Home Blog Pagina 431

Istat: nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (aprile 2022)

Istat: nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (aprile 2022)

Prosegue la fase di rallentamento dell’economia internazionale caratterizzata dalle forti pressioni inflazionistiche e dal cambio di intonazione delle politiche economiche.


Nel primo trimestre, il Pil italiano ha segnato una marginale contrazione legata dal lato dell’offerta a una flessione dell’attività dei servizi e dal lato della domanda a un apporto negativo della componente estera. La crescita acquisita per l’anno corrente è del 2,2%.


A marzo, si è registrata una stabilizzazione della produzione industriale che ha segnato nel primo trimestre un calo congiunturale dello 0,9%.

Il mercato del lavoro a marzo ha mostrato un deciso miglioramento, con un incremento dell’occupazione e una riduzione della disoccupazione e dell’inattività.


Ad aprile, l’inflazione ha segnato una prima decelerazione, interrompendo la fase di progressivi aumenti in corso da nove mesi. Il differenziale inflazionistico con l’area euro si è ampliato a favore dell’Italia.


L’incertezza sull’evoluzione dell’economia italiana rimane elevata. Ad aprile la fiducia di famiglie e imprese ha mostrato una stabilizzazione in presenza di differenze significative nelle aspettative.

Tra i consumatori sono migliorati i giudizi sul clima futuro mentre tra le imprese manifatturiere e dei servizi di mercato si è manifestato un deciso peggioramento delle attese sull’economia.

Scarica la nota completa

Fonte: ISTAT

La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: le misure di sicurezza attualmente in vigore

La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: facciamo il punto sulle misure di sicurezza attualmente in vigore

di Giada Benincasa

Lo scorso 4 maggio 2022 i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dello Sviluppo Economico nonché l’INAIL e le Parti Sociali si sono incontrati al fine di definire la valenza delle misure di sicurezza contenute all’interno del Protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 e, da ultimo, aggiornato il 6 aprile 2021.
 
Oltre a confermare, come già era emerso nel precedente incontro, l’utilità del rispetto del protocollo nonostante lo stato di emergenza sia cessato al 31 marzo 2022, viene ribadita la necessità di continuare ad applicare alcune misure di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro: tra queste rileva la necessità di indossare le mascherine per i lavoratori.

Ed invero, nonostante la volontà progressiva di tornare ad una situazione di normalità “pre-pandemia”, è necessario ricordare come per talune categorie di lavoratori e in determinati contesti siano tuttora in vigore alcuni obblighi. È questo il caso, ad esempio, dell’obbligo di vaccinazione per i docenti delle Scuole fino al 15 giugno 2022 e/o per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2022 o, ancora, l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per chi accede ai mezzi di trasporto, cinema, teatri, etc.
 
Da questo punto di vista, anche i luoghi di lavoro non sanitari sembrano non essere esenti da misure di sicurezza che, ancora oggi, devono essere rispettate. Ed invero non possiamo trascurare la perdurante presenza del rischio da contagio nei luoghi di lavoro – considerato infortunio sul lavoro – che impone una certa cautela da parte degli addetti ai lavori. A tal proposito, stando a quanto disciplinato dalle Linee Guida contenute all’interno del Protocollo nazionale, è opportuno richiamare le seguenti misure di sicurezza:

– obbligo di informazione e comunicazione delle misure di sicurezza vigenti per contrastare la diffusione del Covid-19;

 divieto di accedere ai luoghi di lavoro in caso di positività al Covid-19 e/o in presenza di sintomi o con temperatura corporea superiore a 37,5°;

– la riammissione per i soggetti positivi al Covid-19 oltre il ventunesimo giorno dovrà essere subordinata al risultato negativo di un tampone (molecolare o antigenico) effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;

– individuazione delle misure di sicurezza specifiche per consentire l’accesso in sicurezza da parte di fornitori esterni, da estendere altresì in caso di appalto;

– pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;

– obbligo di rispettare le precauzioni igieniche (in particolare per le mani);

 obbligo, per i lavoratori, di indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Sul punto, merita segnalare invece che per i soggetti esterni che accedono in un luogo chiuso per fruire dei servizi e non per effettuare attività lavorative (es. clienti di un supermercato/negozi, fruitori dei servizi bancari, postali, etc.);

– vige solo una raccomandazione di indossare correttamente le mascherine;

– la raccomandazione di evitare assembramenti e di rispettare, laddove possibile, il distanziamento fisico.
 
Tuttora attuale e centrale anche in prospettiva futura sembra rimanere il ruolo dei Medici Competenti, strategico nel coordinamento con le Autorità Sanitarie Locali (sebbene sia venuto meno, assieme alla quarantena dei contatti stretti, il tema del tracciamento), e la funzione dei Comitati aziendali e territoriali / settoriali per la applicazione, la verifica e l’aggiornamento delle misure di sicurezza individuate nei singoli contesti produttivi.
 
Di contro, merita ricordare che dal 1 maggio 2022, è invece venuto meno l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
 
Tuttavia, non sembrano poche quelle misure ancora presenti all’interno del Protocollo nazionale e che, a fronte delle novità legislative, appaiono progressivamente sempre più obsolete. È questo il caso, ad esempio, del secondo periodo dell’art. 2 (Modalità di ingresso in azienda) che precluderebbe l’accesso nei luoghi di lavoro a chiunque abbia avuto contatti con un soggetto risultato positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Tale disposizione, stando anche alle ultime novità legislative inerenti alla gestione dei c.d. contatti stretti (per cui vi è ormai solo l’obbligo di auto-sorveglianza, essendo decaduto l’istituto della quarantena) sembra essere disapplicata de facto. Ancora, di dubbia attualità risultano quelle misure organizzative – fin troppo stringenti per l’attuale situazione sanitaria – su trasferte, presenze (favorendo, almeno sulla carta, il lavoro agile e da remoto), eventi, riunioni in presenza, etc. disciplinate agli art. 8, 9 e 10 del Protocollo.
 
Con particolare riferimento al lavoro agile, infatti, merita sottolineare l’intenzione, ancora tutt’altro che certa, di voler tornare ad un regime ordinario dell’istituto in parola. Ed infatti, con Comunicato del 29 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha recentemente annunciato l’emendamento approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera sulla proroga al 30 giugno del regime di tutela per i lavoratori fragili (garantendo dunque il diritto allo smart working per tutti i lavoratori fragili e, nel caso in cui questo non sia possibile, equiparando al ricovero ospedaliero) nonché del diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, e, fino al 31 agosto, la proroga delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
 
Ancora, di dubbia attualità risulta la disciplina sulla gestione dei c.d. contatti stretti contenuta all’interno del Protocollo nazionale e che, all’art. 11, richiama l’istituto della quarantena, ormai non più disciplinato all’interno del nostro ordinamento.
 
Dubbi che, tuttavia, potrebbero essere sciolti con un aggiornamento e una razionalizzazione dei contenuti dell’attuale Protocollo nazionale. A tal proposito le parti stipulanti il Protocollo nazionale hanno deciso di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
 
Nel frattempo è opportuno ricordare che ogni organizzazione, nel far proprie e adattare al contesto specifico di riferimento le misure contenute all’interno delle Linee Guida del Protocollo nazionale mediante la stipula di protocolli aziendali, può opportunamente chiarire se ed in quali termini sono da ritenersi applicabili le misure di sicurezza sopra richiamate al fine di dipanare dubbi ed evitare possibili contenziosi in materia (che potrebbero comportare anche una responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro).
 
Giada Benincasa

Bollettino ADAPT n. 18

Centro Studi Confindustria: Il protrarsi del conflitto e delle tensioni sui prezzi delle commodity gela la produzione industriale: -2,0% a marzo e -2,5% ad aprile

Il protrarsi del conflitto e delle tensioni sui prezzi delle commodity gela la produzione industriale: -2,0% a marzo e -2,5% ad aprile

Il CSC stima un calo della produzione industriale italiana a marzo (-2,0%), dopo il rimbalzo statistico di febbraio (+4,0%) legato alla caduta a dicembre e gennaio. I prezzi delle commodity, in particolare quello del gas naturale (+698% in media ad aprile rispetto al pre-Covid) e del Brent (+56%), sono ancora elevati, frenando l’attività produttiva lungo tutte le filiere. Le indagini sul sentiment imprenditoriale e le ridimensionate dinamiche di ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere miglioramenti significativi nel breve termine.

Come sta andando la produzione industriale in Italia

L’indagine rapida del CSC rileva a marzo una flessione della produzione industriale di -2,0%, dopo il rimbalzo registrato a febbraio (+4,0%), che ha seguito la caduta di gennaio (-3,4%) e dicembre (-1%). Nel 1° trimestre 2022, quindi, il CSC stima una diminuzione della produzione industriale di -1,6% rispetto al 4° trimestre del 2021. L’ulteriore calo della produzione rilevato dal CSC in aprile (-2,5%) porta la variazione acquisita per il 2° trimestre a -2,5%, pregiudicando la dinamica del PIL italiano nel 2° trimestre, dopo la flessione nel 1°. Gli ordini in volume diminuiscono a marzo di -0,6% su febbraio, ad aprile di -0,4%.

Dopo il dato positivo di febbraio, prevalentemente dovuto ad un effetto base statistico, continuano ad incidere i fattori che ostacolavano l’attività produttiva italiana già prima della guerra (rincari delle materie prime, scarsità di materiali), che nel 1° trimestre si sono confermati molto rilevanti. L’insufficienza percepita di impianti e/o materiali si è significativamente acuita. I giudizi sui principali ostacoli alle esportazioni sono ancora negativi. La percentuale di imprese manifatturiere che hanno segnalato difficoltà in termini di costi e prezzi più elevati e tempi di consegna più lunghi è rimasta elevata, sebbene in attenuazione rispetto al 4° trimestre del 2021.

Tali fattori hanno contribuito alla contrazione della fiducia delle imprese registrata tra marzo ed aprile (in particolare l’indice per quelle manifatturiere è arrivato a 110,0, il valore più basso da maggio 2021) e all’ulteriore flessione del PMI manifatturiero (fino a 54,5 punti, il punto di minimo da gennaio 2021). A questi fenomeni si è aggiunta una sensibile diminuzione nei giudizi e nelle attese sugli ordini (sia interni che esteri, questi ultimi in area di contrazione dopo cinque mesi consecutivi di espansione) e nei giudizi e nelle attese sui livelli di produzione delle imprese manifatturiere, il cui valore non toccava livelli così bassi da marzo dello scorso anno. L’indice delle attese sull’economia italiana ha registrato un crollo da +0,6 a inizio anno fino a -34,8 di aprile, valore comparabile a quello di dicembre 2020.

Il peggioramento dell’indice di incertezza della politica economica, che per l’Italia è salito a 139,1 punti a marzo per poi attestarsi su un valore poco inferiore in aprile (129,2 punti, +28,5% rispetto al 4° trimestre del 2021), accresce i rischi di un ulteriore indebolimento.

Fonte: Confindustria

Inps: Mobilità e CIG in deroga – Fruizione delle risorse residue

INPS: Mobilità e CIG in deroga – Fruizione delle risorse residue

Messaggio n° 1919 del 05-05-2022: Ammortizzatori sociali in deroga. Decreto direttoriale n. 27 del 4 agosto 2021. Risorse accantonate per la gestione delle posizioni non definite

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, di accertamento delle risorse residue, disponibili per ciascuna Regione e Provincia autonoma, finalizzate al finanziamento di interventi destinati ad azioni di politica attiva del lavoro, nonché alla concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Con particolare riferimento alla quantificazione delle sopracitate risorse, si evidenzia che gli importi accertati nel suddetto decreto sono da intendersi al netto delle somme relative ad accantonamenti finalizzati alla gestione di eventuali contenziosi e ulteriori posizioni pendenti sulla base delle dichiarazioni fornite dalle Regioni e dalle Province autonome all’Istituto. Pertanto, al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome l’utilizzo di tali risorse accantonate, è stato implementato uno specifico flusso di gestione di cui, con il presente messaggio, si forniscono le istruzioni operative di dettaglio.

1. Flusso per la valutazione della sostenibilità finanziaria dei provvedimenti che vengono imputati alle risorse accantonate

Prima di procedere all’autorizzazione dei suddetti trattamenti, le Regioni e le Province autonome devono richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tale fine devono inviare alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], le specifiche contenenti i seguenti dati:

1. elenco nominativo;

2. codice fiscale dei lavoratori interessati;

3. riferimento alla motivazione della concessione a valere sulle somme accantonate (sentenza, ecc.);

4. durata del trattamento concesso;

5. costo della prestazione (in caso di mobilità in deroga utilizzando come parametro di stima l’importo medio mensile 2021, pari a € 1.929, corrispondente a un importo medio giornaliero di € 64,30, comprensivo di contributi figurativi e oneri, ove spettanti);

6. provvedimento che dà origine al trattamento (sentenza, ecc.);

7. nel caso di provvedimenti di CIGD: matricola INPS e denominazione azienda.

Si evidenzia che i provvedimenti che danno origine ai trattamenti potrebbero quantificare direttamente la prestazione dovuta o in alternativa determinare solamente i periodi di concessione. In tale ultimo caso, il costo della prestazione deve essere stimato dalla Regione/Provincia autonoma (ad esempio, nel caso di mobilità in deroga, utilizzando i parametri sopra indicati).

Per permettere all’Istituto di effettuare il controllo sulla coerenza tra quanto concesso dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata, l’Istituto verifica che l’importo stimato del singolo provvedimento di concessione sia coerente con l’importo complessivo a disposizione della Regione/Provincia autonoma, seguendo l’ordine cronologico di trasmissione dei singoli provvedimenti.

La Direzione centrale Ammortizzatori sociali, laddove riscontri incongruità nella documentazione ricevuta, richiede le necessarie integrazioni e/o variazioni alla Regione o alla Provincia autonoma.

La documentazione inviata dalla Regione o dalla Provincia autonoma è oggetto di esame e valutazione da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, al solo fine della sostenibilità finanziaria del trattamento, sulla base delle risorse accantonate dalle stesse con propria dichiarazione in occasione della definizione della chiusura dei provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga.

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare nel “Sistema Informativo Percettori” (SIP) il relativo provvedimento, secondo le istruzioni fornite ai punti successivi. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria è effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste; non sono, quindi, prese in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.

Posto quanto sopra, rimane nei poteri della Regione e della Provincia autonoma annullare, con comunicazione a mezzo PEC al medesimo recapito sopra indicato, eventuali richieste di sostenibilità finanziaria che risultino non accoglibili o incomplete, al fine di poter prendere in esame le richieste pervenute successivamente.

Nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procede al rilascio del nulla osta sulla sostenibilità finanziaria, dandone comunicazione alla Regione o alla Provincia autonoma.

Le risorse individuate a seguito della verifica di sostenibilità finanziaria si intendono come impegnate e, come tali, vengono sottratte dalle risorse a disposizione della Regione e della Provincia autonoma per i successivi provvedimenti di concessione.

1.1 Flusso di gestione per i provvedimenti di mobilità

La trasmissione dei provvedimenti di concessione deve avvenire esclusivamente per il tramite del SIP, utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”.

Successivamente all’invioin SIP da parte della Regione/Provincia autonoma del provvedimento di concessione, lo stesso è visibile alla Direzione centrale Ammortizzatori sociali, che effettua il controllo sulla coerenza tra quanto inviato dalla Regione/Provincia autonoma e la sostenibilità finanziaria comunicata alla Regione/Provincia autonoma stessa e procede con la validazione in SIP del provvedimento trasmesso, rendendolo visibile a tutte le Strutture territoriali interessate per i successivi adempimenti.

Per erogare le prestazioni di mobilità in deroga le Strutture territoriali devono inserire nella procedura di pagamento della prestazione i codici d’intervento consueti, relativi all’annualità oggetto delle concessioni.

L’operatore di Sede, nel procedere al pagamento, deve controllare che il beneficiario non abbia già fruito del trattamento concesso.

In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto rilevando, non appena completati i pagamenti, la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.

1.2 Flusso di gestione dei provvedimenti di CIG in deroga

Solo dopo avere ricevuto la comunicazione di accertata sostenibilità finanziaria da parte della Direzione centrale Ammortizzatori sociali, la Regione/Provincia autonoma può concedere il trattamento in questione e inviare in SIP il relativo provvedimento utilizzando il numero di decreto convenzionale “30005”, esclusivamente tramite il flusso B, indicando come data convenzionale “1.01.2022”, censito dall’Istituto sulla piattaforma “Sistema Unico” con il codice intervento “699” e codice evento “699”.

In considerazione dell’esigenza per l’Istituto di procedere al monitoraggio della spesa, non è consentito il pagamento di provvedimenti di concessione inviati con modalità diverse. Si precisa che l’attività di monitoraggio delle risorse utilizzate è effettuata dall’Istituto trascorso il termine di cui all’articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, rilevando la spesa effettiva relativa alle prestazioni erogate, che sostituisce la spesa stimata nei report presenti nella Banca Dati Percettori.

Scarica il messaggio

Fonte: INPS