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Ticket licenziamento, il commento alla circolare Inps

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Ticket licenziamento, il commento alla circolare Inps


La circolare Inps n. 137 del 17 settembre modifica i criteri per la determinazione del cosiddetto ticket di licenziamento, rimandando a un successivo messaggio le modalità per regolarizzare eventuali importi fuori misura.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, preso atto dell’interpretazione, ha chiesto che non siano applicate sanzioni e termini prescrizionali per i ticket già calcolati vista l’indicazione tardiva dell’Istituto, tra l’altro in rettifica di propri provvedimenti.

Da questa premessa nasce l’approfondimento di Fondazione Studi dal titolo “Ticket licenziamento, il commento alla circolare Inps”, con cui si ricostruisce l’impianto regolatorio vigente e le modifiche apportate dall’ultimo documento di prassi, aggiungendo osservazioni e proposte. Tra cui, oltre quella di non applicare interessi e sanzioni civili, quella di non adottare modalità operative che impongano ulteriori adempimenti in termine di invio di flussi Uniemens regolativi.

Scarica l’approfondimento

Fonte: Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Esonero contributivo totale per i giovani under 36

Esonero contributivo totale per i giovani under 36

​Con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, l’INPS fornisce indicazioni sull’esonero contributivo per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 10-15, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, il provvedimento ricorda che l’esonero è riconosciuto nella misura del 100%, nel biennio 2021-2022, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite di importo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. La durata dell’agevolazione è, peraltro, estesa a 48 mesi in caso di assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. 

Tenuto conto che la Commissione Europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concessione dell’esonero in questione per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework), l’Istituto fornisce le istruzioni per la gestione degli adempimenti connessi alla misura, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per tutti i dettagli, consulta il Messaggio

Fonte: lavoro.gov.it

Nuova aula corsi Security Management – Cesintes_Università degli Studi Tor Vergata

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Green pass al lavoro, verifiche in anticipo

Green pass al lavoro, verifiche in anticipo

I datori di lavoro pubblici e privati potranno verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori anche in anticipo e prima dell’ingresso in ufficio o in azienda per garantire la «programmazione del lavoro».

È l’ultima novità in arrivo prima che scatti l’obbligo di certificato verde che dal 15 ottobre dovrà essere esibito per entrare in tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. La mancata comunicazione al datore di lavoro anche in anticipo del possesso del pass farà scattare subito la sospensione dello stipendio.

A prevederlo è uno degli 11 articoli contenuto nel decreto sulle «capienze» varato ieri dal Governo che di fatto segna un ritorno alla quasi normalità dall’11 ottobre anche per il settore degli spettacoli e dello sport.

La nuova norma contenuta nell’articolo 3 prevede difatti che «in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni» relative al green pass «con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative». Insomma i datori di lavoro potranno chiedere se necessario per l’organizzazione del lavoro il possesso del certificato verde (le linee guida varate sempre ieri in Stato regioni per la Pa prevedono in particolare un possibile preavviso di 48 ore).

La misura dovrebbe rendere più facile il ritorno in presenza di un numero più ampio di lavoratori con controlli anche anticipati dei green pass da parte dei datori di lavoro. E con lo stop allo stipendio che potrà dunque scattare subito dalla mancata comunicazione del possesso del certificato perché il datore di lavoro lo potrà considerare immediatamente assente ingiustificato.