Home Blog Pagina 426

Nota INL sui congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza

0

Nota INL sui congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza

Oggetto: Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 (G.U. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022) – nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza.


In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, è stato adottato il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore il 13 agosto 2022, nel quale è stato previsto un ampliamento di tutele e diritti delle figure genitoriali e dei cd. caregiver familiari, “al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare” (art. 1, comma 1, d.lgs. 105/2022).


Le disposizioni in materia di congedi, permessi e altri istituti oggetto del decreto, “salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (art. 1, comma 2, d.lgs. 105/2022), in un’ottica di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all’assistenza.

La nota INL riporta le novità introdotte in relazione ai singoli istituti:

  • Congedo di paternità obbligatorio
  • Congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
  • Congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
  • Permessi di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • Priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale

Centro Studi Confindustria – Presentazione rapporto di previsione sull’economia italiana – 8 ottobre 2022

0

Centro Studi Confindustria – Presentazione rapporto di previsione sull’economia italiana – 8 ottobre 2022

Economia italiana ancora resiliente a incertezza e shock?

L’evento è gratuito e si terrà sia in presenza, presso Confindustria, Viale dell’Astronomia 30 (Roma), che in diretta streaming su www.confindustria.it.

Per seguire l’evento è necessario iscriversi cliccando qui.

Presenta il Rapporto il Direttore del Centro Studi Confindustria Alessandro Fontana.

Partecipano alla discussione Fabrizio Balassone (Capo del Servizio Struttura Economica, Banca d’Italia) e Lilia Cavallari (Presidente Ufficio Parlamentare di Bilancio).

Conclude il Direttore Generale di Confindustria, Francesca Mariotti.

Modera Janina Landau (Responsabile sede di Roma di Class CNBC).

Fonte: Confindustria

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – I rapporti di lavoro – Nota relativa al II trimestre 2022

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Comunicazioni obbligatorie – Pubblicata la nota relativa al II trimestre 2022

Pubblicata la Nota trimestrale relativa al II trimestre 2022, tratta dal Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Nota descrive le attivazioni, le trasformazioni a tempo indeterminato e le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente e parasubordinato. Inoltre, vengono descritte le consistenze e le dinamiche tendenziali dei tirocini extracurriculari.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Leggi il testo completo della nota

Circolare INPS n. 99 del 7 settembre 2022 – Esonero contributivo assunzioni da aziende in crisi: le istruzioni

Circolare INPS n. 99 del 7 settembre 2022 – Esonero contributivo assunzioni da aziende in crisi: le istruzioni

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito anche, legge di Bilancio 2022), ha previsto, all’articolo 1, comma 119, come modificato dall’articolo 12, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, che: “L’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette”.

La citata disposizione precisa altresì, all’ultimo periodo, che: “In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego è comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92”.

L’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) prevede un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati, per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato da questi effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data dell’evento incentivato. Tale esonero, pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, con il limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, ha una durata di 36 mesi, restando ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, per effetto del rinvio operato dall’articolo 1, comma 119, della legge di Bilancio 2022, all’articolo 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021, l’esonero in oggetto si sostanzia in uno sgravio pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione o di trasferimento del lavoratore proveniente da una impresa la cui crisi aziendale sia stata gestita con il coinvolgimento dei componenti della struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tenuto conto della diversa e specifica finalità sottesa all’agevolazione in esame, consistente nell’incentivare il riassorbimento di lavoratori provenienti da aziende in crisi, l’esonero in oggetto presenta altresì profili propri di disciplina, differenti da quelli valevoli per l’esonero per l’occupazione giovanile, come evidenziato nei successivi paragrafi.

Fonte: INPS

Leggi la circolare