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Agenzia delle Entrate sul Welfare: Tassate le indennità obsolete convertite in benefits

Agenzia delle Entrate – Risposta n. 195/2025

Con la risposta n. 195/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sulla tassazione di alcune indennità ritenute obsolete in ambito contrattuale e quindi sostituite dal datore di lavoro, tramite accordi sindacali, con prestazioni di welfare aziendale.

Nel caso affrontato dall’ Agenzia, una società ha previsto, in attuazione di una clausola contenuta nel nuovo contratto collettivo nazionale applicato in azienda, la soppressione dal 2025 di alcune indennità ritenute obsolete. Ai dipendenti già percettori è stata offerta la possibilità di convertirle in prestazioni di welfare aziendale, beneficiando di un incremento percentuale dell’importo.

Secondo la ricostruzione dell’ istante, la previsione contrattuale, essendo destinata solo a coloro che percepivano tali indennità, consente l’ individuazione di una categoria omogenea di lavoratori come richiesto dalla normativa che disciplina la concorrenza o non alla formazione del reddito di lavoro dipendente di beni, opere, servizi, prestazioni o rimborsi percepiti in relazione al rapporto di lavoro. L’ istante ritiene, dunque, che le prestazioni di welfare, frutto della conversione , non assumerebbero una connotazione strettamente reddituale in quanto utilità ulteriori accordate in sede sindacale.

Di diverso avviso l’ Agenzia che in risposta alla richiesta di parere evidenzia come l’accoro sindacale, più che consentire l’accesso a prestazioni di welfare in favore della generalità dei dipendenti, mira a sostituire voci imponibili della retribuzione. Ciò trova conferma nel fatto che, ai dipendenti che non hanno espresso la propria preferenza per la corresponsione delle indennità obsolete sotto forma di welfare aziendale, verrà erogata in loro sostituzione una somma pari al 100 % del valore medio percepito negli ultimi 5 anni.  

L’ Agenza conclude evidenziando come questi meccanismi contrattuali costituiscano un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro, in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività della tassazione.  

La quota di retribuzione relativa ad indennità soppresse, convertite su scelta del dipendente interessato in prestazioni di welfare, non può fruire del regime di esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, di cui all’ art. 51, commi 2 e 3, del  TUIR, in quanto la conversione tra remunerazione monetaria e benefits è al di fuori delle condizioni fissate dalla Legge di Stabilità 2016,  ossia :   

·       ­ le somme devono costituire premi di risultato o utili riconducibili al regime agevolato ( art. 1, comma 182, della legge di Stabilità per il 2016);

·       ­ la contrattazione di secondo livello deve riconoscere al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’ art. 51 del TUIR. 

WST Law & Tax – Lavorosi.it

Agenzia delle Entrate: Sulla corretta tassazione delle misure compensative del TFR

Agenzia delle Entrate – Risposta 198/2025

Con la risposta n. 198/2025 , l’ Agenzia delle Entrate conferma che le somme erogate una tantum, in conseguenza di una modifica regolamentare del trattamento previdenziale riservato ai dipendenti, possono fruire del regime fiscale a tassazione separata in quanto considerate equipollenti al TFR.

Nel caso esaminato l’istante  rappresenta di aver sottoscritto un nuovo Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale e di aver previsto un nuovo regime previdenziale che prevede un diverso trattamento di fine rapporto denominato Indennità di fine rapporto (IFR).

Il nuovo regime stabilisce che, in sede di corresponsione delle spettanze di fine rapporto, ai dipendenti in servizio alla data del 7 aprile 2020 che optino per uno dei regimi previsti (vale a dire IFR, TFR + fondo di previdenza complementare o solo TFR), l’Istante dovrà corrispondere misure compensative relative al periodo 1° gennaio 2020 31 dicembre 2024 volte a neutralizzare gli effetti della modifica del sistema previdenziale.

Tali misure compensative – secondo l’ istante – essendo corrisposte unitamente alle spettanze di fine rapporto rientrano nel campo di applicazione dell’art. 17 del TUIR e quindi possono fruire del regime della tassazione separata. con l’applicazione dell criterio della media aritmetica basata sul numero di anni di maturazione ai sensi dell’ art. 19, comma 2-bis del TUIR.

Tenuto conto delle finalità e delle modalità di determinazione delle misure compensative, l’Agenzia delle Entrate è concorde con quanto sostenuto dall’istante.

A tal fine richiama il testo dell’art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR secondo cui sono soggette a tassazione separata il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente.

L’ Amministrazione , altresì, precisa che l’equipollenza non può che corrispondere al ”equivalenza”, con la conseguenza che vi rientrano senza esclusioni tutte le indennità che vengono corrisposte ”in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (ex art. 2120, primo comma).

Pertanto – conclude l’Agenzia – le somme compensative, riconducibili ad un’ipotesi di cessazione del rapporto previdenziale anche se non sempre contestuale alla cessazione del rapporto di lavoro, sono legittimamente assoggettabili a tassazione separata anche se erogate in costanza di rapporto di lavoro, in quanto strettamente connesse alla maturazione di un trattamento di fine servizio.

Nel caso di specie, la qualifica delle somme compensative come indennità equipollenti trova la sua giustificazione nel fatto che : 

• sono corrisposte una tantum e una sola volta nel corso del rapporto, in connessione con un mutamento normativo dell’assetto previdenziale;

• sono commisurate alla durata del servizio prestato nel periodo 2020–2024;

• hanno una funzione sostitutiva, finalizzata a colmare la perdita derivante dal passaggio da un regime previdenziale ad un altro ;

• sono stabilite da una delibera regolamentare.

Consulta dei Servizi: Aperto il tavolo tecnico del MIT sulla revisione dei prezzi nei contratti di servizi

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Si è aperto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Tavolo tecnico dedicato alla revisione dei prezzi nei contratti di servizi, alla presenza del Vice Ministro Edoardo Rixi.

L’iniziativa, promossa dalla Consulta dei Servizi, risponde alla necessità di garantire equilibrio contrattuale e corretta applicazione delle clausole di revisione dei prezzi previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 60).

ASSIV, membro della Consulta dei Servizi, partecipa ai lavori per tutelare il comparto della vigilanza privata, settore ad alta intensità di manodopera, contribuendo a definire indirizzi operativi che salvaguardino imprese, lavoratrici e lavoratori, oltre alle stazioni appaltanti.

La notizia è stata ripresa oggi da Il Sole 24 Ore, che ha sottolineato l’appello urgente della Consulta dei Servizi per una revisione delle soglie, proponendo di abbassare l’attuale limite dal 5% al 3%, così da tutelare imprese, occupazione e qualità dei servizi.

Contratti collettivi e retribuzioni contrattuali (II trimestre 2025)

Alla fine di giugno 2025, i 44 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 56,3% dei dipendenti – circa 7,4 milioni – e corrispondono al 54,0% del monte retributivo complessivo.

Nel corso del secondo trimestre 2025 sono stati recepiti dieci contratti: cinque nel settore industriale, due nei servizi privati e tre nella pubblica amministrazione.

A fine giugno 2025, i contratti in attesa di rinnovo sono 31 e coinvolgono circa 5,7 milioni di dipendenti, il 43,7% del totale.

Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto, tra giugno 2024 e giugno 2025, è passato da 27,3 a 24,9 mesi; per il totale dei dipendenti aumenta da 9,8 a 10,9 mesi.

La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-giugno 2025 è cresciuta del 3,5% rispetto allo stesso periodo del 2024.

L’indice delle retribuzioni contrattuali orarie a giugno 2025 segna un aumento dello 0,5% rispetto al mese precedente e del 2,7% rispetto a giugno 2024; l’aumento tendenziale è stato del 2,3% per i dipendenti dell’industria, del 2,7% per quelli dei servizi privati e del 2,9% per i lavoratori della pubblica amministrazione.

I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono: ministeri  (+6,9%), militari-difesa e energia elettrica (+6,7%) e forze dell’ordine (+5,8%). L’incremento è invece nullo per farmacie private e telecomunicazioni.

Il commento

L’attività negoziale nel secondo trimestre del 2025 è risultata particolarmente intensa facendo registrare il recepimento di dieci accordi. Nel settore privato, alla fine di giugno, poco meno di tre dipendenti su dieci sono in attesa del rinnovo del CCNL, mentre nel settore pubblico tutti i dipendenti risultano in attesa di rinnovo, in quanto gli accordi siglati sono relativi al triennio 2022-2024.

L’andamento tendenziale delle retribuzioni contrattuali si è confermato robusto, ma in rallentamento rispetto al precedente trimestre; la decelerazione osservata per il settore privato non è stata compensata dall’accelerazione registrata per la pubblica amministrazione. Le retribuzioni contrattuali in termini reali a giugno 2025 restano ancora al di sotto di circa il 9% dei livelli di gennaio 2021.

Qui il testo integrale e la nota metodologica

Fonte: ISTAT