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Tribunale di Roma: Il datore di lavoro è garante della salute e della sicurezza sia dei lavoratori che dei terzi. Pertanto, la protezione della salute prevale sul diritto (in assenza di un obbligo di legge) del lavoratore che rifiuta il vaccino

Tribunale di Roma, ordinanza 28 luglio 2021, n. 18441: Il datore di lavoro è garante della salute e della sicurezza sia dei lavoratori che dei terzi. Pertanto, la protezione della salute prevale sul diritto (in assenza di un obbligo di legge) del lavoratore che rifiuta il vaccino

Tar del Lazio: È legittimo richiedere la certificazione verde al personale docente, la quale, ai fini dell’ottenimento, non impone l’obbligo alla vaccinazione essendo riconosciuta la misura alternativa del test molecolare

TAR del Lazio, decreto 2 settembre 2021, n. 8539: È legittimo richiedere la certificazione verde al personale docente, la quale, ai fini dell’ottenimento, non impone l’obbligo alla vaccinazione essendo riconosciuta la misura alternativa del test molecolare

L’obbligo del green pass nel lavoro pubblico e privato

Punto Sicuro: L’obbligo del green pass nel lavoro pubblico e privato

Le novità del nuovo decreto-legge in materia di estensione del green pass nel mondo del lavoro pubblico e privato. Le conseguenze dell’assenza del green pass, le regole per le piccole aziende e il prezzo dei test antigenici.

di Tiziano Menduto

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INPS: Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento

Circolare INPS n. 137 del 17 settembre 2021: Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92/2012. Chiarimenti

La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di licenziamento.

In particolare, il comma 31 della citata disposizione, come modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

Con la circolare n. 40/2020 l’INPS ha fornito un quadro riepilogativo delle fattispecie che comportano l’obbligo contributivo in argomento e delle tipologie contrattuali per le quali, invece, il contributo non è dovuto.

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