuto erogare un ciclo di formazione presso il proprio centro di La Spezia, che ha deciso di defilarsi lasciando il campo alle scuole dei privati, già riconosciuti dal ministero ex D.M. 154/2019, per le quali ha elaborato un compendio di circa 100 pagine che è diventato oggetto di studio ed esame per l’ottenimento dell’attestato di addetto alla sicurezza portuale con estensione all’antipirateria. Nel contempo, resta invece confermata la disponibilità della Marina Militare ad erogare il corso della durata di 3 giorni presso il Battaglione Scuole “Caorle” della Brigata Marina San Marco di Brindisi.

Fin qui sembrerebbe non esserci alcunché di strano, anche se, come spesso accade, le cose non sono sempre così semplici come in apparenza sembrano. Da qui l’esigenza del Ministero di emettere in rapida successione le 5 Circolari esplicative indirizzate alle singole Prefetture, dimenticando comunque di mettere in copia le Associazioni di categoria direttamente interessate, perseguendo così in una cattiva abitudine ormai consolidata.

Per dare un corretto quadro di riferimento è utile riassumere il contenuto di dette circolari

  • Il 23/06/2022 si dava conto delle modifiche apportate dal D.M. 98/22 e dal Decreto del Capo della Polizia del 3/03/2022 in termini di formazione;
  • il 26/09/2022 si davano raccomandazioni alle Prefetture ai fini del rilascio della “certificazione automatica” per quelle GpG che nei 3 anni precedenti avevano all’attivo un periodo cumulativo di più di 90 giorni di imbarco;
  • il 2/11/2022 si chiariva che ai fini della certificazione delle guardie giurate adibite ai servizi antipirateria non era necessario sostenere la prova di esame pratica per l’accertamento delle capacità di utilizzo delle apparecchiature radiogene;
  • il 21/11/2022 si comunicava che la Marina Militare aveva programmato i corsi di formazione per coloro che avevano i 90 giorni di imbarco nel periodo 29 novembre – 01 dicembre e 13 – 15 dicembre, specificando nel contempo che non era più necessaria la certificazione automatica rilasciata dalle Prefetture, sostituita da una semplice autocertificazione effettuata dal Titolare dell’Istituto di Vigilanza.

Il “gioco delle parti”

Valutando con occhio critico tale eccesso di produzione ritengo si possa parlare, a ragion veduta, di una sorta di “gioco delle parti”, di pirandelliana memoria, dove le singole Amministrazioni interessate rappresentano i vasi di ferro che operano a discapito del vaso di coccio, che nella fattispecie sono gli operatori del settore. Del resto sarebbe da ingenui considerare casuale che la Marina Militare comunichi le date dei corsi a poco più di un mese dalla fine dell’anno, con preavviso di una settimana dall’inizio del primo, senza peraltro dare istruzioni sulle modalità di accesso e fruizione dei corsi stessi. Nel contempo, non può essere altresì un caso che il Ministero smentisca se stesso in meno di 2 mesi, decidendo di accettare un’autocertificazione dei periodi di imbarco in sostituzione della “certificazione automatica”, conscio che le Prefetture non sarebbero mai state in grado di rilasciare tali attestati in tempi utili a tutti i richiedenti.

Si capisce allora quale sia la chiave di lettura di tali azioni, finalizzate ad evitare di rendere palese una evidente inadempienza delle Amministrazioni, dell’Interno come della Difesa, che le vedrebbe costrette a chiedere un’ulteriore proroga del regime transitorio in scadenza il prossimo 31 dicembre.

In estrema sintesi, come nel gioco della ”palla avvelenata” i partecipanti cercano di liberarsi del fardello lanciandolo a qualcun altro, senza troppo curarsi delle conseguenze negative che altri subiscono a causa di un passaggio sbagliato o avventato.

Le conseguenze

Nella fattispecie, quindi, i soggetti più deboli e conseguentemente meno tutelati sono gli Istituti di Vigilanza con i loro lavoratori che, dopo oltre 10 anni di attesa, devono organizzare in 10 giorni la presenza del personale ai corsi con la prospettiva di non poter continuare a svolgere i servizi a bordo delle navi, qualora risultassero inottemperanti. Il fatto che detti Istituti possano aver contratto delle obbligazioni con gli Armatori che prevedono l’imbarco delle Guardie Giurate nello stesso periodo in cui le stesse dovrebbero attendere ai corsi, per la burocrazia appare un fattore irrilevante.

Evidentemente, così come rappresentati, i comportamenti di chi è chiamato alla gestione degli interessi pubblici risultano oggettivamente censurabili e ci si chiede a tal proposito per quanto ancora gli operatori del settore della sicurezza debbano continuare ad accettare pedissequamente una posizione sottomessa che li vede costantemente costretti a sormontare ostacoli burocratici privi di senso compiuto.

Quale soluzione?

Stante questo stato di cose ritengo che sia ormai improcrastinabile la formulazione di azioni concrete da intraprendere per far sì che le giuste istanze provenienti da un settore produttivo ad elevato impiego di manodopera, che svolge peraltro un servizio di tutela dei beni ad alto valore aggiunto per la comunità, siano recepite ai più alti livelli Istituzionali.

Un buon inizio sarebbe quello di superare eventuali divisioni mettendo a fattor comune soltanto l’interesse del comparto, allo scopo di unire le forze di tutti gli stakeholders interessati, indirizzandole in favore di un obiettivo comune.

Da parte di un “vecchio” operatore del settore è forse chiedere troppo o piuttosto si tratta di mera utopia? … La discussione è aperta!  

a cura di Vincenzo Pergolizzi, Delegato ASSIV Antipirateria Marittima

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La produzione industriale in Italia ad ottobre 2022

La produzione industriale in Italia ad ottobre 2022

A ottobre si rileva, per il secondo mese consecutivo, una flessione congiunturale dell’indice destagionalizzato della produzione industriale. La dinamica negativa è estesa a quasi tutti i settori, con l’eccezione di quello dei beni strumentali. È, tuttavia, positivo l’andamento congiunturale nella media degli ultimi tre mesi.
In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, resta negativa la variazione sia per l’indice generale sia per i principali raggruppamenti di industrie, ad esclusione dei beni strumentali, unico settore in crescita marcata.

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Fonte: ISTAT