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Vedetta 2 Mondialpol S.p.A. acquisisce La Nuova Vedetta S.r.l. e consolida la propria leadership in Sardegna

Comunicato Stampa

Vedetta 2 Mondialpol S.p.A, leader in Italia nel settore del trasporto valori e della vigilanza privata, ha acquisito il ramo d’azienda di La Nuova Vedetta S.r.l. dedicato ai servizi di vigilanza privata nelle province di Nuoro e Ogliastra, oltre che ai servizi di sicurezza non armata e all’attività di installazione, vendita e manutenzione di impianti di sicurezza in tutta la Regione Sardegna.

L’operazione porta in dote 44 dipendenti e permette a Vedetta 2 Mondialpol di consolidare la propria presenza nel nuorese e di accedere a un’area strategica come l’Ogliastra finora non presidiata. Inoltre, La Nuova Vedetta S.r.l. porterà un importante pacchetto di competenze nei servizi di vigilanza, e in particolare in quelli ad alto potenziale come la vigilanza di zona e il pronto intervento, oltre a un prezioso know-how tecnologico maturato nel settore della videosorveglianza.

L’acquisizione ha il sapore di un ritorno alle origini per Vedetta 2 Mondialpol. Infatti, la sede della società appena acquisita, destinata a diventare il nuovo centro operativo in Ogliastra, è situata a Tortolì, città natale del Cav. Uff. Francesco Congiu, fondatore nel 1927 dell’Istituto di Vigilanza che poi diede origine alla Vedetta 2 Mondialpol.

Vedetta 2 Mondialpol rafforza quindi la propria leadership in Sardegna, dove in seguito all’operazione può contare su:
• Oltre 580 dipendenti
• Oltre 2.400 clienti tra servizi di vigilanza e tecnologia, trasporto e conta, vigilanza fissa e servizi fiduciari;
• 6 sedi operative: Arzachena (SS), Carbonia (CA), Elmas (CA), Nuoro, Sassari, Tortolì (NU);
• 21 pattuglie di zone operative su tutto il territorio sardo;
• 28 furgoni per il trasporto valori.

“Con l’acquisizione – affermano Fabio e Marco Mura, rispettivamente Presidente e Vicepresidente di Vedetta 2 Mondialpol – si consolida la nostra posizione nella regione Sardegna. L’obiettivo, ancora una volta, è cogliere le opportunità di crescita qualitativa tramite lo sviluppo di una presenza capillare sul territorio italiano che, ad oggi, ci vede presenti direttamente in 44 Province d’Italia.”

Dopo l’acquisizione, è stata avviata una proficua collaborazione con il precedente proprietario Tony Secci al fine di garantire non solo la continuità per i clienti, ma anche per valorizzare le sue consolidate competenze nel campo dei sistemi di videosorveglianza, nonché come Security Manager, Deputy PFSO e Direttore Tecnico.

Vedetta 2 Mondialpol S.p.A.

Il Gruppo Mondialpol opera dal 1927 nel settore della vigilanza privata con servizi che vanno dal trasporto e custodia valori alla sicurezza privata e aziendale, fino alla videosorveglianza. Oggi il Gruppo ha sede a Como ed è leader sull’intero territorio nazionale con un organico di circa 3.500 dipendenti e un fatturato di oltre 220 milioni di euro. Le società operative del Gruppo Mondialpol dispongono di licenza ex art. 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e sono iscritte all’elenco dei Gestori del Contante di Banca d’Italia.

Scarica il comunicato stampa in formato pdf.

Banca d’Italia: Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita – 4° trimestre 2024

Secondo l’indagine condotta tra il 20 novembre e il 12 dicembre 2024 presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi non finanziari con almeno 50 addetti, nel quarto trimestre dell’anno i giudizi sulla situazione economica generale sono peggiorati. Nelle valutazioni delle imprese la domanda si è indebolita, in particolare quella proveniente dall’estero e quella rivolta al comparto dei servizi. Le prospettive sulle proprie condizioni operative a breve termine sono complessivamente sfavorevoli; vi incidono l’incertezza economico-politica e, in misura più contenuta, i timori sull’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche e, specialmente tra le imprese esportatrici, sulle politiche circa gli scambi commerciali internazionali.

Le imprese prefigurano un’espansione degli investimenti nella prima metà del 2025, nonostante continuino a ritenere sfavorevoli le condizioni per investire. Le condizioni di accesso al credito sono valutate invariate e la posizione complessiva di liquidità è considerata ancora soddisfacente. La maggior parte delle imprese prevede di mantenere invariata la propria forza lavoro.

La crescita dei prezzi di vendita si è stabilizzata su livelli contenuti nei servizi e nell’industria in senso stretto; nelle costruzioni è diminuita, rimanendo tuttavia più sostenuta rispetto agli altri comparti. Nei prossimi 12 mesi la dinamica dei listini resterebbe sostanzialmente stabile in tutti i settori, a fronte di attese di aumenti salariali contenuti. Le aspettative delle imprese sull’inflazione al consumo sono diminuite su tutti gli orizzonti temporali.

Fonte: Banca d’Italia

Soccorso istruttorio non percorribile se manca allegato a corredo dell’offerta. Il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma

Non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specificato allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica. Il mancato invio di un documento richiesto dalle prescrizioni della legge di gara rappresenta infatti una carenza dell’offerta a cui il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma.

Lo specifica l’Anac con la delibera n. 573 del 10 dicembre 2024, nella quale si evidenzia come in ogni caso il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. Ricade quindi sull’operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione. La necessità di rispettare la scadenza per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l’invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.

La delibera in questione è relativa a un parere di precontenzioso richiesto all’Autorità da un concorrente che era stato escluso da una gara aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti da parte dell’Azienda Trasporti Messina. Nel caso specifico, l’esclusione era stata dovuta alla mancata presentazione da parte dell’operatore economico di un modulo che era richiesto dalla stazione appaltante, a pena di esclusione, per presentare i dettagli, in singole voci, delle caratteristiche dell’offerta economica e in particolare del computo del costo della manodopera. La stazione appaltante aveva ritenuto poi di non poter attivare il soccorso istruttorio, adducendo che secondo il Codice degli appalti questo non può riguardare profili e modifiche del contenuto dell’offerta economica

L’Autorità ha ritenuto che la stazione appaltante abbia agito correttamente, in modo conforme alla disciplina e ai principi in materia di contratti pubblici. Sul punto, nel parere viene analizzato l’impianto normativo del soccorso istruttorio alla luce del nuovo Codice degli appalti, che ne ha ampliato l’ambito, la portata e le funzioni, superando talune incertezze maturate nella prassi operativa. Nel dettaglio, spiega la delibera, è attualmente possibile identificare quattro tipologie di soccorso istruttorio, definite dalla giurisprudenza amministrativa seguendo i diversi punti dell’art. 101 del Codice: soccorso “integrativo o completivo”, che è volto a colmare, essenzialmente in termini quantitativi, carenze della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, con esplicita esclusione quindi della documentazione inerente l’offerta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico; soccorso “sanante”, che è volto a rimediare, in termini qualitativi, a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione, con esclusione di quella che compone l’offerta tecnica e/o economica; soccorso “istruttorio in senso stretto”, cosiddetto “procedimentale”, che consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta tecnica e/o economica già completa, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica; soccorso “correttivo”, che abilita il concorrente a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta prima dell’apertura delle buste, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta e fermo il rispetto dell’immodificabilità contenutistica.

Nel parere viene ricordato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo dell’Autorità, formatosi già in vigenza del precedente Codice, il soccorso istruttorio può sì essere utilizzato per sanare incompletezze della domanda, ad esclusione però di quelle relative all’offerta tecnica ed economica. Altrimenti, si potrebbe arrivare alla possibilità di integrazione dell’offerta, circostanza che non è consentita. Nell’atto sono anche richiamate le pronunce giurisprudenziali secondo le quali una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.

Il caso specifico affrontato (mancata presentazione del modello da allegare) permette al parere di evidenziare che se vi è una carenza dell’offerta – incompleta rispetto alle prescrizioni della legge di gara e non integrabile, per espresso divieto, rispetto ai contenuti dell’offerta stessa – non sono percorribili il soccorso “integrativo” o il soccorso “sanante”. Ugualmente, se manca un documento che era richiesto, non è percorribile il soccorso “procedimentale”, che si può attivare chiedendo chiarimenti su documenti o contenuti già presenti nell’offerta.

Con riferimento alla nuova fattispecie di soccorso “correttivo”, il parere specifica che ciò che è possibile correggere è l’errore materiale “in cui è incorso l’operatore nella elaborazione dell’offerta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui l’operatore si avvede spontaneamente prima dell’apertura dell’offerta”. Diversamente, “si consentirebbe all’operatore di utilizzare” il soccorso correttivo “strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dell’offerta necessari ai fini della valutazione della stessa”.

Su questo punto, il parere richiama anche quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.

Scarica il parere di precontenzioso 573/2024

Fonte: ANAC

Milleproroghe: Contratti a termine, causale individuata tra le parti utilizzabile fino al 31.12.2025

Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 – “ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi “- (cosiddetto decreto milleproroghe 2025) – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello stesso 27 dicembre ed è entrato in vigore il successivo 28 dicembre.

Fra i tanti termini prorogati nell’ambito delle diverse materie, uno riguarda la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine.

Per comprendere la portata della proroga disposta al riguardo, è utile ricordare quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 81 /2015in tema di “ Apposizione del termine e durata massima “ del contratto a tempo determinato, secondo cui

-al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi;

-il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 

a)nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dai  contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis), in sostituzione di altri lavoratori.

Il decreto milleproghe 2025, all’interno dell’art. 14 intitolato a Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, contiene un comma  3 che così stabilisce: “All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato,  le  parole:  «31dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.

Da tale comma,  a prescindere dal titolo dell’articolo,  deriva una regola di valenza generale, non limitata alle imprese del settore turistico.

 I datori di lavoro nel settore privato, anche nell’anno 2025, potranno  stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi pur in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, ma subordinatamente alla sussistenza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti individuali (datore di lavoro e lavoratore).

a cura di WST Law & Tax – Lavorosi