Home Blog Pagina 470

Inps: termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

Messaggio INPS n.1530 del 6 aprile 2022: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Rettifica al messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021

In sede di conversione del decreto–legge 21 ottobre 2021, n. 146, la legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto, tra le altre, con l’articolo 11-bis, nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 11-bis dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e viene assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il citato comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi che attengono alla portata della norma e con il messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021 sono state fornite le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio.

A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021 si precisa che l’Istituto, a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.

Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza. Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2022.

Fonte: INPS

Scarica il messaggio INPS 1530/2022

COVID-19: aggiornate e adottate le linee guide per le attività

COVID-19: aggiornate e adottate le linee guide per le attività

di Tiziano Menduto

Un’ordinanza del Ministero della salute ha adottato le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali in relazione al virus SAR-CoV-2. Focus sui nuovi principi di carattere generale per le attività.

Fonte: Punto Sicuro

Scarica l’ordinanza con le nuove linee guida

Banca d’Italia: Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita (marzo 2022)

creative idea.Concept of idea and innovation.New Concept 2022

Banca d’Italia: Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita (marzo 2022)

È online l’indagine sulle aspettative di inflazione e crescita condotta tra il 23 febbraio e il 16 marzo 2022 presso le imprese italiane dell’industria e dei servizi con almeno 50 addetti.

Secondo l’indagine, i giudizi sulla situazione economica generale nel primo trimestre del 2022 e le attese sulle proprie condizioni operative per il trimestre successivo sono marcatamente peggiorati rispetto alla rilevazione precedente, riflettendo principalmente gli effetti dell’invasione russa dell’Ucraina avvenuta nei giorni immediatamente successivi all’inizio della rilevazione. Pur in netto peggioramento, le valutazioni delle imprese sono molto meno negative di quelle prevalenti nella prima ondata della pandemia.

I principali ostacoli alla crescita nei prossimi mesi sono l’incertezza imputabile a fattori economici e politici, l’andamento dei prezzi delle materie prime e le tensioni che interessano il commercio internazionale. L’impulso della domanda resterebbe positivo, ma si affievolirebbe.

Pur a fronte di un forte peggioramento delle condizioni per investire, nel 2022 proseguirebbe l’espansione degli investimenti, in misura appena più moderata rispetto a quanto previsto nella scorsa rilevazione. L’occupazione continuerebbe ad aumentare anche nei prossimi tre mesi.

Le attese sull’inflazione al consumo hanno raggiunto livelli storicamente elevati e restano ampiamente superiori al 2 per cento su tutti gli orizzonti temporali (le aspettative a 12 mesi sono pari al 4,6 per cento, quelle tra 3 e 5 anni al 3,8). I prezzi praticati dalle imprese hanno accelerato e continuerebbero ad aumentare con intensità crescente nei prossimi 12 mesi, sospinti dalla più elevata inflazione attesa e dai rincari degli input produttivi.

Allegati

Fonte: Banca d’Italia

DPCM INCENTIVI AUTOMOTIVE

DPCM INCENTIVI AUTOMOTIVE

Il Presidente Mario Draghi ha firmato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con i ministri dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco, delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini, della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, un dpcm che ridisegna e finanzia in maniera strutturale l’incentivo per l’acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni.

Il provvedimento destina 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2023-2024, che rientrano tra le risorse stanziate dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030.

In particolare, la misura stabilisce che:

  • per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 0-20 g/km (elettriche), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva, è possibile richiedere un contributo di 3 mila euro, a cui potranno aggiungersi ulteriori 2 mila euro se è contestualmente rottamata un’auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 220 milioni nel 2022, 230 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024;
  • per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissione 21-60 g/km (ibride plug – in), con un prezzo fino a 45 mila euro + Iva, è possibile richiedere un contributo di 2 mila euro a cui potranno aggiungersi ulteriori 2 mila euro se è contestualmente rottamata un’auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 225 milioni nel 2022, 235 milioni nel 2023 e 245 milioni nel 2024;
  • per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella fascia di emissioni 61-135 g/km (endotermiche a basse emissioni), con un prezzo fino a 35 mila euro + Iva, è possibile richiedere un contributo di 2 mila euro se è contestualmente rottamata un’auto omologata in una classe inferiore ad Euro 5. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 170 milioni nel 2022, 150 milioni nel 2023 e 120 milioni nel 2024.

Gli incentivi per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto alle persone fisiche. Una percentuale dei fondi è riservata alle società di car sharing per l’acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

In favore di piccole e medie imprese, comprese le persone giuridiche, esercenti attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi sono inoltre previsti contributi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica. L’incentivo viene concesso con la contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4.

È pertanto riconosciuto un contributo di 4.000 euro per i veicoli N1 fino a 1,5 tonnellate, di 6.000 euro per i veicoli N1 superiori a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, di 12.000 euro per i veicoli N2 da 3,5 tonnellate fino a 7 tonnellate. Per i veicoli N2 superiori a 7 tonnellate e fino a 12 tonnellate è riconosciuto un contributo di 14.000 euro. Queste categorie di ecobonus è finanziata con 10 milioni nel 2022, 15 milioni nel 2023 e 20 milioni nel 2024.

Sono stati previsti incentivi anche per l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7): un contributo del 30% del prezzo di acquisto fino al massimo di 3 mila euro e del 40% fino a 4000 mila euro se viene rottamata una moto in una classe da Euro 0 a 3. Questo ecobonus è finanziato con 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Per i ciclomotori e motocicli termici, nuovi di fabbrica (categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7) è invece previsto, a fronte di uno sconto del venditore del 5%, un contributo del 40% del prezzo d’acquisto e fino a 2500 euro con rottamazione. Questa categoria di ecobonus è finanziata con 10 milioni nel 2022, 5 milioni nel 2023 e 5 milioni nel 2024.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Governo definirà ulteriori misure di rafforzamento del settore e delle filiere.

Fonte: governo.it