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Fasiv: Sospese le prestazioni Covid-19 al 31/12/2021, confermate tutte le altre prestazioni dirette e indirette per il 2022

Fasiv: Sospese le prestazioni Covid-19 al 31/12/2021, confermate tutte le altre prestazioni dirette e indirette per il 2022

Le prestazioni erogate direttamente dal Fasiv e le prestazioni erogate per il tramite della convenzione con Unisalute sono confermate per tutto l’anno in corso, ad eccezione delle prestazioni COVID-19 che sono state sospese al 31/12/2021.

Restano invariate le modalità di prenotazione delle prestazioni in convenzione con Unisalute che potrà avvenire accedendo al sito www.unisalute.it/Area Riservata, utilizzando la App UniSalute o contattando il numero verde 800 885 785.

Documentazione e modalità per accedere ai rimborsi  

Prestazioni in convenzione con Unisalute

In caso di prestazioni presso le strutture convenzionate, il Fondo Fasiv attraverso Unisalute paga direttamente alle strutture sanitarie le prestazioni autorizzate. All’atto della prestazione vanno presentati alla struttura sanitaria documento di identità e prescrizione del medico curante e vanno firmate le ricevute a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

In caso invece di prestazioni presso strutture non convenzionate, va inviata al Fondo Fasiv c/o Unisalute SpA-Spese Sanitarie Clienti c/o CMP BO-Via Zanardi, 30 – 40131 Bologna, la documentazione necessaria: modulo di denuncia del sinistro (scaricabile dal sito del Fasiv), copia della cartella clinica in caso di ricovero, copia della prescrizione medica in caso di prestazioni extra ricovero, documentazione di spesa (fatture e ricevute) debitamente quietanzate.

Prestazioni erogate direttamente dal Fasiv 

In caso di ticket sanitari nel servizio sanitario nazionale, i documenti necessari per ottenere il rimborso sono le copie delle fatture e/o delle ricevute fiscali.

In caso di prestazioni relative al pacchetto maternità, i documenti necessari sono: certificato di nascita, stato di famiglia, tessera sanitaria gestante, fatture quietanziate inerenti alle visite mediche prenatali sostenute.

Infine, nel caso di prestazioni legate a gravi interventi nei figli nei primi 5 anni di vita, i documenti da presentare sono: certificato di nascita, stato di famiglia, certificato di residenza, spese quietanzate inerenti l’albergo o la logistica  sostenute per stare vicino al figlio. 

La richiesta di rimborso delle prestazioni al Fasiv può essere richiesta attraverso il sito del Fasiv www.fasiv.it/ Area rimborsi/ Quadrante Iscritti, oppure attraverso l’invio cartaceo della documentazione all’Ufficio Rimborsi-Fasiv-Via Piemonte, 32 – 00187 Roma.

Fonte: Fasiv

In allegato la mini guida alle prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa

Agenzia delle Entrate: le novità della legge di Bilancio 2022

Agenzia delle Entrate: le novità della legge di Bilancio 2022

Nuovo bonus affitto giovani fino a 2mila euro, proroga al 2024 delle detrazioni per la casa (ecobonus, bonus ristrutturazioni, “verde” e mobili), agevolazioni per eventi sismici, stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi, possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell’imposta forfetaria prevista per il rientro dei cervelli.

Sono alcune delle novità introdotte dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) e illustrate dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate

Scarica la circolare 9 del 1 aprile 2022

Inps: termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale

Messaggio INPS n.1530 del 6 aprile 2022: Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, rubricato “Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale”. Rettifica al messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021

In sede di conversione del decreto–legge 21 ottobre 2021, n. 146, la legge 17 dicembre 2021, n. 215, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha introdotto, tra le altre, con l’articolo 11-bis, nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 11-bis dispone un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e viene assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

Più dettagliatamente, il citato comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il messaggio n. 4580 del 21 dicembre 2021 sono stati illustrati gli indirizzi che attengono alla portata della norma e con il messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021 sono state fornite le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio.

A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021 si precisa che l’Istituto, a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.

Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.

Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza. Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2022.

Fonte: INPS

Scarica il messaggio INPS 1530/2022

COVID-19: aggiornate e adottate le linee guide per le attività

COVID-19: aggiornate e adottate le linee guide per le attività

di Tiziano Menduto

Un’ordinanza del Ministero della salute ha adottato le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali in relazione al virus SAR-CoV-2. Focus sui nuovi principi di carattere generale per le attività.

Fonte: Punto Sicuro

Scarica l’ordinanza con le nuove linee guida