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Via libera della Commissione Europea ai bonus Giovani e Donne

La Commissione Europea approva le nuove misure con cui l’Italia sostiene l’occupazione di donne e giovani e apre la strada per l’approvazione dei decreti attuativi dei bonus Giovani e Donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito con modificazioni nella legge 4 luglio 2024 n. 95).

Le disposizioni notificate alla Commissione prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro, in parte finanziati attraverso FSE+, per l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.

La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Un importante traguardo per il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e per il Ministro degli Affari Europei, le Politiche di Coesione e per il PNRR poiché è la prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei Quadri Temporanei, con regole più rigorose di quelle applicabili nel periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e del conflitto in Ucraina.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Norma CEI 79-3 sui sistemi di allarme intrusione e rapina: un ulteriore elemento di crescita per il settore della sicurezza privata

Da poco più di un mese è in vigore la norma CEI 79-3 sui sistemi di allarme intrusione e rapina, che rappresentano una parte importantissima dei segnali gestiti dalle centrali operative degli Istituti di Vigilanza. La presidente Maria Cristina Urbano ha chiesto ad Andrea Dommi, titolare di A4 Sicurezza srl, di illustrare le principali novità contenute nel documento. Ecco la sua sintesi.

Nel Dicembre 2024 il CEI ( Comitato Elettrotecnico Italiano) ha pubblicato la norma CEI 79-3-24: “Sistemi di allarme- Prescrizioni particolari per gli impianti di allarme intrusione e rapina”. Tale norma è entrata in vigore dal 01/Gennaio/2025. Per i progetti e le realizzazioni di impianti già in corso è stato concesso tutto il 2025, ove non modificabili, per la rispondenza alla conformità della precedente norma 79-3-2012.

Ritengo che questa norma ponga le basi per una svolta pragmatica e ordinata nella realizzazione di impianti di rivelazione intrusione e rapina (I&HAS acronimo usato nelle equivalenti norme europee).

Una delle principali novità è il passaggio dal metodo analitico, per il calcolo del livello di prestazione (LDP), al metodo tabellare. Le varie tabelle seguono una serie di fasi progressive che partendo dalle esigenze del Committente, arrivano alla consegna e collaudo dell’impianto e successivamente alla manutenzione dell’impianto. In sintesi le fasi sono:

-1- Analisi delle esigenze del Committente. La norma precisa tre possibili richieste da parte del Committente per la realizzazione dell’impianto I&HAS: -a) Il Committente fornisce al Fornitore un progetto dettagliato dell’impianto da realizzare, assumendosene la responsabilità. Il Fornitore comunque dovrà valutare il LDP da condividere con il Committente. -b) Il Committente richiede uno specifico livello di LDP senza fornire il relativo progetto, assumendosene la responsabilità. Il Fornitore procede alla progettazione in funzione del LDP richiesto. NB: nel caso che il risultato dei calcoli dia un LDP superiore a quello richiesto il Committente dovrà prendere le decisioni conseguenti. -c) Il Committente richiede al Fornitore di eseguire tutte le attività dalla progettazione alla realizzazione dell’impianto.

-2- Sopralluogo preliminare dell’area con acquisizione delle informazioni del Committente necessarie all’Analisi del Rischio.

-3- Valutazione dei rischi da cui si determina il LDP (il Livello Di Prestazione impianto varia da 1 a 4, oltre al livello   non classificabile che equivale a impianto non conforme). Questa è la fase più importante in cui si dovrà tener conto della tipologia del bene e della sua valorizzazione e delle interazioni logistiche dell’area in cui insiste e/o si sposta (criticità percepita). Nella valutazione delle contromisure il sistema tabellare valorizza gli aspetti di sicurezza fisica (porte, serrature, vetrate, partizioni blindate, ecc), di sicurezza attiva (video sorveglianza, controllo accessi, ecc.) e di sicurezza organizzativa (Reception/portineria, guardie GPG armate, guardie non armate).  

-4- Indice di Integrazione di Sicurezza (IIS). Questo indice considerato opzionale alla determinazione del LDP è invece molto importante per la valutazione del rischio residuo e per ottimizzare le contromisure a protezione del bene. Il sistema tabellare permetterà di valorizzare questo indice in modo oggettivo. Ad esempio vengono valutati i sistemi nebbiogeni e la video sorveglianza (analisi video e termo camere).

-5- Accettazione del Committente del LDP con formalizzazione della richiesta di procedere nella progettazione. Questa fase permetterà di terminare la fase progettuale del sistema di sicurezza e di condividerla con il Committente per la relativa approvazione. La fase finale del processo di progettazione è la formalizzazione di una offerta tecnico economica.

-6- A seguito della accettazione dell’offerta tecnico economica da parte del Committente, il Fornitore dell’impianto potrà pianificare: sopralluogo operativo con eventuale revisione del progetto preliminare, approvvigionamento materiali, destinare le risorse operative e iniziare la installazione dell’impianto I&HAS.

-7- Al termine dell’installazione, configurazione e verifica funzionale dell’impianto, l’impianto verrà consegnato al Committente con prove funzionali e corredato della documentazione impianto. Da questo momento inizia un periodo di prova (la cui durata è da concordare con il Cliente ed è influenzato anche dalle specificità dell’impianto).

-8- Terminato positivamente il periodo di prova l’impianto entra in esercizio operativo e inizia il ciclo di “vita” in cui va sottoposto a manutenzione. I servizi di manutenzione potranno essere svolti anche da un Fornitore diverso rispetto a chi ha eseguito l’installazione, questa è una scelta che rimane nelle decisioni del Committente.

La nuova norma CEI 79-3 24 precisa inoltre, tramite un allegato specifico (.Allegato K) le competenze sia organizzative che professionali  in merito alle persone e alle aziende che operano nel settore della realizzazione di impianti sicurezza.

La norma appena entrata in vigore, con il suo nuovo approccio di valutazione, avrà necessità di essere assimilata da tutti gli attori coinvolti direttamente e indirettamente, richiedendo quindi un notevole impegno, ma, ne sono convinto, rappresenterà un elemento di crescita e qualificazione per il nostro settore.

Andrea Dommi

A4 Sicurezza srl

Fucecchio e sicurezza: la proposta di Marco Cordone per la vigilanza privata sull’esempio di Ravenna

La recente proposta di Marco Cordone, Segretario Comunale della Lega a Fucecchio, di valutare un accordo con istituti di vigilanza privata per contrastare l’aumento della criminalità nel territorio, trova riscontro in iniziative analoghe già attuate in altre realtà italiane. Un esempio significativo proviene da Ravenna, dove, a seguito di un furto avvenuto al Pala De André durante una partita di volley di Serie A2 tra la Consar Ravenna e la formazione calabrese di Palmi, la società sportiva ha deciso di dotarsi di un servizio di sorveglianza e sicurezza per prevenire futuri episodi criminosi.

Questa scelta evidenzia come l’implementazione di servizi di vigilanza privata possa rappresentare una risposta efficace e immediata alle crescenti esigenze di sicurezza. La collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati del settore della sicurezza permette di rafforzare il presidio sul territorio, garantendo una maggiore protezione per cittadini e attività economiche.

Nel contesto di Fucecchio, caratterizzato da un incremento di episodi delinquenziali, l’adozione di misure simili potrebbe contribuire a prevenire crimini e a migliorare la percezione di sicurezza tra i residenti. L’esperienza di Ravenna dimostra che tali iniziative non solo fungono da deterrente per i malintenzionati, ma offrono anche una risposta concreta e tempestiva alle problematiche legate alla sicurezza urbana.

È dunque auspicabile che l’amministrazione comunale di Fucecchio prenda in seria considerazione la proposta avanzata da Marco Cordone, valutando la possibilità di instaurare collaborazioni con istituti di vigilanza privata. Tali partnership possono rappresentare un valido strumento per garantire un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

https://www.gonews.it/2025/02/01/sicurezza-cordone-lega-delinquenza-sempre-piu-aggressiva-a-fucecchio-valutare-accordo-con-vigilanza-privata

Direttiva (UE) 2022/2557 CER sulla resilienza dei soggetti critici: implicazioni per le imprese di sicurezza privata

La Direttiva (UE) 2022/2557 CER del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, adottata il 14 dicembre 2022, rappresenta un significativo avanzamento nel quadro normativo europeo per garantire la resilienza dei soggetti critici, ovvero quegli enti pubblici e privati che erogano servizi essenziali per il funzionamento delle società e delle economie moderne. L’Italia ha recepito questa Direttiva attraverso il Decreto Legislativo 134/2024, che mira a rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche e a garantire la continuità operativa in caso di minacce fisiche, naturali o antropiche.

Il Decreto Legislativo 134/2024 definisce una serie di obblighi e misure che i soggetti critici e le autorità competenti devono adottare per migliorare la loro resilienza. Tra questi, spiccano

  • la predisposizione di strategie nazionali,
  • l’istituzione di un Comitato Interministeriale per la Resilienza (CIR) e
  • l’adozione di strumenti di valutazione del rischio a livello nazionale e settoriale.

Questi elementi costituiscono il fulcro dell’adattamento italiano alla Direttiva CER (Critical Entities Resilience), evidenziando un impegno verso un approccio integrato e coordinato alla protezione delle infrastrutture critiche.

La Direttiva si inserisce in un contesto più ampio di regolamentazione europea, integrandosi con la Direttiva (UE) NIS2 2022/20025, focalizzata sulla cybersicurezza, e con il Regolamento Delegato (UE) 2023/2450, che stabilisce un elenco di servizi essenziali per i soggetti critici. Mentre la Direttiva CER si concentra sulla resilienza fisica e operativa dei soggetti critici, la NIS2 si occupa della sicurezza dei sistemi informatici che supportano tali entità. Questo approccio integrato riflette l’interdipendenza tra sicurezza fisica e digitale, evidenziata da crescenti minacce ibride e transfrontaliere.

Il Regolamento Delegato (UE) 2023/2450 integra la Direttiva CER, stabilendo un elenco non esaustivo di servizi essenziali che gli Stati membri possono utilizzare per identificare i soggetti critici. Tale elenco aiuta a uniformare le metodologie di valutazione del rischio e a garantire una maggiore coerenza nell’attuazione delle norme in tutta l’Unione Europea.

Direttiva CER e i soggetti critici: definizione e settori 

La Direttiva CER identifica come soggetti critici quegli enti che, attraverso infrastrutture o processi operativi, garantiscono la fornitura di servizi essenziali. Questi servizi includono:

  • Energia: produzione, distribuzione e gestione di energia elettrica, gas e petrolio.
  • Trasporti: sistemi ferroviari, aeroportuali, portuali e stradali.
  • Sanità: ospedali e centri di ricerca medica.
  • Finanza: infrastrutture di pagamento e mercati finanziari.
  • Infrastrutture digitali: data centers, reti di comunicazione e fornitori di servizi internet.
  • Acqua: gestione delle risorse idriche e dei sistemi di trattamento delle acque reflue.
  • Produzione alimentare: trasformazione e distribuzione industriale di alimenti.

L’Italia ha adottato un approccio basato sul rischio per identificare tali soggetti critici, considerando l’impatto potenziale derivante da incidenti o interruzioni, il numero di utenti coinvolti, le conseguenze economiche e ambientali e la disponibilità di alternative.

Obiettivi principali della Direttiva (UE) 2022/2557 CER e del Dlgs 134/2024

La Direttiva CER e il relativo Decreto Legislativo 134/2024 pongono come obiettivi principali:

  1. identificazione dei soggetti critici. Gli Stati membri devono identificare i soggetti critici nei settori chiave come energia, trasporti, sanità, finanza, acqua e infrastrutture digitali. Il Dlgs 134/2024 stabilisce criteri specifici per l’identificazione in Italia, coinvolgendo autorità centrali e regionali;
  2. valutazione del rischio. I soggetti critici devono effettuare valutazioni regolari dei rischi fisici ed informatici, considerando minacce naturali, accidentali ed intenzionali. Il decreto legislativo introduce linee guida dettagliate per uniformare questo processo sul territorio nazionale;
  3. piani di resilienza. Ogni soggetto critico è tenuto a sviluppare e implementare piani di resilienza per prevenire, gestire e rispondere a potenziali crisi. Il Dlgs 134/2024 specifica requisiti minimi e tempistiche per l’adozione di tali piani;
  4. cooperazione e comunicazione. La normativa promuove una stretta collaborazione tra autorità nazionali, soggetti critici e imprese private. In Italia, il decreto prevede la creazione di piattaforme di condivisione delle informazioni e l’organizzazione di esercitazioni congiunte.

Opportunità per le imprese di sicurezza privata

La Direttiva CER, ed il Dlgs 134/2004, che introducono nel nostro ordinamento concetti e metodologie ben conosciuti a chi di sicurezza si occupa, come ad esempio l’analisi del rischio, la business continuity, i piani di resilienza, offrono, a mio avviso, grandi e significative opportunità di sviluppo sia a professionisti quali i security managers, sia alle imprese di sicurezza, che potranno beneficiare di una importante espansione del mercato. Le norme di cui parliamo, per essere applicate in maniera costruttiva e non semplicemente burocratica, esigono un cambiamento di approccio culturale nei confronti del rischio e della protezione, cambiamento che coinvolgerà molteplici aspetti quali la formazione, che dovrà puntare su tecnologie e procedure. Ad esempio, gli operatori che lavorano in infrastrutture critiche dovranno essere addestrati a gestire sia minacce fisiche che informatiche, garantendo una risposta coordinata in situazioni di emergenza. Dovranno anche essere adottate tecnologie avanzate, quali quelle che si avvalgono dell’AI, cosa che stimolerà innovazione e sviluppo per migliorare l’efficienza e la precisione dei servizi di sicurezza. E ancora, le imprese di sicurezza potranno offrire servizi di consulenza specializzata ai soggetti critici, per aiutarli a sviluppare strategie di resilienza personalizzate. Questo include l’elaborazione di piani di gestione del rischio e la formazione dei dipendenti dei soggetti critici, aumentando così il valore percepito dei servizi di sicurezza offerti. Inoltre dovranno essere sviluppati sistemi di protezione integrata, che gestiscano non solamente la protezione fisica da eventi dolosi, ma anche la prevenzione ed il contenimento dei rischi da eventi accidentali. Infine, l’applicazione della normativa per la resilienza dei soggetti critici porterà ad una più stretta collaborazione fra pubblica amministrazione e soggetti economici privati, https://www.snewsonline.com/assiv-sicurezza-urbana-intensificare-collaborazione-gpg-forze-ordine/favorendo quell’integrazione pubblico – privato, che rappresenta e rappresenterà un ulteriore fattore di crescita e qualificazione per il nostro comparto.

Conclusioni

In definitiva, penso che l’attuazione della Direttiva (UE) 2022/2557 CER e del Dlgs 134/2024 rappresenti sia una sfida che una opportunità per le imprese di sicurezza privata, che potranno contribuire, in modo organico e multidisciplinare alla resilienza nazionale, rafforzando nel contempo la propria posizione competitiva in un mercato sempre più interconnesso. Certo, la regolamentazione di settore dovrà seguire con duttilità le nuove esigenze, favorendo con le opportune modifiche la possibilità, per le aziende di sicurezza, di sviluppare appieno le potenzialità già presenti in modo da poter svolgere, all’interno di una cornice normativa chiara ed adeguata, gli innumerevoli compiti che il progetto di resilienza nazionale richiede. Ma questo, come sappiamo, rappresenta un altro capitolo delle necessità del comparto.

Maria Cristina Urbano – 3 Febbraio 2025

#Assiv#Cybersecurity#Intelligenza Artificiale #Normative #Sicurezza Pubblica #Vigilanza

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