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Manovra: le misure per le imprese

Manovra: le misure per le imprese

Rifinanziate Nuova Sabatini, Contratti di Sviluppo e Fondo di Garanzia

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Nel disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei ministri sono state introdotte, su proposta del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, misure per la crescita e il sostegno delle imprese che hanno l’obiettivo di favorire la competitività del sistema produttivo del Paese anche attraverso investimenti innovativi legati alla transizione digitale e green.

In particolare, a sostegno delle imprese sono state rifinanziate: la Nuova Sabatini con 900 milioni di euro complessivi dal 2022 al 2026, i Contratti di Sviluppo con 450 milioni per il 2022 e il Fondo di garanzia con un incrementato complessivo di ulteriori 3 miliardi fino al 2027.

Sono stati inoltre istituiti al Mise due Fondi, per la transizione industriale e per i lavoratori delle PMI in crisi:

  • Il Fondo per la transizione industriale, con una dotazione di 150 milioni di euro dal 2022, ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici attraverso agevolazioni alle imprese finalizzate alla realizzazione di investimenti per l’efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate, nonché per la cattura, il sequestro e il riutilizzo della CO2;
  • Il Fondo per i lavoratori in crisi, con una dotazione complessiva di 600 milioni di euro (200 milioni per l’anno 2022, 200 milioni per l’anno 2023 e 200 milioni per l’anno 2024), destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

Tra gli altri interventi approvati nella manovra anche l’esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, che provengono da imprese in crisi.

Previsto anche un incremento delle risorse a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese e la proroga dei crediti d’imposta per investimenti 4.0 in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica.

Rinviato al 1 gennaio 2023 l’entrata in vigore della sugar e plastic tax.

Per Alitalia, è stata prorogata fino al 2023 la cassa integrazione per i lavoratori coinvolti nella procedura di in amministrazione straordinaria, mentre è stato esteso al 2022 il rimborso dei biglietti che i passeggeri non hanno potuto utilizzare per la cessazione dell’attività della compagnia aerea, già previsto con il fondo da 100 milioni già in funzione per il 2021.

Fonte: MISE

Inail: Sorveglianza sanitaria eccezionale, prorogati i termini

Inail: Sorveglianza sanitaria eccezionale

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.


Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di Spid, Cns o Cie.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

ALLEGATI

Fonte: INAIL

Inps, Greenpass50+: la verifica del green pass nei luoghi di lavoro

Inps, Greenpass50+: la verifica del green pass nei luoghi di lavoro

Le attività di verifica devono essere effettuate esclusivamente nei confronti del personale effettivamente in servizio per cui è previsto l’accesso al luogo di lavoro nel giorno in cui è effettuata la verifica, escludendo i dipendenti assenti per specifiche causali (es. ferie, malattie, permessi) o che svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Un servizio per le aziende sia private che pubbliche con più di 50 dipendenti. Consente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Il servizio Greeenpass50+ prevede tre distinte fasi:

  • la prima, di accreditamento, in cui i datori di lavoro potranno accreditare l’azienda al servizio di verifica del green pass e indicare i verificatori, che verificheranno appunto il possesso del green pass;
  • la seconda, elaborativa, in cui l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale DGC per il recupero dell’informazione del possesso del green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • la terza, di verifica, in cui i verificatori accederanno al servizio per la verifica del possesso del green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificare il possesso del green pass.

Scarica il manuale utente

Accedi al Servizio Greenpass50+

Fonte: INPS