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Tabella delle attività consentite senza/con Green pass “Base”/”Rafforzato”

Tabella delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato

Aggiornata la tabella diffusa dal governo con la quale vengono indicate le attività consentite senza/con Green “Base/Rafforzato” alla luce della normativa vigente

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Nuove scadenze e proroghe per patenti, esami di guida e revisione dei veicoli

Nuove scadenze e proroghe per patenti, esami di guida e revisione dei veicoli

Per le patenti ancora da conseguire sono in vigore le seguenti proroghe:
– esame teoria – chi ha presentato la domanda di conseguimento patente nel 2020 può svolgere la prova di teoria entro il 31 dicembre 2021, mentre chi l’ha presentata dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) può svolgere la prova entro 1 anno (e non entro sei mesi) dalla data di presentazione e accettazione della domanda – fogli rosa – i documenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 (attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sono prorogati fino 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria) sempre che non siano già stati rinnovati nella validità.

Per i dettagli: Circolare 27 dicembre 2021 prot.39841

Per quanto riguarda le patenti scadute e da rinnovare queste le nuove scadenze:

per circolare in Italia, le patenti di guida italiane con scadenza tra 31 gennaio 2020 e 31 marzo 2022 sono valide fino al 29 giugno 2022 (novantesimo giorno successivo al 31 marzo 2022, attuale data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria). 

Per circolare negli altri Paesi membri dell’UE le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza
– tra 1 febbraio 2020 e 31 maggio 2020 sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza normale 
– tra 1 giugno 2020 e 31 agosto 2020 sono valide fino al 1 luglio 2021
– tra 1 settembre 2020 e 30 giugno 2021 sono valide fino 10 mesi dopo la scadenza normale

Queste proroghe non si applicano alla patente di guida quale documento di riconoscimento.

Per dettagli e per conoscere le proroghe per gli altri documenti di guida (es. CQC): Circolare 27 dicembre 2021 prot.39841

Per la revisione dei veicoli sono attualmente in vigore le seguenti scadenze:

i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).

Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili. 

Per la descrizione completa delle diverse categorie dei veicoli: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!~art47!vig=

Fonte: MIT

Ordinanza su trasporto scolastico e spostamenti isole minori

Ordinanza su trasporto scolastico e spostamenti isole minori

Il Ministero della Salute, su proposta del Ministero dei Trasporti, ha adottato un’ordinanza che dispone:

  1. per i soli motivi di salute e di studio l’accesso ai mezzi pubblici per lo spostamento da e per isole minori con green pass base e non rafforzato fino al 10 febbraio;
  2. il trasporto scolastico dedicato non è equiparato a trasporto pubblico locale in merito alla disciplina delle Certificazioni verdi Covid-19 ed è accessibile fino al 10 febbraio agli studenti anche sopra i 12 anni con solo obbligo di mascherina FFP2.

Consulta

Ordinanza 9 gennaio 2022 aggiornata con i riferimenti normativi all’elenco delle isole.

Fonte: Ministero della Salute

Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio di fine 2021

Contributi previdenziali e assistenziali: conguaglio di fine 2021

Con la circolare INPS 28 dicembre 2021, n. 198, l’Istituto fornisce le istruzioni sulle operazioni di conguaglio di fine 2021 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UNIEMENS e per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UNIEMENS ListaPosPA .

I datori di lavoro possono effettuare il conguaglio, oltre che con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2021 (scadenza di pagamento 16 gennaio 2022), anche con quella di competenza di gennaio 2022 (scadenza di pagamento 16 febbraio 2022), attenendosi alle modalità indicate per le singole fattispecie.

I conguagli che si riferiscono al TFR al Fondo di Tesoreria e alle misure compensative possono essere inseriti nella denuncia di febbraio 2022 con scadenza fissata al 16 marzo.

Fonte: INPS