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CIG: anche lavoratori a domicilio e apprendisti tra i beneficiari

CIG: anche lavoratori a domicilio e apprendisti tra i beneficiari

La legge di bilancio 2022, nel riformare la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha ampliato la platea dei soggetti ai quali si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale.

Dal 1° gennaio 2022, infatti, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e assegno garantito dai Fondi di solidarietà) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, qualunque sia la tipologia.

Con il messaggio 29 marzo 2022, n. 1403 l’INPS precisa che i codici evento da indicare nella compilazione della denuncia UNIEMENS sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori.

Fonte: INPS

CIGS: destinatari, requisiti, istruzioni per le ulteriori 52 settimane

CIGS: destinatari, requisiti, istruzioni per le ulteriori 52 settimane

La legge di bilancio 2022 prevede la possibilità di concedere, ad alcune specifiche categorie di datori di lavoro, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, di durata massima pari a 52 settimane, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica.

Possono beneficiare dell’ulteriore periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ( CIGS ):

  • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali;
  • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, nonché i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.

Il nuovo periodo di CIGS può avere una durata massima di 52 settimane fruibili, anche in modo frazionato, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

L’Istituto, con il messaggio 31 marzo 2022, n. 1459, illustra i contenuti della nuova misura, le condizioni di accesso alla prestazione e le relative istruzioni procedurali e operative.

Fonte: INPS

Approvato schema di Dlgs per la conciliazione dei tempi vita-lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

L’obiettivo è quello di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare.Le novità principali, esposte anche in queste semplici slide sono:

  • entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
  • aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%;
  • aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente;
  • esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio;
  • i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Qui il comunicato del Governo

Istituti di vigilanza privata: un webinar sulla UNI 10891 – 20 aprile 2022

Istituti di vigilanza privata: un webinar sulla UNI 10891

Lo scorso 10 marzo è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI 10891 sui requisiti minimi obbligatori per la gestione degli Istituti di Vigilanza Privata di qualsiasi natura giuridica e dei servizi erogati sulla base di specifica autorizzazione, ai fini della valutazione della loro conformità in riferimento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e alla legislazione vigente.

La nuova UNI 10891:2022, in linea con il quadro regolamentare cogente richiamato dai DM n. 269/2010 e n. 115/2014 nonché dal Disciplinare del Capo della Polizia del 24.02.2015, individua e definisce tutte le figure apicali e gli operatori chiamati a erogare i servizi di vigilanza privata.

Tra le novità, nella nuova edizione tutti gli operatori sono definiti anche in termini di qualità a indubbio vantaggio dei clienti e, più in generale, dell’intero mercato.

Per approfondire questo ed altri aspetti della nuova edizione – insieme agli esperti dell’organo tecnico che ha lavorato alla sua revisione – UNI organizza il webinar:

La nuova edizione della norma UNI 10891 per gli istituti di vigilanza privata
Mercoledì 20 aprile – H. 14.30 – 16.30

La partecipazione è gratuita previa iscrizione all’indirizzo https://bit.ly/Istvigilanza
L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma ZOOM.

Tutti i dettagli nella locandina allegata