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Inps: Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Inps: Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

INPS, Messaggio 1667 del 23 aprile 2021: Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi

Con il messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021 sono state illustrate le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in merito alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis).

Con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15, rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il citato messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021 non apporta modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con la norma in esame, infine, il legislatore non ha provveduto ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti per le tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Alla luce delle suddette modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, si forniscono, con il presente messaggio, istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

“Riaperture”: il testo del nuovo decreto legge

“Riaperture”: il testo del nuovo decreto legge

Pubblichiamo il testo del DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Assiv, Crescini: Innovazione dei Servizi tema focale della neo Commissione

Assiv, Crescini: Innovazione dei Servizi tema focale della neo Commissione

La “Commissione per l’Innovazione” costituita da Assiv, vede come componenti Dario La Ferla, Consigliere Delegato di Sorveglianza Italiana, Francesco Crescini, Direttore Generale di VCB Securitas, Andrea Forte, Direttore Operativo di Forte Secur Group ed Elena Merlo, Consigliere Delegato di IVNG.

Dopo aver incontrato La Ferla, S News incontra Francesco Crescini.

Francesco Crescini, VCB Securitas

Dottor Crescini, finalità della Commissione è elaborare progetti di carattere innovativo per la promozione del comparto Sicurezza Privata. Per innovazione dunque, non intendete solo quella tecnologica, corretto?

È consueto e forse scontato associare il termine innovazione alla sfera tecnologica, ma quando caliamo tali concetti in ambito vigilanza scopriamo che è attuale l’innovazione dei servizi e nello specifico lo sviluppo del monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza intelligente, l’incalzante crescita del mondo smart alarm, la cyber e travel security ed infine la risk analysis, ormai decisiva all’interno del nostro settore.

Se pensiamo all’innovazione dei servizi, sono questi i temi preponderanti affrontati ogni giorno dagli imprenditori della Sicurezza Privata, ma allargando il perimetro possiamo notare che ci sono altre possibilità di innovazione per il comparto della Vigilanza, che si tradurranno in nuove opportunità di business.

A quali si riferisce, nello specifico?

Penso all’ampliamento dei servizi sussidiari, in aggiunta a quelli già consolidati (attività di sicurezza in stazioni, porti ed aeroporti e sui mezzi pubblici) che potrebbero essere estesi, come già consuetudine in altri Stati, a strutture penitenziarie, ai servizi per la tutela della persona fisica, ai servizi di sicurezza all’estero per accompagnare grandi committenti. Per rendere realtà tali servizi sarà necessaria una auspicata innovazione normativa che ne definisca fattibilità, modalità e standard qualitativi. Le aziende del settore hanno già dimostrato, con l’adeguamento al D.M. 269/2010, grande capacità di adattamento e sono certo che nuove norme saranno colte come occasione di miglioramento continuo.

L’innovazione dei servizi porterà gli Istituti di Vigilanza, oggi sempre più Aziende di Sicurezza, ad un cambiamento marcato dei propri processi gestionali in una direzione 4.0, tema tipicamente associato all’industria ma che ben si sposa anche con il nostro settore, nel momento in cui lo consideriamo come industria della sicurezza. Le nostre aziende sono pervase dalla digitalizzazione di tutti i processi, dalla certificazione elettronica dei servizi svolti e dal rapporto sempre più digitale con la clientela. Tutto questo è accompagnato da una professionalizzazione delle persone operanti nel settore.

Infine, ma non per ultimo, possiamo parlare anche di innovazione nell’approccio: degli imprenditori verso le proprie aziende, dei datori di lavori verso i dipendenti, dei committenti privati e non verso un comparto importante ma ancora stereotipato. Comunicare tutto questo e presentarsi alle istituzioni ed al mercato forti di competenze e professionalità, tecnologia e serietà sarà la svolta che rivoluzionerà davvero il nostro settore.

a cura di Monica Bertolo

Leggi l’articolo su S News

Decreto “riaperture”

Italian Prime Minister, Mario Draghi, attends a press conference on plan to fight Coronavirus Covid-19 pandemic, Rome, Italy, 08 April 2021. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Decreto “riaperture”

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Il testo delinea il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Di seguito le principali previsioni.

Certificazioni verdi

Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo.

Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea.

Zone gialle 

Le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti

Dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della “certificazione verde”, sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa. 

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all’interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa. 

Scuola e università

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.). 

Nella zona rossa, l’attività didattica in presenza è garantita fino a un massimo del 75 per cento degli studenti ed è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Nelle zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino al 100 per cento. 

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno. 

Bar e ristoranti

Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all’aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. In relazione all’andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all’aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts e delle linee guida. 

Competizioni ed eventi sportivi

A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. E’ possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. 

Sport di squadra, piscine, palestre

Dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all’aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

Fiere, convegni e congressi

Dal 15 giugno in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dal 1° luglio 2021, dei convegni e dei congressi. E’ consentito, inoltre, svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Centri termali e parchi tematici e di divertimento

Dal 1° luglio 2021 sono consentite in zona gialla le attività dei centri termali e quelle dei parchi tematici e di divertimento. 

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri