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Assiv, Urbano: Decreto Formazione aspiranti GPG. Una versione che non convince

Assiv, Urbano: Decreto Formazione aspiranti GPG. Una versione che non convince

A valle di un processo avviato da più di 8 anni, negli ultimi mesi il Ministero dell’Interno sembra essere arrivato ad una quadra relativamente all’emanazione del cosiddetto “Decreto Formazione” per le aspiranti Guardie Particolari Giurate.
Se da un lato questa è da accogliere come una buona notizia, dall’altro le bozze che sono state trasmesse alle parti sociali, siano esse organizzazioni datoriali o sindacali, pongono gravi interrogativi, che sono stati evidenziati in diversi incontri avuti nelle ultime settimane.

Ma andiamo con ordine. Nel 2014, con D.Lgs.28 gennaio, n. 8, art. 11, comma 3, si è modificato il secondo comma dell’art.138 Tulps, che adesso così recita:

“Il ministro dell’Interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalità individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo periodo, l’avere prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze Armate”.

Sulla base di questo inciso, si sta quindi costruendo il percorso obbligatorio per l’assunzione da parte degli Istituti di Vigilanza Privata delle Guardie Giurate. Fin qui nulla di male.
Le criticità emergono nel momento in cui il decreto in emanazione contiene al suo interno dettami che impediscono agli IVP di ricorrere al libero mercato del lavoro per l’assunzione di under 35, se non dopo avere escusso, con una procedura farraginosa quanto ancora oscura nella sua declinazione, la possibilità di assumere ex militari. Lo snodo cruciale è al comma 4 dell’art. 3 della bozza del DM, ove si legge testualmente che chi intende procedere all’assunzione di GPG con età inferiore a 35 anni deve richiedere “preventivamente, al ministero della Difesa – Segretariato generale di verificare nel registro istituito […] la disponibilità dei volontari nonché di inviare i nominativi dei medesimi volontari […] in base alla disponibilità dichiarata dai volontari congedati. Entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta il ministero della Difesa – Segretariato generale fornisce riscontro, anche se negativo, alla prefettura competente per la nomina a guardia particolare giurata e ai soggetti richiedenti. In caso di riscontro positivo, i soggetti richiedenti convocano i volontari segnalati ai fini delle ulteriori selezioni ed eventuali assunzioni. […] In caso di riscontro negativo […] i soggetti richiedenti possono convocare per la selezione candidati diversi”.

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Si tratta a tutti gli effetti di una prelazione all’assunzione degli ex volontari di truppa, obbligando quindi un settore come il nostro, basato su un negozio di tipo privatistico, ad attingere ad una determinata offerta di lavoro proveniente dal sistema pubblico. Con tempi lunghi, tre settimane-un mese (il silenzio assenso da parte della Difesa è di 30 giorni), prima di potersi rivolgere al mercato. Per non parlare poi, e qui ne va della necessaria relazione positiva che si deve sviluppare tra datore di lavoro e dipendente, dell’assenza di tutela nei confronti di coloro i quali, non rispondendo in precedenza ai requisiti cogenti del DM Formazione in discussione, perdono il posto di lavoro per situazioni assai diffuse oggi come il cambio appalto.  

Il coinvolgimento della Difesa nel percorso di assunzione delle aspiranti GPG da parte degli IVP, derivante dal comprensibile obiettivo (della Difesa) di agevolare l’inserimento degli ex militari nel mondo del lavoro in impieghi affini a quelli che hanno indirizzato verso la scelta di arruolarsi in ferma prefissata di un anno o di quattro anni (VFP1 – volontari in ferma prefissata di un anno e VFP4 – volontari in ferma prefissata di 4 anni), è un punto di discussione da tempo all’attenzione del dicastero e non è un caso quindi che negli anni passati varie associazioni di categoria (fra cui anche ASSIV) abbiano sottoscritto protocolli di intesa per agevolare, tramite l’Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, l’inserimento di ex volontari nel mondo della sicurezza privata.

Ma un conto è un costruttivo ed utile dialogo tra le parti in causa, un altro una vera e propria prelazioneSenza peraltro alcun tipo di beneficio se, come sembra, scelte le aspiranti GPG nel modo sopra descritto, anche i volontari del ministero della Difesa dovranno comunque frequentare i corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica.

Riassumendo quindi: una realtà pubblica obbliga una realtà privata ad assumere, se vuole un giovane, in via preferenziale una persona da lei già formata, la quale deve tuttavia essere formata nuovamente. Astenersi da ulteriori commenti.

Se non un’ultima considerazione: il testo dell’inciso che novella il 138 Tulps significa, dal nostro punto di vista, che costituisce requisito minimo di formazione per l’aspirante GPG (formazione che si dà quindi per già assunta) l’aver prestato servizio come volontario di truppa per almeno un anno senza demerito. Da qui a voler interpretare come un obbligo ad assumere, con ulteriori lacci e lacciuoli, ce ne corre. 

a cura di Maria Cristina Urbano, Presidente ASSIV

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Istat: la produzione industriale a marzo 2022

Istat: la produzione industriale a marzo 2022

A marzo il valore dell’indice destagionalizzato della produzione industriale rimane immutato rispetto a quello di febbraio mentre il primo trimestre dell’anno si conclude con una flessione congiunturale dello 0,9%.


In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, la dinamica resta positiva sia nel mese di marzo (+3,0% rispetto a un anno prima), sia nel complesso del primo trimestre, in aumento dell’1,3% rispetto ai primi tre mesi del 2021.

Ad esclusione dei beni intermedi, tutti i principali settori di attività crescono sia su base mensile sia in termini tendenziali. Su base annua gli incrementi più ampi riguardano i beni di consumo e l’energia.

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Fonte: ISTAT

Istat: nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (aprile 2022)

Istat: nota mensile sull’andamento dell’economia italiana (aprile 2022)

Prosegue la fase di rallentamento dell’economia internazionale caratterizzata dalle forti pressioni inflazionistiche e dal cambio di intonazione delle politiche economiche.


Nel primo trimestre, il Pil italiano ha segnato una marginale contrazione legata dal lato dell’offerta a una flessione dell’attività dei servizi e dal lato della domanda a un apporto negativo della componente estera. La crescita acquisita per l’anno corrente è del 2,2%.


A marzo, si è registrata una stabilizzazione della produzione industriale che ha segnato nel primo trimestre un calo congiunturale dello 0,9%.

Il mercato del lavoro a marzo ha mostrato un deciso miglioramento, con un incremento dell’occupazione e una riduzione della disoccupazione e dell’inattività.


Ad aprile, l’inflazione ha segnato una prima decelerazione, interrompendo la fase di progressivi aumenti in corso da nove mesi. Il differenziale inflazionistico con l’area euro si è ampliato a favore dell’Italia.


L’incertezza sull’evoluzione dell’economia italiana rimane elevata. Ad aprile la fiducia di famiglie e imprese ha mostrato una stabilizzazione in presenza di differenze significative nelle aspettative.

Tra i consumatori sono migliorati i giudizi sul clima futuro mentre tra le imprese manifatturiere e dei servizi di mercato si è manifestato un deciso peggioramento delle attese sull’economia.

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Fonte: ISTAT

La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: le misure di sicurezza attualmente in vigore

La gestione del Covid-19 nei luoghi di lavoro: facciamo il punto sulle misure di sicurezza attualmente in vigore

di Giada Benincasa

Lo scorso 4 maggio 2022 i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dello Sviluppo Economico nonché l’INAIL e le Parti Sociali si sono incontrati al fine di definire la valenza delle misure di sicurezza contenute all’interno del Protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 e, da ultimo, aggiornato il 6 aprile 2021.
 
Oltre a confermare, come già era emerso nel precedente incontro, l’utilità del rispetto del protocollo nonostante lo stato di emergenza sia cessato al 31 marzo 2022, viene ribadita la necessità di continuare ad applicare alcune misure di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro: tra queste rileva la necessità di indossare le mascherine per i lavoratori.

Ed invero, nonostante la volontà progressiva di tornare ad una situazione di normalità “pre-pandemia”, è necessario ricordare come per talune categorie di lavoratori e in determinati contesti siano tuttora in vigore alcuni obblighi. È questo il caso, ad esempio, dell’obbligo di vaccinazione per i docenti delle Scuole fino al 15 giugno 2022 e/o per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2022 o, ancora, l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per chi accede ai mezzi di trasporto, cinema, teatri, etc.
 
Da questo punto di vista, anche i luoghi di lavoro non sanitari sembrano non essere esenti da misure di sicurezza che, ancora oggi, devono essere rispettate. Ed invero non possiamo trascurare la perdurante presenza del rischio da contagio nei luoghi di lavoro – considerato infortunio sul lavoro – che impone una certa cautela da parte degli addetti ai lavori. A tal proposito, stando a quanto disciplinato dalle Linee Guida contenute all’interno del Protocollo nazionale, è opportuno richiamare le seguenti misure di sicurezza:

– obbligo di informazione e comunicazione delle misure di sicurezza vigenti per contrastare la diffusione del Covid-19;

 divieto di accedere ai luoghi di lavoro in caso di positività al Covid-19 e/o in presenza di sintomi o con temperatura corporea superiore a 37,5°;

– la riammissione per i soggetti positivi al Covid-19 oltre il ventunesimo giorno dovrà essere subordinata al risultato negativo di un tampone (molecolare o antigenico) effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;

– individuazione delle misure di sicurezza specifiche per consentire l’accesso in sicurezza da parte di fornitori esterni, da estendere altresì in caso di appalto;

– pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro;

– obbligo di rispettare le precauzioni igieniche (in particolare per le mani);

 obbligo, per i lavoratori, di indossare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Sul punto, merita segnalare invece che per i soggetti esterni che accedono in un luogo chiuso per fruire dei servizi e non per effettuare attività lavorative (es. clienti di un supermercato/negozi, fruitori dei servizi bancari, postali, etc.);

– vige solo una raccomandazione di indossare correttamente le mascherine;

– la raccomandazione di evitare assembramenti e di rispettare, laddove possibile, il distanziamento fisico.
 
Tuttora attuale e centrale anche in prospettiva futura sembra rimanere il ruolo dei Medici Competenti, strategico nel coordinamento con le Autorità Sanitarie Locali (sebbene sia venuto meno, assieme alla quarantena dei contatti stretti, il tema del tracciamento), e la funzione dei Comitati aziendali e territoriali / settoriali per la applicazione, la verifica e l’aggiornamento delle misure di sicurezza individuate nei singoli contesti produttivi.
 
Di contro, merita ricordare che dal 1 maggio 2022, è invece venuto meno l’obbligo di possedere ed esibire il c.d. Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro.
 
Tuttavia, non sembrano poche quelle misure ancora presenti all’interno del Protocollo nazionale e che, a fronte delle novità legislative, appaiono progressivamente sempre più obsolete. È questo il caso, ad esempio, del secondo periodo dell’art. 2 (Modalità di ingresso in azienda) che precluderebbe l’accesso nei luoghi di lavoro a chiunque abbia avuto contatti con un soggetto risultato positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni. Tale disposizione, stando anche alle ultime novità legislative inerenti alla gestione dei c.d. contatti stretti (per cui vi è ormai solo l’obbligo di auto-sorveglianza, essendo decaduto l’istituto della quarantena) sembra essere disapplicata de facto. Ancora, di dubbia attualità risultano quelle misure organizzative – fin troppo stringenti per l’attuale situazione sanitaria – su trasferte, presenze (favorendo, almeno sulla carta, il lavoro agile e da remoto), eventi, riunioni in presenza, etc. disciplinate agli art. 8, 9 e 10 del Protocollo.
 
Con particolare riferimento al lavoro agile, infatti, merita sottolineare l’intenzione, ancora tutt’altro che certa, di voler tornare ad un regime ordinario dell’istituto in parola. Ed infatti, con Comunicato del 29 aprile 2022, il Ministero del Lavoro ha recentemente annunciato l’emendamento approvato in Commissione Affari Sociali alla Camera sulla proroga al 30 giugno del regime di tutela per i lavoratori fragili (garantendo dunque il diritto allo smart working per tutti i lavoratori fragili e, nel caso in cui questo non sia possibile, equiparando al ricovero ospedaliero) nonché del diritto allo smart working anche per i genitori di figli con fragilità, e, fino al 31 agosto, la proroga delle modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
 
Ancora, di dubbia attualità risulta la disciplina sulla gestione dei c.d. contatti stretti contenuta all’interno del Protocollo nazionale e che, all’art. 11, richiama l’istituto della quarantena, ormai non più disciplinato all’interno del nostro ordinamento.
 
Dubbi che, tuttavia, potrebbero essere sciolti con un aggiornamento e una razionalizzazione dei contenuti dell’attuale Protocollo nazionale. A tal proposito le parti stipulanti il Protocollo nazionale hanno deciso di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
 
Nel frattempo è opportuno ricordare che ogni organizzazione, nel far proprie e adattare al contesto specifico di riferimento le misure contenute all’interno delle Linee Guida del Protocollo nazionale mediante la stipula di protocolli aziendali, può opportunamente chiarire se ed in quali termini sono da ritenersi applicabili le misure di sicurezza sopra richiamate al fine di dipanare dubbi ed evitare possibili contenziosi in materia (che potrebbero comportare anche una responsabilità ex art. 2087 c.c. del datore di lavoro).
 
Giada Benincasa

Bollettino ADAPT n. 18