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Ordinanza Ministero della Salute 4 febbraio 2022: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana in zona gialla

Ordinanza Ministero della Salute 4 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana

Confindustria: il caro energia colpisce la produzione a dicembre (-0,7%) ma soprattutto a gennaio (-1,3%)

Confindustria: il caro energia colpisce la produzione a dicembre (-0,7%) ma soprattutto a gennaio (-1,3%)

La produzione industriale italiana è stimata in forte caduta a gennaio, -1,3%, dopo -0,7% a dicembre. La contrazione è dovuta al caro-energia (elettricità +450% a dicembre 2021 su gennaio 2021) e al rincaro delle altre commodity che comprimono i margini delle imprese e, in diversi casi, stanno rendendo non più conveniente produrre. A questo si sommano le persistenti strozzature lungo le catene globali del valore. Tale dinamica mette a serio rischio il percorso di risalita del PIL avviato lo scorso anno.

Come sta andando la produzione industriale in Italia

L’indagine rapida del CSC rileva un forte calo della produzione industriale in gennaio (-1,3%), che segue la flessione di -0,7% in dicembre. Con queste stime nel 4° trimestre del 2021 si registrerebbe un aumento di appena +0,5% sul 3°, con una variazione acquisita nel 1° trimestre 2022 di -1,1%. Gli ordini in volume aumentano in gennaio dello 0,3%, in rallentamento rispetto all’incremento di dicembre sul mese precedente (+0,5%).

L’inversione di tendenza della dinamica dell’attività industriale è coerente con l’andamento dei principali indicatori congiunturali che negli ultimi mesi hanno segnalato un’attenuazione della favorevole performance economica. L’affievolirsi della fiducia delle imprese manifatturiere, in particolare il calo delle attese produttive, riflette principalmente l’acuirsi degli ostacoli alla produzione che, nel 4° trimestre, hanno penalizzato enormemente l’attività economica. L’insufficienza di materiali e la scarsità di manodopera hanno toccato i valori massimi degli ultimi dieci anni. Significativi anche gli aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi di consegna.

Il perdurante incremento dei prezzi delle commodity ha contribuito ad erodere i margini delle imprese, penalizzando l’attività industriale. Secondo gli ultimi dati PMI del settore manifatturiero, l’indicatore, pur confermando un quadro espansivo per il diciannovesimo mese consecutivo, registra un rallentamento a gennaio, dato peggiore in 12 mesi, a causa della persistenza di interruzioni sulle catene di approvvigionamento.

La dinamica della produzione industriale riflette le tensioni parzialmente emerse anche per i nostri partner (produzione tedesca scesa a novembre di -0,1%, quella francese -0,2% a dicembre). L’Eurozone Recovery Tracker segnala, per la componente produttiva, una diminuzione pari a 2,8% nelle prime due settimane di gennaio rispetto alle due precedenti, cui si aggiunge l’accresciuta incertezza di politica economica.

Grafico e tabella produzione industriale italiana - Indagine rapida gennaio 2022

Fonte: Centro Studi Confindustria

Riforma degli ammortizzatori sociali: la Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni ter

Riforma degli ammortizzatori sociali: la Legge di Bilancio 2022 e il Decreto Sostegni ter

Con la Circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, l’INPS illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234) in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto Sostegni ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, art. 7) in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività.

In apertura, il provvedimento chiarisce che le modifiche apportate producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022. Pertanto, la nuova norma non trova applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Di seguito, le principali novità illustrate dall’Istituto.

Lavoratori destinatari delle integrazioni salariali e anzianità di effettivo lavoro
Ampliando la platea dei destinatari delle integrazioni salariali, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti. Inoltre, viene ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per poter beneficiare dell’integrazione.

Importo dei trattamenti di integrazione salariale
Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, si introduce un unico massimale (per l’anno 2021, pari a € 1.199,72), annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
La Legge di Bilancio 2022 prevede il rispetto di termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento dei trattamenti con pagamento diretto; decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Computo dei dipendenti
Ai fini della determinazione della dimensione aziendale, devono essere compresi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (di tutte le tipologie) che prestano la propria attività con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
A seguito delle modifiche apportate, il lavoratore beneficiario che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, o di lavoro autonomo, non ha diritto al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro svolte. Invece, qualora il lavoratore esegua attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione ordinaria (CIGO)
Quanto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, l’Istituto precisa che la disciplina non subisce sostanziali modifiche, chiarendo che continuano ad essere applicate le previsioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.

Il Decreto Sostegni ter (art. 23) introduce, invece, delle novità in merito agli aspetti di tipo regolamentare, nonché la possibilità di organizzare diversamente le competenze territoriali di autorizzazione della Cassa Integrazione Ordinaria in capo all’INPS.

La Riforma riduce l’ammontare del contributo addizionale. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno 24 mesi successivi al termine dell’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo addizionale viene determinata secondo aliquote differenziate in base ai periodi di trattamento concesso.

Cassa integrazione straordinaria (CIGS)
L’INPS evidenzia che la CIGS è uno degli istituti maggiormente interessati dal riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In relazione al campo di applicazione, la Riforma prevede che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di CIGS e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione con riferimento:
a) ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015;
b) alle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate, alle imprese del sistema aeroportuale, nonché ai partiti e ai movimenti politici e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all’art. 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni in L. 21 febbraio 2014, n. 13.

Inoltre, si allarga significativamente la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale in quanto vengono attratti dalla relativa disciplina, in relazione alle dimensioni occupazionali medie semestrali, oltre ai datori di lavoro del settore industriale, anche quelli operanti in tutti gli altri settori in cui non sono stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015.

Riguardo alle causali di intervento, la Legge di Bilancio 2022 amplia la causale di “riorganizzazione aziendale”, ricomprendendovi anche i casi in cui le aziende vi ricorrano “per realizzare processi di transizione” che saranno individuati e regolati con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero dello Sviluppo economico.

Vengono, altresì, apportate modifiche alle disposizioni relative al programma di riorganizzazione aziendale, stabilendo che il recupero occupazionale possa essere realizzato anche mediante la riqualificazione professionale dei lavoratori e il potenziamento delle loro competenze.

In merito al contratto di solidarietà, la norma riformata innalza le percentuali di riduzione previste per ricorrere all’istituto contrattuale.

Infine, anche per la CIGS, il Decreto Sostegni ter (art. 23) interviene su aspetti di tipo regolamentare.

Ulteriori disposizioni in materia di intervento straordinario di integrazione salariale
Al fine di fronteggiare particolari situazioni di criticità sul fronte occupazionale, la Legge di Bilancio 2022 prevede due particolari forme di intervento di integrazione salariale straordinaria (art. 1, commi 200 e 216), di seguito riportati.

• L’accordo di transizione occupazionale: per sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso, in deroga ai limiti massimi di durata come stabiliti dagli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi non ulteriormente prorogabili;
• l’intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica: si prevede la possibilità di concedere un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, rivolto ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria che – avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile – non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Fondi di solidarietà bilaterali
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, la Riforma prevede la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015). Inoltre, i nuovi Fondi di solidarietà dovranno obbligatoriamente garantire le tutele per tutti i datori di lavoro del settore che occupano almeno 1 dipendente. La novella interessa, inoltre, anche le disposizioni concernenti l’importo dell’assegno di integrazione salariale e la durata del trattamento.

Per i Fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, è previsto un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove disposizioni, entro il 31 dicembre 2022. In caso contrario, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fondo di integrazione salariale (FIS), al quale vengono trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro. Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 148/2015, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, potranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 30 giugno 2023.

Fondo di integrazione salariale (FIS)
È estesa la platea dei soggetti tutelati poichè, dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno 1 dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10) e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015).
L’Istituto illustra, altresì, le specifiche disposizioni introdotte con riguardo alle imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale, alle imprese del sistema aeroportuale, ai partiti e movimenti politici.
Peraltro, la Riforma interviene anche sulla tipologia e sulla durata della prestazione assicurata dal FIS, per i cui dettagli si rimanda al provvedimento.

Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
La legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 217) interviene anche su alcuni aspetti della Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA). In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di CISOA è esteso anche: ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, nonché in acque interne e lagunari, inclusi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca (L. 13 marzo 1958, n. 250); agli armatori e proprietari armatori, imbarcati sulla nave dagli stessi gestita.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale ai sensi del Decreto Sostegni ter
Il Decreto Sostegni ter (art. 7, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) consente ai datori di lavoro operanti nei settori specificatamente individuati – che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs. n. 148/2015, come modificata dalla Legge di Bilancio 2022 – di richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale senza obbligo di versamento del contributo addizionale.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Ordinanza Ministero della Salute: proroga dell’obbligo delle mascherine fino al 10 febbraio

ORDINANZA Ministero della Salute 31 gennaio 2022: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19