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Codice appalti: penalizzati i settori dei servizi, urgente una modifica immediata

ANIP-Confindustria, Afidamp, AGCI Servizi, Angem, ANIVP, ASSIV- Confindustria, Assosistema-Confindustria, Cisambiente-Confindustria, ConFederSicurezza e Servizi, Fipe-Confcommercio, FNIP- Confcommercio, Fondazione Scuola Nazionale Servizi, ISSA-EMEA, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi, UNIV

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Codice appalti: penalizzati i settori dei servizi, urgente una modifica immediata

Roma, 28 dicembre 2024 – “E’ incomprensibile la discriminazione a danno del settore dei servizi presente nel decreto correttivo al codice dei contratti pubblici approvato dal Governo il 23 dicembre: mentre per il settore dei lavori la soglia della revisione prezzi è stata abbassata dal 5% al 3% con il riconoscimento del 90% dei costi sopraggiunti per motivi oggettivi, per i servizi e le forniture è rimasta invariata al 5%, con il riconoscimento dell’80% e solo sulla cifra eccedente”.

È quanto denunciano congiuntamente le Associazioni di rappresentanza delle imprese che operano nei settori dei servizi: ANIP-Confindustria, Afidamp, AGCI Servizi, Angem, ANIVP, ASSIV, Assosistema-Confindustria, Cisambiente-Confindustria, ConFederSicurezza e Servizi, Fipe-Confcommercio, FNIP-Confcommercio, Fondazione Scuola Nazionale Servizi, ISSA-EMEA, Legacoop Produzione e Servizi, Unionservizi Confapi e UNIV.

“Una scelta e non un errore -dichiarano le Associazioni- che continua a penalizzare il settore, già colpito da anni da politiche di costanti e irreversibili tagli agli appalti pubblici. L’assenza di norme sulla revisione prezzi ha infatti impedito in questi anni di continue crisi economiche (pandemia, aumento materie prime, crisi internazionale) il dovuto recupero dei costi da parte delle imprese del settore. Questo ulteriore e definitivo taglio -sottolineando le Associazioni- mina seriamente la possibilità, in molti casi, di proseguire nell’esecuzione dei servizi e danneggia fortemente i lavoratori del settore, in gran parte donne, in quanto, senza il dovuto riconoscimento diventa sempre più difficile, in alcuni casi, adottare politiche di aumento dei salari”.

Le Associazioni sottolineano l’importanza di un intervento immediato per tutelare il lavoro di imprese e cooperative e artigiani che ogni giorno garantiscono servizi essenziali per il Paese. Pulizia di luoghi pubblici e di lavoro, igienizzazione degli ospedali, mense scolastiche e ospedaliere, raccolta e gestione dei rifiuti, vigilanza privata, fornitura di dispositivi medici, sanificazione e sterilizzazione di dispositivi medici tessili e strumentario chirurgico: queste sono alcune delle attività indispensabili che le imprese del settore assicurano con passione e professionalità, 24 ore al giorno, sette giorni su sette, anche durante i festivi, occupando circa mezzo milione di lavoratrici e lavoratori per volume economico che varia a seconda degli anni di riferimento dal 30% al 50% di quanto bandito dalla pubblica amministrazione. 

“Riteniamo incredibile -dichiarano le Associazioni- che il percorso positivo di ascolto e condivisione attuato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini abbia prodotto questo esito. Evidentemente ha prevalso la logica di far ricadere su imprese, lavoratrici e lavoratori le variazioni al rialzo dell’aumento dei costi”.

“Chiediamo al Governo di rivedere urgentemente la norma, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, equiparando il settore dei servizi a quello dei lavori. – concludono le Associazioni – Solo così sarà possibile garantire la continuità e la qualità dei servizi essenziali per i cittadini e preservare il lavoro delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori che operano in questo settore fondamentale. Le regole devono essere un motore di sviluppo e di innovazione, mentre questo correttivo con questa formulazione sarà un freno”.

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Trasporto Valori: Decaduti gli obblighi di sosta e del cronotachigrafo

La Legge del 25 novembre 2024 n.177, che ha riformato il Codice della Strada, ha introdotto significativi aggiornamenti a numerose norme vigenti, ma un articolo in particolare interessa il settore della Vigilanza Privata, riferito ai servizi di Trasporto Valori.

L’art. 31, “Veicoli adibiti al trasporto di denaro e valori”, cita testualmente: “In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l’articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale”.

Si tratta di una importante novità che esonera le Guardie Giurate, munite di patente C e CQC che guidano mezzi blindati di peso superiore ai 35q.li, dall’uso della carta tachigrafica e dal rispetto delle prescrizioni riferiti ai tempi di guida e riposo. Risulta così sanata una evidente anomalia che obbligava le GpG ad una sosta/riposo di 45’ dopo 4,5 ore di guida o, in alternativa, 2 soste da 15’ e 30’ nel medesimo arco di tempo, registrate dal cronotachigrafo. Norma che di fatto risultava essere in palese contrasto con le specifiche disposizioni di legge di settore – DM 269/2010 e ss.mm. – la quali prescrivono che “nell’espletamento del servizio (di trasporto valori) non è consentita nessuna sosta in luogo diverso da quello di destinazione…” (DM 269/2010 Allegato D sez. 3.1.2).

L’Italia peraltro, fino all’entrata in vigore della Legge in questione, risultava essere nel panorama dei paesi membri della Comunità Europea una delle poche Nazioni, insieme all’ Estonia, Lussemburgo, Malta e Svezia, che non si erano avvalsi della possibilità di deroga concessa dal Regolamento CE richiamata nell’articolo di Legge in argomento.

In verità tale deroga non era stata mai richiesta in precedenza in quanto non tenuta in particolare considerazione dagli Operatori del settore che per lungo tempo hanno impiegato furgoni blindati per i servizi di trasporto valori che risultavano essere ampiamente sotto i limiti dei 35q.li.

Oggi purtroppo la realtà è diversa. I sostanziali cambiamenti subiti dal quadro operativo generale nel corso degli anni, derivanti dall’evoluzione della minaccia che ha visto la comparsa di sodalizi criminali in grado di effettuare rapine a furgoni porta valori con armi e procedure d’azione spiccatamente paramilitari ed estremamente violente. Questo ha costretto gli Istituti ad adottare contromisure idonee, quali l’implementazione dei sistemi di protezione fisica dei veicoli per renderli idonei a resistere ad armi da guerra come l’AK-47, con un considerevole aumento dei pesi che hanno portato i mezzi impiegati a superare la soglia stabilità per legge dei 35 q.li.  

A causa di queste mutate esigenze uno dei maggiori Istituti di Vigilanza operante nel settore del trasporto valori, coadiuvato dall’importante apporto fornito da ASSIV (Associazione Italiana Vigilanza e Servizi Fiduciari), ha deciso di rendersi parte diligente, sottoponendo il problema all’attenzione delle Autorità competenti investendo in prima battuta il Questore ed il Prefetto competente per territorio.

ASSIV ha altresì provveduto alla presentazione di Istanze, ben argomentate e supportate da idonea documentazione, al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – con la richiesta di idonei interventi correttivi.

Il risultato ottenuto, frutto anche del lavoro svolto da ASSIV, è pertanto un grande successo ascrivibile al Settore della Vigilanza Privata nel suo complesso che premia innanzitutto gli Operatori più virtuosi che investono, oltre che in formazione, in tecnologie e mezzi sempre performanti a tutela della sicurezza del proprio personale esposto a gravi rischi fisici nello svolgimento del loro lavoro quotidiano.  

Vincenzo Pergolizzi (Direttore Tecnico Vedetta 2 Mondialpol S.p.a.)

Messaggio INPS: Congedo obbligatorio paternità. Termine di decadenza e prescrizione annuale

Con il messaggio del 17.12.2024, n. 4301  l’ INPS fornisce chiarimenti sui termini  di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito T.U. sulla maternità e paternità). 

Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Scarica il messaggio INPS 4301/2024

Fonte: INPS

AMBIENTE – Sostenibilità – Pubblicato regolamento UE sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

Pubblicato nella GUUE L del 12 Dicembre 2024 il Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859

Questo il link al testo del regolamento che introduce un approccio normativo comune per le attività di rating ESG al fine di rafforzarne l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile.

Il regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Per maggiori info: Servizio Ambiente di ANIE.

Fonte: Federazione ANIE