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Nota INL 378/2025: il verbale di disposizione in materia di sicurezza si impugna dinnanzi all’ ITL

La disposizione impartita dal personale ispettivo per motivi di salute e sicurezza deve essere impugnata dinnanzi al Direttore dell’ Ispettorato territoriale e non al Ministero del Lavoro.

A chiarirlo, con nota n. 378/2025,è lo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha effettuato una breve analisi dell’ istituto disciplinato dall’ art. 10 del DPR n. 520/1955

Il potere di impartire disposizioni esecutive per la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex art. 10 del DPR n. 520/1955 resta distinto dall’analoga prerogativa riconosciuta dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004. I due istituti differiscono per ambito di applicazione e regime sanzionatorio. 

Il primo consente, infatti, all’ Ispettore di impartire ordini immediatamente esecutivi, applicabili in ambiti come la prevenzione infortuni o la violazione di norme per cui sia attribuito all’ Ispettorato un apprezzamento discrezionale. Questo strumento ha avuto via via nel corso del tempo un’applicazione sempre meno frequente rispetto ad altri istituti più utilizzati, come la prescrizione obbligatoria ex art. 20 del DLgs. 758/94. Quanto al regime sanzionatorio, la mancata ottemperanza alla disposizione è punita con l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 413 euro in caso di violazioni relative alla sicurezza o igiene sul lavoro, oppure una sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro per altre irregolarità quando le inosservanze non siano sanzionate da  altre leggi.

Diversamente, la disposizione prevista all’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, trova applicazione solo in caso di violazioni non già punitecon sanzioni penali o amministrative. Rispetto all’art. 10 DPR 520/1955, l’art. 14 D.Lgs. n. 124/2004 dispone un sistema sanzionatorio diverso, in quanto la mancata ottemperanza alla disposizione comporta solo  una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Nel frattempo, iL D.Lgs. n. 149/2015, con l’obbiettivo di razionalizzare l’attività ispettiva del Ministero, ha istituito la nuova  Agenzia unica per le ispezioni del lavoro dotata di autonomia organizzativa e contabile , denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, eintegrato  i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro, dell’INPS e dell’INAIL, con una semplificazione delle norme in materia di ricorsi amministrativi  avverso gli atti degli organi ispettivi, con modifiche all’art. 16 del D.lgs. n. 124/2004 che attribuiscono al direttore della sede territoriale la competenza a decidere per la disposizione art. 14 D.Lgs. 124/2004

Al contrario, stando al tenore letterale della norma, ad oggi la competenza a decidere sui ricorsi avverso provvedimenti di disposizione ex art. 10 DPR 520/1955 risulta ancora attribuito al Ministero del Lavoro.

Tanto premesso, l’Ufficio legislativo dell’ Ispettorato ha reinterpretato l’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 520/1955 alla luce delle innovazioni introdotte dal D.lgs. n. 149/2015 in tema di attività ispettiva.

Con il venir meno del rapporto gerarchico tra Ispettorato e Ministero, l’art. 10, comma 2 cit. può ritenersi implicitamente abrogato. Di conseguenza l’organo competente a decidere per l’annullamento dei verbali di disposizione emessi ex art. 10 del D.P.R. n. 520/1955 è individuato nel direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, analogamente a quanto previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 124/2004 recante la disciplina del potere di disposizione del personale ispettivo .

Il ricorso deve essere presentato al direttore territoriale INL entro 15 giorni dall’emissione del verbale di disposizione. L’ Ispettorato ha poi 15 giorni di tempo per decidere e la mancata comunicazione dell’esito equivale a rigetto del ricorso.

Fonte: INL – Lavorosi

Fondo Nuove Competenze: dal 10 febbraio 2025 al via le domande di contributo

Approvato e pubblicato l’Avviso pubblico Fondo nuove competenze 3 – Competenze per le innovazioni (Decreto direttoriale n. 439 del 5 dicembre 2024), finalizzato a coprire le ore di lavoro dedicate a percorsi formativi per l’acquisizione di nuove competenze.

Il Fondo accompagna i processi di transizione digitale ed ecologica delle imprese, favorisce nuova occupazione e promuove le reti tra imprese. Selezionato quale operazione di importanza strategica del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, fornisce un contributo fondamentale agli obiettivi del programma, in particolare alla priorità 3 che punta a formare nuove competenze per le transizioni digitale e verde.

L’operazione aiuta le imprese ad accrescere le competenze di lavoratrici e lavoratori affinché possano rispondere all’accelerazione della domanda di digitalizzazione, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e più in generale di innovazione.
Il sostegno consiste nel riconoscere contributi commisurati al costo del lavoro del personale. L’intervento sostiene le imprese nell’adeguarsi ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali e permette di adeguare le competenze dei lavoratori in seguito alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico o in seguito al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale. Infine, permette alle imprese di coinvolgere disoccupati precedentemente selezionati per la loro assunzione a conclusione del percorso formativo.

L’Avviso è rivolto a datori di lavoro privati (anche a partecipazione pubblica) che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze del proprio personale. Sono previsti bonus ai datori di lavoro per la formazione di personale neoassunto.

La dotazione finanziaria del Fondo nuove competenze 3 ammonta complessivamente a 731 milioni di euro, integrabili con altre fonti di finanziamento.

Il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dall’Unione europea, contribuisce con 730 milioni di euro, ripartiti tra Regioni e Province autonome come segue:
 

  • € 225.943.198,04 alle Regioni più sviluppate (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Province autonome di Bolzano e Trento, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto);
  • € 39.928.825,74 alle Regioni in transizione (Abruzzo, Marche, Umbria);
  • € 464.127.976,21 alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

Queste risorse sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

  • il 25% a Sistemi formativi, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player;
  • il 25% a Filiere formative, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica;
  • il 50% a Singoli datori di lavoro.

La quota di finanziamento restante, pari a 1 milione di euro, proviene dalle risorse del decreto-legge 152/2021, articolo 10 bis, convertito con modificazioni dalla legge 233/2021, ed è destinata al bonus per le imprese che assumano disoccupati con contratto stagionale, nei settori del turismo e dell’agricoltura, dopo lo svolgimento della formazione. Queste risorse non sono ripartite tra Regioni né per tipologie di intervento.

Le domande di contributo potranno essere presentate sulla piattaforma di servizi online MyANPAL a partire dal 10 febbraio 2025 fino al 10 aprile 2025.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha predisposto una guida  per supportare le aziende sin dalla fase progettuale dei percorsi formativi personalizzati fino all’inoltro delle istanze.

Scarica la Guida al Fondo nuove competenze 3

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Montecatini e Trieste puntano sulla vigilanza privata per la sicurezza urbana

Qualcosa sta cambiando. Negli ultimi tempi, in diverse aree d’Italia, si è diffusa una crescente consapevolezza sull’importanza di rafforzare la sicurezza urbana attraverso l’impiego di guardie particolari giurate. Questa tendenza è evidenziata da diversi comuni che hanno stipulato accordi con istituti di vigilanza privata o stanno avviando progetti sperimentali per garantire una maggiore tutela del territorio.

Un esempio significativo proviene da Montecatini Terme. A partire da marzo, l’amministrazione comunale ha pianificato l’introduzione di un servizio serale di steward nelle vie del centro, operativi dalle 20:00 all’1:00 di notte. Successivamente, durante le ore notturne, le guardie giurate prenderanno il loro posto, vigilando sugli edifici comunali e monitorando il cuore della città. Iniziativa apprezzabile, sebbene, va datto, non sono gli steward a rappresentare una soluzione strutturale per la sicurezza urbana. Per un presidio efficace e duraturo, è fondamentale affidarsi a guardie giurate altamente qualificate, in grado di gestire situazioni di rischio e garantire una protezione concreta ai cittadini.

Anche Trieste sta valutando strategie per migliorare la sicurezza urbana. Secondo quanto riportato, le cosiddette “zone rosse”, aree a maggiore controllo, non sono sufficienti da sole a garantire la sicurezza desiderata. Necessaria dunque una maggiore sinergia tra le forze dell’ordine e la vigilanza privata, al fine di creare un sistema di sicurezza più integrato ed efficace.

Lo sviluppo di questa consapevolezza diffusa è merito anche del lavoro che come Assiv stiamo portando avanti da anni attraverso un dialogo virtuoso con le istituzioni. Grazie alla costante opera di sensibilizzazione e collaborazione, Assiv ha contribuito a ridefinire il ruolo delle guardie particolari giurate, facendole percepire non solo come operatori della sicurezza privata, ma come un punto di riferimento sicuro per i cittadini.

Gli esempi riportati riflettono quindi una tendenza più ampia a livello nazionale, dove sempre più amministrazioni locali riconoscono l’importanza di collaborare con istituti di vigilanza privata per garantire la sicurezza dei cittadini. Attraverso tali iniziative, si mira a creare un ambiente più sicuro e protetto, rispondendo alle crescenti preoccupazioni della popolazione riguardo alla criminalità e al degrado urbano.

Qualcosa è cambiato.

https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/quot-zone-rosse-da-sole-non-bastano-serve-piu-sinergia-tra-forze-dell-ordine-e-vigilanza-p.html

https://www.lanazione.it/montecatini/cronaca/sicurezza-a-montecatini-xwk5ahhi

Decontribuzione SUD PMI: le istruzioni per il nuovo esonero contributivo

Con la pubblicazione della Circolare. 30 gennaio 2025, n. 32 l’INPS ha reso operativa la “ Decontribuzione SUD PMI “. Confermata in extremis e con una nuova veste dalla Legge di bilancio 2025, l’ agevolazione promuove l’occupazione a tempo indeterminato nelle piccole e medie imprese delle Regioni Abruzzo , Molise , Campania , Basilicata , Sicilia , Puglia , Calabria e Sardegna.

Va ricordato che la Legge di bilancio ha previsto per il periodo 2024 – 2029 due distinti esoneri contributivi per le aree svantaggiate del Mezzogiorno, distinguendo i destinatari delle agevolazioni sulla base delle dimensioni dell’impresa.

La circolare offre indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’ agevolazione contributiva, introdotta dall ‘ art. 1, commi da 406 a 412, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le PMI con organici fino a 250 dipendenti.

Contestualmente, l’ INPS fa riserva di fornire in un successivo momento le istruzioni per le grandi imprese , in attesa della preventiva autorizzazione della Commissione UE in deroga alla disciplina degli aiuti di stato. In quest’ultimo caso , la decontribuzione sarà subordinata all’ulteriore condizione dell’ incremento occupazionale rispetto all’ anno precedente in cui trova applicazione la decontribuzione.

Misura dell’ agevolazione – Decontribuzione SUD PMI consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali , con esclusione dei premi e contributi INAIL , per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, applicabile ai contratti in essere nell’anno precedente, purché a tempo indeterminato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto Regioni sopra richiamate. 

Fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è modulato con aliquote ridotte e via via decrescenti nell’orizzonte temporale 2025-2029 : 

  • per l’anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
  • per l’anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
  • per l’anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
  • per l’anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
  • per l’anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.  

NOTA BENE : Per le nuove assunzioni in corso d’anno la decontribuzione trova applicazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.   

La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari a dodici mensilità. Pertanto le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo mentre se sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).

Va ricordato, inoltre, che l’ agevolazione concorre al raggiungimento del plafond di 300.000 € del regime de minimis previsto dal Reg. (UE) 2023/2831,  attuativo degli art. 107 e 108 del TFUE.

Requisiti dimensionali e di fatturato – La circolare fa presente che la Legge di bilancio, nel definire l’ambito di applicazione dell’ agevolazione contributiva, all’ art. 1, comma 407 , della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 fa esplicito riferimento alla nozione di PMI comunitaria che trova espressa definizione all’ art. 2 dell’ Alleg. 1 del Reg. ( UE ) 2014/651. La fonte comunitaria definisce PMI quelle “ imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro “.

Pertanto, al di sopra della soglia dei 250 dipendenti, o superati i limiti di fatturato e/o bilancio annuo, bisognerà attendere che sia reso operativo il diverso esonero contributivo per le grandi imprese subordinato alla preventiva autorizzazione della Commissione UE.

Datori di lavoro esclusi –  Per espressa previsione di legge, la decontribuzione non trova applicazione ai seguenti datori di lavoro :

1) datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico o contratti di apprendistato, nonché i datori di lavoro operanti nel settore agricolo ;

2) agli enti pubblici economici;

3) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

4) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

5) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

6)alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

7) ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.

Adempimenti previdenziali – Nel caso in cui un’azienda con sede legale ubicata in regioni non rientranti nell’ambito di applicazione della norma, abbia una o più unità operative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno con lavoratori a tempo indeterminato, il datore di lavoro per vedersi riconosciuta la decontribuzione deve richiedere all’INPS l’attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione all’ interno della denuncia contributiva mensile.

Lavoro interinale – Nelle ipotesi in cui l’attività venga svolta mediante un rapporto di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione, a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione.

I benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione del contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e , in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore stesso.  

Cumulabilità con altri incentivi – La decontribuzione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, salvo non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

A tal fine, per espressa previsione contenuta in Legge di bilancio, l’ incentivo non è cumulabile con gli incentivi all’autoimpiego  nei settori strategici della transizione digitale e ecologica , bonus Giovani , bonus Donne e bonus Zes Unica previsti agli articoli 21 ; 22 ; 23 e 24 del DL Coesione ( Incentivi all’ assunzioni. Nuova Decontribuzione SUD e esoneri contributivi per giovani, donne e ZES Unica. Novità 2025 ).

Diversamente, laddove è consentito il cumulo con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la decontribuzione SUD trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua versata dal datore di lavoro.  

In conseguenza di ciò, qualora il datore di lavoro intenda fruire dell’agevolazione prevista per l’assunzione a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), pari all’esonero del 100 per cento dei contributi datoriali nel limite massimo di 8.000 euro annui, la Decontribuzione Sud PMI, non trova applicazione.

Ulteriori condizioni di spettanza – Fermi restando i principi generali in materia di incentivi all’occupazione, di cui all’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in argomento è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

1.     regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

2.     assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

3.     rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La Legge di bilancio 2025 prevede, inoltre, che l’agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’ art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di collocamento obbligatorio di soggetti disabili.  

Istruzioni UNIEMENS – L’ INPS avverte il contribuente che il recupero dell’agevolazione relativa al mese di gennaio 2025 può essere esposto  esclusivamente nella denuncia contributiva dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2025. 

Fonte: INPSLavorosi.it