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Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146

Nuove misure a tutela del lavoro: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Di seguito le principali novità disposte dal provvedimento in materia di lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato (art. 8)

Intervenendo sull’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni in L. n. 27/2020), il nuovo Decreto Legge prevede che:

  • fino al 31 dicembre 2021, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto (art. 26, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020);
  • dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per le tutele disposte dall’art. 26 del D.L. n. 18/2021, i datori di lavoro del settore privato, con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell’INPS (eccetto i datori di lavoro domestico), hanno diritto ad un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’assicurazione economica di malattia presso l’INPS. In particolare, per ciascun anno solare, è riconosciuto il rimborso di euro 600,00 una tantum per ogni singolo lavoratore e solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking (art. 26, comma 7 bis, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020).

Congedi parentali (art. 9)

  • fino al 31 dicembre 2021, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto ovunque avvenuto. Il medesimo beneficio è riconosciuto ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992), a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena oppure in caso di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o in caso di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio. Inoltre, tale congedo può essere fruito in forma giornaliera o oraria e, per i periodi di astensione, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura della contribuzione figurativa (commi 1 e 2);
  • gli eventuali periodi di congedo parentale (di cui agli articoli 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001), fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o di quarantena del figlio, possono essere convertiti nel congedo di sopra descritto, con diritto alla relativa indennità, e non sono computati, né indennizzati a titolo di congedo parentale (comma 3);
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni sopra descritte (comma 1, primo periodo), di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (comma 4);
  • i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) hanno diritto a fruire di uno specifico congedo per i figli conviventi minori di 14 anni, con riconoscimento di un’indennità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS (comma 6).

Trattamenti di integrazione salariale in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e blocco dei licenziamenti per motivi economici (art. 11)

  • I datori di lavoro indicati all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in L. n. 69/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di Assegno ordinario e di Cassa Integrazione salariale in deroga (di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 1). Il trattamento spetta ai datori a cui sia stato già autorizzato interamente il periodo di 28 settimane di cui all’art. 8, comma 2, del Decreto Sostegni (comma 3);
  • i datori di lavoro di cui all’art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni in L. n. 106/2021) possono presentare – per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge – domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020) per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza versamento di contributo addizionale (comma 2). Il trattamento spetta decorso il periodo autorizzato ai sensi dell’art. 50 bis, comma 2, del Decreto Sostegni bis (comma 3);
  • Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (art. 27 del D.Lgs. n. 148/2015) provvedono ad erogare l’Assegno ordinario secondo le modalità previste dal presente Decreto Legge (comma 6);
  • ai datori di lavoro sopra menzionati, per la durata della fruizione del trattamento, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. n. 223/1991, nonché – indipendentemente dal numero dei dipendenti – il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3, L. n. 604/1966), con sospensione delle procedure in corso di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Tali preclusioni e sospensioni non trovano applicazione nelle ipotesi di: licenziamenti per cessazione definitiva dell’attività oppure per cessazione dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività ai sensi dell’art. 2112 del Codice civile; accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; fallimento (commi 7 e 8).

Integrazione salariale per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria (art. 10)

  • al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito, si dispone che il trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 7, comma10 ter, del D.L. n. 148/1993 (convertito con modificazioni in L. n. 236/1993) è concesso ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria per una durata complessiva di 12 mesi (comma 1);
  • il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 212,2 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 2).

Infine, si segnalano le disposizioni introdotte dal nuovo Decreto Legge, in modifica del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 13).

Per tutte le informazioni, consulta il Decreto Legge.

Covid-19, nel 2021 in forte calo l’impatto del virus su infortuni sul lavoro e casi mortali

Covid-19, nel 2021 in forte calo l’impatto del virus su infortuni sul lavoro e casi mortali

Online il 20esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail: tra gennaio e settembre l’incidenza media delle infezioni di origine professionale sul totale delle denunce pervenute all’Istituto è scesa a una su 12. Nel 2020 era il triplo. Dall’inizio della pandemia denunciati 181.636 contagi e 762 decessi

Covid-19, nel 2021 in forte calo l’impatto del virus su infortuni sul lavoro e casi mortali

ROMA – Se nel 2020 l’incidenza media delle denunce da Covid-19 sul totale di tutti gli infortuni sul lavoro segnalati all’Inail è stata di una ogni quattro, nei primi nove mesi di quest’anno è scesa a una su 12. A rilevarlo è il 20esimo report nazionale elaborato dalla Consulenza statistico attuariale Inail, pubblicato oggi insieme alle nuove schede di approfondimento regionali, che sottolinea come sia calata anche l’incidenza dei decessi provocati dal virus sul totale dei casi mortali, passata da circa una denuncia su tre nel 2020 a una su cinque quest’anno. Il 2021, con 33.610 contagi di origine professionale denunciati, pesa al momento il 18,5% sul totale degli infortuni da Covid-19 pervenuti da inizio pandemia. Rispetto ai primi nove mesi del 2020, in particolare, i casi di contagio rilevati tra gennaio e settembre di quest’anno, benché non consolidati, sono in calo del 40%, quelli mortali del 43,4%.  

Rispetto al monitoraggio di fine agosto l’incremento è dello 0,9%. Le infezioni da Covid-19 di origine professionale denunciate all’Istituto dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 settembre sono 181.636. Rispetto ai 179.992 casi registrati dal monitoraggio del mese precedente, le denunce in più sono 1.644 (+0,9%), di cui 596 riferite a settembre e 331 ad agosto 2021. Gli altri 717 casi sono per il 57% riferiti agli altri mesi di quest’anno e il restante 43% al 2020. Il consolidamento dei dati permette, infatti, di acquisire informazioni non disponibili nelle rilevazioni e nei mesi precedenti. I decessi sono 762, 15 in più rispetto al monitoraggio mensile di fine agosto, e concentrati soprattutto nel 2020, che raccoglie quasi tre quarti (72,6%) di tutti i casi mortali da contagio segnalati all’Inail alla data dello scorso 30 settembre, con aprile (194 deceduti) e marzo (140) ai primi due posti. Il 2021, con 209 decessi da Covid-19 nei primi nove mesi, pesa invece al momento per il 27,4% sul totale dei casi mortali da nuovo Coronavirus pervenuti all’Istituto da inizio pandemia. A morire sono soprattutto gli uomini (82,9%) e i lavoratori nella fascia di età 50-64 anni (71,8%), con un’età media dei deceduti di 58,5 anni (57 per le donne, 59 per gli uomini).

Più di quattro denunce su 10 nella fascia 50-64 anni. Allargando l’analisi a tutte le infezioni di origine professionale, l’età media dei contagiati scende a 46 anni per entrambi i sessi, con il 42,5% delle denunce nella fascia 50-64 anni, il 36,6% in quella 35-49 anni, il 18,9% tra gli under 35 e il 2% tra gli over 64, e il rapporto tra i generi si inverte. La quota femminile, infatti, è pari al 68,4% e supera quella maschile in tutte le regioni, con le sole eccezioni della Calabria, della Sicilia e della Campania, dove l’incidenza delle lavoratrici sul complesso dei contagi sul lavoro è, rispettivamente, del 48,5%, 46,0% e 44,3%. L’86,4% delle denunce riguarda lavoratori italiani, percentuale che sale al 90,7% per i casi mortali. Tra gli stranieri, le comunità più colpite sono quella rumena (con il 20,9% dei lavoratori stranieri contagiati), peruviana (12,6%), albanese (8,1%), moldava (4,6%) ed ecuadoriana (4,1%). Per quanto riguarda i casi mortali, invece, con il 15,5% dei decessi occorsi agli stranieri, la comunità peruviana precede quelle albanese (12,7%) e rumena (8,5%).  

I maggiori aumenti percentuali nelle province di Trapani, Ragusa e Potenza. A livello territoriale il 42,5% delle denunce è concentrato nel Nord-Ovest (prima la Lombardia con il 25,2%), seguito dal Nord-Est con il 24,6% (Veneto 10,6%), dal Centro con il 15,3% (Lazio 6,7%), dal Sud con il 12,8% (Campania 5,9%) e dalle Isole con il 4,8% (Sicilia 3,2%). Le province con il maggior numero di contagi sul lavoro dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono Milano (9,6%), Torino (6,9%), Roma (5,3%), Napoli (4,0%), Brescia, Verona e Varese (2,5% ciascuna), Genova (2,4%) e Bologna (2,3%). Prendendo in considerazione solo l’ultimo mese di rilevazione, la provincia che ha registrato il maggior numero di infezioni di origine professionale è quella di Roma, seguita da Milano, Napoli, Palermo, Potenza, Catania, Monza e Brianza, Torino e Savona. Le province che hanno fatto segnare i maggiori incrementi percentuali rispetto alla rilevazione di agosto, non per contagi avvenuti nel mese di settembre ma per il consolidamento dei dati in mesi precedenti, sono però quelle di Trapani (+8,6%), Ragusa (+5,5%), Potenza (+4,8%), Agrigento (+4,3%), Siracusa (+4,2%), Vibo Valentia (+3,8%), Bologna e Catania (+3,7% per entrambe).

A Roma e Napoli il primato negativo di casi mortali. Con il 37,0% dei decessi denunciati (prima la Lombardia con il 25,3%), al Nord-Ovest spetta anche il primato negativo per numero dei casi mortali. Seguono il Sud con il 25,7% (Campania 12,9%), il Centro con il 17,9% (Lazio 10,6%), il Nord-Est con il 12,7% (Emilia Romagna 6,4%) e le Isole con il 6,7% (Sicilia 5,6%). Nel confronto con il dato complessivo dei contagi sul lavoro segnalati all’Inail dall’inizio della pandemia, per i casi mortali si osserva una quota più elevata al Sud (25,7% contro il 12,8% riscontrato nelle denunce totali) e un’incidenza inferiore nel Nord-Est (12,7% rispetto al 24,6%). Le province con più decessi sono Roma e Napoli (con il 7,7% ciascuna), Milano (6,7%), Bergamo (6,6%), Brescia e Torino (4,1% ciascuna), Cremona (2,5%), Genova (2,4%), Bari e Caserta (2,2% ciascuna), Palermo e Parma (2,1% ciascuna).

Quasi tutti i contagi nella gestione assicurativa dell’Industria e servizi. Quasi tutti i contagi sul lavoro e la netta maggioranza dei decessi (rispettivamente 96,9% e 88,0%) riguardano l’Industria e servizi, con gli altri casi distribuiti nelle gestioni assicurative per Conto dello Stato (amministrazioni centrali dello Stato, scuole e università statali), Agricoltura e Navigazione. Sono circa tremila, in particolare, le denunce di infezioni di origine professionale di insegnanti, professori e ricercatori di scuole di ogni ordine e grado e di università statali e private, riconducibili sia alla gestione dei dipendenti del Conto dello Stato sia al settore Istruzione della gestione Industria e servizi.

Dopo la sanità e assistenza sociale, trasporti e manifatturiero al secondo e terzo posto per numero di decessi. Tra le attività produttive coinvolte dalla pandemia, il settore della sanità e assistenza sociale – che comprende ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili – si conferma al primo posto, con il 65,1% delle denunce e il 22,7% dei decessi codificati, seguito dall’amministrazione pubblica (attività degli organismi preposti alla sanità – Asl – e amministratori regionali, provinciali e comunali), con il 9,2% delle infezioni e il 10,5% dei casi mortali. Gli altri settori più colpiti sono il noleggio e servizi di supporto alle imprese (vigilanza, pulizia e call center), il trasporto e magazzinaggio, il manifatturiero (addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, stampa, industria alimentare), le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio all’ingrosso e al dettaglio, le altre attività di servizi (pompe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, parrucchieri, centri benessere…), e le attività professionali, scientifiche e tecniche (consulenti del lavoro, della logistica aziendale, di direzione aziendale). Concentrando l’attenzione sui casi mortali denunciati in ciascun settore, spiccano in particolare le percentuali del trasporto e magazzinaggio e del manifatturiero, rispettivamente al secondo e al terzo posto con il 13,1% e l’11,6% dei decessi, e quelle del commercio all’ingrosso e al dettaglio (10,1%) e delle costruzioni (7,0%).

Il trend nei vari settori produttivi. Rispetto al 2020, nei primi nove mesi del 2021 si riscontrano, però, alcune differenze nell’evoluzione dei contagi in vari settori produttivi. La sanità e assistenza sociale è stata caratterizzata da un numero di infortuni da Covid-19 in costante discesa, registrando nel mese di giugno il suo livello minimo, con circa 60 infortuni (erano 400 a giugno 2020), per poi risalire lievemente nei due mesi successivi e rallentare di nuovo a settembre, benché i dati siano ancora provvisori. A partire dallo scorso febbraio l’incidenza della sanità e assistenza sociale sul totale dei casi si è ridotta, ma l’ultimo trimestre mostra segnali di ripresa. Altri comparti produttivi, come il trasporto e magazzinaggio, gli alberghi e ristoranti e il commercio, quest’anno hanno invece registrato incidenze di contagi professionali in crescita rispetto al 2020, con l’eccezione del mese di settembre, che è caratterizzato da un calo.

L’analisi per professione dell’infortunato. Dall’analisi per professione dell’infortunato emerge che oltre un quarto dei decessi (26,3%) riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale. La categoria dei tecnici della salute, in particolare, è quella più colpita dai contagi, con il 37,4% delle denunce complessive, l’82,7% delle quali relative a infermieri, e il 9,8% dei casi mortali codificati (il 67,1% infermieri). Seguono gli operatori socio-sanitari con il 18,2% delle denunce (e il 3,9% dei decessi), i medici con l’8,5% (5,2% dei decessi), gli operatori socio-assistenziali con il 6,9% (2,5% dei decessi) e il personale non qualificato nei servizi sanitari (ausiliario, portantino, barelliere) con il 4,7% (3,3% dei decessi). Tra le altre professioni coinvolte spiccano gli impiegati amministrativi, con il 4,6% delle denunce e il 10,2% dei casi mortali, gli addetti ai servizi di pulizia (2,3% dei contagi e 2,1% dei decessi), i conduttori di veicoli (1,3% dei contagi e 8,0% dei decessi) e gli addetti ai servizi di sicurezza, vigilanza e custodia (0,9% dei contagi e 2,7% dei decessi).

Da febbraio osservata una flessione significativa del fenomeno. Anche rispetto alla professione dei lavoratori contagiati si osserva in generale un calo significativo delle denunce a partire da febbraio di quest’anno, con incidenze in riduzione per alcune categorie, tra le quali le professioni sanitarie che nell’ultimo trimestre mostrano, però, segnali di ripresa delle infezioni. Altre professioni, con il ritorno alle attività, hanno visto invece aumentare l’incidenza dei casi di contagio rispetto allo scorso anno. È il caso, per esempio, degli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali, degli impiegati addetti al controllo di documenti e allo smistamento e recapito della posta e degli insegnanti di scuola primaria.

Crisi d’impresa e risanamento aziendale: pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto convertito in legge

Businessman preventing dominoes from crumbling with palm on an old wooden table, retro effect faded look.

Crisi d’impresa e risanamento aziendale: pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto convertito in legge

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 254 del 23 ottobre 2021 la legge 21 ottobre 2021, n. 147 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Banca d’Italia: Bollettino economico 4/2021

Banca d’Italia: Bollettino economico 4/2021

Prosegue la ripresa globale ma emergono vincoli all’offerta

La ripresa globale prosegue sostenuta, seppure con incertezze connesse con l’andamento delle campagne di vaccinazione e con la diffusione di nuove varianti del virus. Le tensioni emerse nell’approvvigionamento di materie prime e di input intermedi sono in parte dovute proprio alla rapidità della crescita; potrebbero tuttavia riflettersi sui prezzi più a lungo di quanto inizialmente atteso.

La politica monetaria della BCE resta espansiva  

Nell’area dell’euro il rialzo significativo dell’inflazione è riconducibile ai rincari energetici, fra cui quelli del gas naturale, e a fattori temporanei. Le determinanti fondamentali, in particolare la dinamica dei salari, non indicano finora la prospettiva che l’inflazione rimanga alta nel medio termine. Il Consiglio direttivo della BCE ha confermato l’orientamento fortemente espansivo della politica monetaria; ha ribadito che il mantenimento di condizioni di finanziamento favorevoli è indispensabile per sostenere la ripresa.

In Italia la crescita è superiore alle attese

In Italia l’aumento del PIL, risultato nei mesi primaverili ben superiore alle attese, sarebbe stato superiore al 2 per cento anche nel terzo trimestre. L’estensione della copertura vaccinale e l’incremento della mobilità hanno reso possibile la ripresa dei consumi di servizi da parte delle famiglie, che affianca il recupero già in atto degli investimenti delle imprese. Il miglioramento della congiuntura si è tradotto in un rialzo dell’occupazione, soprattutto a termine; non sono però del tutto superati gli effetti della pandemia. Secondo le nostre attuali valutazioni, nel 2021 l’aumento del PIL sarebbe intorno al 6 per cento, più di quanto previsto nel Bollettino economico di luglio.

Il costo dell’energia sospinge l’inflazione

L’inflazione ha raggiunto in settembre il 2,9 per cento. Tuttavia non vi sono finora segnali di un’accelerazione dei salari e le imprese, pur avendo adeguato al rialzo le previsioni di aumento dei propri listini, indicano rincari inferiori al 2 per cento annuo.

I conti pubblici migliorerebbero nel 2021 rispetto all’anno precedente

Il Governo ha aggiornato le stime tendenziali e gli obiettivi di bilancio per il prossimo triennio. A differenza di quanto programmato in primavera, il nuovo quadro prefigura un miglioramento dei conti quest’anno rispetto al 2020. L’incidenza sul PIL dell’indebitamento netto e quella del debito continuerebbero a ridursi gradualmente nei prossimi anni, ma in misura inferiore a quanto atteso nelle stime tendenziali per effetto delle misure espansive annunciate per la prossima manovra di bilancio.

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