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Provvedimenti del Garante della Privacy in materia di Green Pass

Provvedimenti del Garante della Privacy in materia di Green Pass

Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COvid-19 prevista dal d.l. 22 aprile 2021, n. 52
(23 aprile 2021)

Provvedimento di avvertimento alla regione Campania in merito all’uso delle certificazioni verdi Covid-19
(25 maggio 2021)

Provvedimento del 3 giugno 2021 (app Mitiga)
(3 giugno 2021)

Provvedimento correttivo nei confronti di PagoPA sul funzionamento dell’App IO
(9 giugno 2021)

Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l’emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass
(9 giugno 2021)

Provvedimento del 16 giugno 2021 (App IO)
(16 giugno 2021)

Provvedimento recante garanzie per l’utilizzo dell’App IO per recuperare le certificazioni verdi Covid-19
(17 giugno 2021)

Provvedimento di limitazione definitiva in merito ai trattamenti previsti dalla Provincia autonoma di Bolzano in tema di certificazione verde per Covid 19
(18 giugno 2021)

Provvedimento del 22 luglio 2021 (Avvertimento alla Regione Sicilia)
(22 luglio 2021)

Audizioni e altri provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali

Memoria del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali – Profili costituzionali dell’eventuale introduzione di un “passaporto vaccinale” per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV2
(8 aprile 2021)

Audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzione sulle tematiche relative alla certificazione verde Covid-19
(6 maggio 2021)

Documento di indirizzo – Vaccinazione nei luoghi di lavoro indicazioni generali per il trattamento dei dati personali
(13 maggio 2021)

Protezione dei dati – Il ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziali
(14 maggio 2021)

Relazione tecnica sulle interazioni dell’App IO con i servizi di Google, Mixpanel e Instabug
(10 giugno 2021)

Nota: Trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito dell’emissione, del rilascio e della verifica delle certificazioni verdi di cui al decreto legge n. 52/2021
(21 giugno 2021)

Fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Green Pass: App Verifica C19

Green Pass: App Verifica C19

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate.

Come avviene la verifica

  1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. L’App VerificaC19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
  3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
  4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Chi sono gli operatori che possono verificare la Certificazione

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni.
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
  5. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

L’App VerificaC19 è gratuita.

FAQ – Domande e Risposte

Fonte: dgc.gov.it

Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni

Green pass: chi verifica, quali dati e possibili sanzioni

di Luisa Di Giacomo

Con il DL 105/2021 approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 luglio, è prescritto l’obbligo del green pass per svolgere determinate attività (vedi l’articolo di ASSIV del 24 luglio us).

L’approfondimento di diritto.it che proponiamo risponde a tre domande precise di sicuro interesse:

Chi potrà procedere alla verifica? sul punto vedi anche: Green Pass, Draghi firma il decreto. Dal 1 luglio certificati validi in tutta la UE e la Circolare del Ministero della Salute del 28 giugno 2021

Quali dati vengono comunicati con il QR Code?

Quali saranno le possibili sanzioni?

Green Pass: dal 6 agosto le nuove regole. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Green Pass: dal 6 agosto le nuove regole. Ecco tutto quello che c’è da sapere

di Luisa di Giacomo

Dallo scorso 6 agosto occorre presentare il green pass per accedere a ristoranti al chiuso, palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c’è il rischio di assembramento, come cinema, teatri, sale da concerto, stadi o palazzetti sportivi. Il green pass è necessario anche per eventi, convegni e congressi.

Con questo approfondimento si ripercorrono le passo per passo, le tappe che hanno portato il Governo a decidere come ci muoveremo nei prossimi mesi.

Fonte: diritto.it