Secondo l’indagine condotta tra il 20 novembre e il 12 dicembre 2024 presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi non finanziari con almeno 50 addetti, nel quarto trimestre dell’anno i giudizi sulla situazione economica generale sono peggiorati. Nelle valutazioni delle imprese la domanda si è indebolita, in particolare quella proveniente dall’estero e quella rivolta al comparto dei servizi. Le prospettive sulle proprie condizioni operative a breve termine sono complessivamente sfavorevoli; vi incidono l’incertezza economico-politica e, in misura più contenuta, i timori sull’andamento dei prezzi delle materie prime energetiche e, specialmente tra le imprese esportatrici, sulle politiche circa gli scambi commerciali internazionali.
Le imprese prefigurano un’espansione degli investimenti nella prima metà del 2025, nonostante continuino a ritenere sfavorevoli le condizioni per investire. Le condizioni di accesso al credito sono valutate invariate e la posizione complessiva di liquidità è considerata ancora soddisfacente. La maggior parte delle imprese prevede di mantenere invariata la propria forza lavoro.
La crescita dei prezzi di vendita si è stabilizzata su livelli contenuti nei servizi e nell’industria in senso stretto; nelle costruzioni è diminuita, rimanendo tuttavia più sostenuta rispetto agli altri comparti. Nei prossimi 12 mesi la dinamica dei listini resterebbe sostanzialmente stabile in tutti i settori, a fronte di attese di aumenti salariali contenuti. Le aspettative delle imprese sull’inflazione al consumo sono diminuite su tutti gli orizzonti temporali.
Non è possibile, attraverso il soccorso istruttorio, arrivare a sanare la completa assenza di uno specificato allegato, richiesto ai concorrenti a pena di esclusione, in sede di offerta economica e/o tecnica. Il mancato invio di un documento richiesto dalle prescrizioni della legge di gara rappresenta infatti una carenza dell’offerta a cui il principio di parità tra i concorrenti impedisce che si possa rimediare in fase postuma.
Lo specifica l’Anac con la delibera n. 573 del 10 dicembre 2024, nella quale si evidenzia come in ogni caso il ricorso al soccorso istruttorio non possa confliggere con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, secondo il quale ciascuno è chiamato a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione. Ricade quindi sull’operatore economico la responsabilità di non aver trasmesso un modulo o un allegato richiesto in sede di offerta a pena di esclusione. La necessità di rispettare la scadenza per l’invio delle offerte, a garanzia della par condicio di tutti i concorrenti, non consente quindi di poter ammettere l’invio di un nuovo documento oltre i termini stabiliti.
La delibera in questione è relativa a un parere di precontenzioso richiesto all’Autorità da un concorrente che era stato escluso da una gara aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di serramenti da parte dell’Azienda Trasporti Messina. Nel caso specifico, l’esclusione era stata dovuta alla mancata presentazione da parte dell’operatore economico di un modulo che era richiesto dalla stazione appaltante, a pena di esclusione, per presentare i dettagli, in singole voci, delle caratteristiche dell’offerta economica e in particolare del computo del costo della manodopera. La stazione appaltante aveva ritenuto poi di non poter attivare il soccorso istruttorio, adducendo che secondo il Codice degli appalti questo non può riguardare profili e modifiche del contenuto dell’offerta economica.
L’Autorità ha ritenuto che la stazione appaltante abbia agito correttamente, in modo conforme alla disciplina e ai principi in materia di contratti pubblici. Sul punto, nel parere viene analizzato l’impianto normativo del soccorso istruttorio alla luce del nuovo Codice degli appalti, che ne ha ampliato l’ambito, la portata e le funzioni, superando talune incertezze maturate nella prassi operativa. Nel dettaglio, spiega la delibera, è attualmente possibile identificare quattro tipologie di soccorso istruttorio, definite dalla giurisprudenza amministrativa seguendo i diversi punti dell’art. 101 del Codice: soccorso “integrativo o completivo”, che è volto a colmare, essenzialmente in termini quantitativi, carenze della documentazione necessaria alla partecipazione alla gara, con esplicita esclusione quindi della documentazione inerente l’offerta sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico; soccorso “sanante”, che è volto a rimediare, in termini qualitativi, a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione, con esclusione di quella che compone l’offerta tecnica e/o economica; soccorso “istruttorio in senso stretto”, cosiddetto “procedimentale”, che consiste nella richiesta da parte della stazione appaltante di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta tecnica e/o economica già completa, fermo il divieto di apportarvi qualunque modifica; soccorso “correttivo”, che abilita il concorrente a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta prima dell’apertura delle buste, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta e fermo il rispetto dell’immodificabilità contenutistica.
Nel parere viene ricordato che, secondo il consolidato orientamento interpretativo dell’Autorità, formatosi già in vigenza del precedente Codice, il soccorso istruttorio può sì essere utilizzato per sanare incompletezze della domanda, ad esclusione però di quelle relative all’offerta tecnica ed economica. Altrimenti, si potrebbe arrivare alla possibilità di integrazione dell’offerta, circostanza che non è consentita. Nell’atto sono anche richiamate le pronunce giurisprudenziali secondo le quali una richiesta di chiarimenti non può ovviare alla mancanza di un documento o di un’informazione la cui comunicazione era richiesta dai documenti dell’appalto, se non nel caso in cui essi siano indispensabili per chiarimento dell’offerta o rettifica di un errore manifesto dell’offerta e sempre che non comportino modifiche tali da costituire, in realtà, una nuova offerta.
Il caso specifico affrontato (mancata presentazione del modello da allegare) permette al parere di evidenziare che se vi è una carenza dell’offerta – incompleta rispetto alle prescrizioni della legge di gara e non integrabile, per espresso divieto, rispetto ai contenuti dell’offerta stessa – non sono percorribili il soccorso “integrativo” o il soccorso “sanante”. Ugualmente, se manca un documento che era richiesto, non è percorribile il soccorso “procedimentale”, che si può attivare chiedendo chiarimenti su documenti o contenuti già presenti nell’offerta.
Con riferimento alla nuova fattispecie di soccorso “correttivo”, il parere specifica che ciò che è possibile correggere è l’errore materiale “in cui è incorso l’operatore nella elaborazione dell’offerta (ad esempio, una incongruenza tra dati contenuti nella medesima offerta), di cui l’operatore si avvede spontaneamente prima dell’apertura dell’offerta”. Diversamente, “si consentirebbe all’operatore di utilizzare” il soccorso correttivo “strumentalmente per produrre, oltre i termini delle offerte, documenti o allegati dell’offerta necessari ai fini della valutazione della stessa”.
Su questo punto, il parere richiama anche quanto affermato dal Consiglio di Stato secondo cui “deve tenersi per ferma la non soccorribilità (sia in funzione integrativa, sia in funzione sanante) degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell’offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti. Restano, per contro, ampiamente sanabili le carenze (per omissione e/o per irregolarità) della documentazione c.d. amministrativa. In altri termini, si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (in quanto soggettivamente all’operatore economico in quanto tale), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell’offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l’esecuzione delle prestazioni messe a gara)”.
Il decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 – “ Disposizioni urgenti in materia di termini normativi “- (cosiddetto decreto milleproroghe 2025) – è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dello stesso 27 dicembre ed è entrato in vigore il successivo 28 dicembre.
Fra i tanti termini prorogati nell’ambito delle diverse materie, uno riguarda la disciplina del contratto di lavoro subordinato a termine.
Per comprendere la portata della proroga disposta al riguardo, è utile ricordare quanto previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 81 /2015in tema di “ Apposizione del termine e durata massima “ del contratto a tempo determinato, secondo cui
-al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi;
-il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a)nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, dai contratti collettivi aziendali sottoscritti dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU);
b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
b-bis), in sostituzione di altri lavoratori.
Il decreto milleproghe 2025, all’interno dell’art. 14 intitolato a “Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo”, contiene un comma 3 che così stabilisce: “All’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: «31dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»”.
Da tale comma, a prescindere dal titolo dell’articolo, deriva una regola di valenza generale, non limitata alle imprese del settore turistico.
I datori di lavoro nel settore privato, anche nell’anno 2025, potranno stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi pur in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, ma subordinatamente alla sussistenza di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti individuali (datore di lavoro e lavoratore).
Sostegno alla trasformazione digitale ed energetica delle imprese
E’ disponibile per il download la versione aggiornata in data 2 novembre 2024 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232, il calcolo del risparmio energetico, la determinazione dell’importo del credito d’imposta, gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, i controlli e le verifiche.
In particolare, l’aggiornamento riguarda:
La pubblicazione delle FAQ n. 2.14, 2.15 e 2.16, concernenti le procedure per l’accesso all’agevolazione nel caso in cui i beni oggetto del progetto di innovazione siano destinati a cantieri temporanei, i soggetti ammissibili al beneficio e la fase di conferma dell’avvio dell’investimento nel caso di contratti di leasing;
La modifica della FAQ n. 3.7 pubblicata in data 08 ottobre 2024, concernente la rimozione della documentazione della dismissione di un veicolo agricolo con motore di tipo Stage I (o precedente) attraverso il certificato di rottamazione;
La pubblicazione delle FAQ n.3.8, 3.9 e 3.10, concernenti la non obbligatorietà dell’alienazione del bene strumentale sostituito, gli impianti tecnici di servizio e le macchine agricole semoventi con motore endotermico alimentate a combustibile fossile;
La pubblicazione delle FAQ n. 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17, inerenti alle procedure di calcolo del risparmio energetico;
La pubblicazione delle FAQ n. 6.8, 6.9 e 6.10, riguardanti gli Impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
La pubblicazione delle FAQ n.10.1 e 10.2, concernenti l’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.
Le FAQ sono in continuo aggiornamento anche sulla base delle richieste di chiarimento inviate dalle imprese tramite il Portale Assistenza Clienti del GSE.
Cos’è
Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.
In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.
Quadro normativo
L’articolo 38 del Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, destinati ad aziende ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.
Con Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.
Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica «Transizione 5.0», accessibile dal sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE), per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il decreto direttoriale 11 settembre 2024 ha disposto l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 12 settembre 2024 della piattaforma informatica sul sito del Gestore dei Servizi energetici (GSE) per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione.
Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.
Il 16 agosto 2024 è stata Pubblicata sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Circolare Operativa “Transizione 5.0”, il cui scopo è fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa.”
Come funziona
La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016).
Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
Quote d’investimento fino a 2,5 milioni di euro
% riduzione consumi energetici
% credito d’imposta
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%
35%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%
40%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%
45%
Quote d’investimento da 2,5 a 10 milioni di euro
% riduzione consumi energetici
% credito d’imposta
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%
15%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%
20%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%
25%
Quote d’investimento oltre 10 milioni di euro
% riduzione consumi energetici
% credito d’imposta
Struttura produttiva: 3-6% Processo: 5-10%
5%
Struttura produttiva: 6-10% Processo: 10-15%
10%
Struttura produttiva: oltre 10% Processo: oltre 15%
15%
Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle entrate da parte del GSE. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta maturato comunicato all’impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
Procedura per l’accesso all’agevolazione
La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.
Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni
Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Fasi della procedura
Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile tramite SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE. Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno (50 mln €).
Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e al 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.
A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
Maggiori informazioni e contatti
Per le eventuali richieste di supporto tecnico e quesiti applicativi inerenti alla misura è possibile inviare una segnalazione tramite il servizio “Transizione 5.0” sul Portale di assistenza clienti del GSE
Art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (normattiva.it) – Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)