Home Blog Pagina 430

ICMQ – Cyber Security per autorizzati: le misure organizzative. 17 – 20 maggio 2022

Cyber Security per autorizzati: le misure organizzative

Gli attacchi ai sistemi informatici stanno diventando, per diverse ragioni, molto frequenti; le statistiche indicano che l’anello debole della catena è rappresentato dalle persone – gli autorizzati.

Tali attacchi possono minare sia il know-how aziendale, sia i dati personali ma anche esporre a ricatti le organizzazioni.

L’intervento formativo mira ad identificare le misure che la Direzione aziendale deve mettere in campo per rendere consapevoli i propri collaboratori sulle misure che gli stessi devono adottare per ridurre i rischi a cui possono essere sottoposti i sistemi, con particolare riguardo a quelli di carattere organizzativo.

L’obiettivo primario del seminario, dopo una parte introduttiva sia sulle misure tecniche che su quelle organizzative, è quello di analizzare, in modo puntuale, le misure organizzative da porre per mitigare i rischi associati al fattore “risorse umana”, approfondendo aspetti diversi. Inoltre, il seminario fornisce elemento per la corretta gestione, sia in ottica ISO/IEC 27001 che
REG. EU 2016/679, di un attacco che mina la cyber security.

Destinatari
Responsabili Risorse umane, IT, e Organizzazione, DPO, Referenti privacy, Responsabili della compliance, Responsabili del sistema di gestione aziendale, Responsabili della qualità, Auditor interni ed esterni, Consulenti.

Agli Associati ASSIV sono riservate tariffe agevolate. Tutti i dettagli nella locandina allegata.

ICMQ: Percorso formativo videosorveglianza e privacy 17 – 22 – 24 marzo 2022

PERCORSO FORMATIVO
VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY
Formazione a distanza (FAD)


Modulo A – 17 Marzo 2022
Modulo B – 22 Marzo 2022
Modulo C – 24 Marzo 2022

Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, si applica sia alle organizzazioni pubbliche sia a quelle private e professionali che si occupano di gestione delle informazioni legate all’identità e/o alla identificabilità delle persone.


Oltre al GDPR, sono molteplici le novità come numerose sono anche le fonti, in continua evoluzione ed aggiornamento, che disciplinano il trattamento e la protezione dei dati personali (Decreti Sicurezza in materia di Videosorveglianza, Provvedimenti Generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali, Linee Guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati Personali) tra le quali i professionisti devono districarsi.

Il percorso formativo proposto, pone il focus, in particolare sulla Videosorveglianza.

Il percorso formativo proposto, pone il focus, in particolare sulla Videosorveglianza ed è strutturato in 3 moduli della durata di 4 ore ciascuno.


Modulo A Videosorveglianza e Privacy: regole e adempimenti – Dentro le Guidelines europee e le
indicazioni del Garante italiano

Modulo B Videosorveglianza nelle aziende e dei fornitori di servizi – Come gestire i rapporti con gli
outsourcer

Modulo C Le telecamere nel controllo a distanza – Le regole e le procedure per ottenere l’accordo o
l’autorizzazione nei luoghi di lavoro

Gli argomenti trattati nel modulo A sono propedeutici a quelli degli altri due moduli. I moduli B e C sono considerati come upgrade e quindi integrativi; per partecipare ai moduli B e C è necessario possedere le conoscenze di cui al modulo A.

Obiettivi
I corsi hanno l’obiettivo di fornire conoscenze e strumenti pratici operativi alle figure professionali che trattano dati personali, con lo scopo di consentire ai partecipanti di rispettare la compliance nell’impiego della videosorveglianza, secondo le materie trattate. Il percorso fornisce inoltre crediti formativi per l’aggiornamento delle competenze delle figure professionali certificate: Professionisti
della Security, DPO Data Protection Officer – Periti liquidatori assicurativi e Criminologi.


Destinatari
Datori di lavoro, dipendenti di istituti di sorveglianza, installatori, Professionisti Security, DPO Data Protection Officer, Periti Liquidatori Assicurativi e tutti coloro che intendono acquisire le conoscenze relative ai requisiti ed alle specificità della gestione degli adempimenti relativi alla protezione dei dati con focus sulla Videosorveglianza.

Agli Associati ASSIV sono riservate tariffe agevolate. Tutti i dettagli nella locandina allegata.

Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento in zona bianca. a Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta ancora in zona gialla

Abruzzo, Piemonte e Provincia autonoma di Trento in zona bianca. a Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Sardegna, Toscana e Valle d’Aosta ancora in zona gialla

Ordinanza Ministero della Salute 4 marzo 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta e nella Provincia autonoma di Trento

Abruzzo, Piemonte e Provincia  autonoma  di Trento in zona bianca. 

Per la Calabria, Emilia-Romagna, Marche,  Puglia,  Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta continuano ad applicarsi per ulteriori 15 giorni le misure della zona gialla. 

Fonte: Ministero della Salute

DPCM 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalita’ di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass

April 5, 2021, Brazil. In this photo illustration a symbolic COVID-19 health passport seen on a smartphone screen

DPCM 2 marzo 2022: Aggiornamento delle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2022 che aggiorna le modalità di verifica dell’obbligo vaccinale e del green pass. In particolare il decreto dispone, tra l’altro; una nuova validità del green pass in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario; l’aggiunta di una certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni); l’utilizzo dell’ultima versione dell’applicazione messa a disposizione del Ministero della Salute, per la verifica dei green pass.

Validità Green Pass

In particolare il decreto prevede che in caso di somministrazione della dose di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità tecnica, collegata alla scadenza del sigillo elettronico qualificato, al massimo di cinquecentoquaranta giorni. Prima di detta scadenza, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, la PN-DGC emette una nuova certificazione verde COVID-19 con validità tecnica di ulteriori cinquecentoquaranta giorni, dandone comunicazione all’intestatario.

Ingresso nel territorio Nazionale

Per i soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un certificato digitale interoperabile con il gateway europeo generato da più di sei mesi (centottanta giorni) dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, la modalità di verifica per l’accesso ai servizi e alle attività per i quali sul territorio nazionale sussiste l’obbligo di possedere una certificazione verde COVID-19 da vaccinazione o guarigione richiede in aggiunta, una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido, o di settantadue ore se molecolare.La certificazione di test antigenico rapido o molecolare negativo è richiesta, altresì, anche prima del termine di sei mesi (centottanta giorni) della certificazione di vaccinazione per ciclo completato o dose di richiamo, nel caso in cui i soggetti di cui al periodo precedente siano in possesso di un certificato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, rilasciato per vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia e interoperabile con il gateway europeo.

Verifica Green Pass

Il decreto dispone inoltre che i verificatori devono utilizzare l’ultima versione dell’applicazione di verifica resa disponibile dal Ministero della salute. In caso di utilizzo delle modalità di verifica automatizzate, i soggetti preposti alle verifiche devono adottare adeguate misure volte ad assicurare che per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia utilizzata l’ultima versione del pacchetto di sviluppo per applicazioni, resa disponibile dal Ministero della salute, ovvero l’ultima versione delle librerie software, resa disponibile sulla piattaforma utilizzata dal Ministero della salute per la pubblicazione del codice sorgente del pacchetto di sviluppo per applicazioni.I verificatori devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesse all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare le diverse modalità di verifica relative al possesso di specifiche tipologie di certificazione verde COVID-19, esclusivamente nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività, gli spostamenti, l’accesso ai luoghi di lavoro e lo svolgimento della didattica in presenza siano consentiti dalla vigente legislazione ai soggetti muniti delle stesse certificazioni.

Fonte: Gazzetta Ufficiale e IPSOA