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Convenzione FASIV – Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision

Tutti gli iscritti FASIV possono beneficiare della convenzione con Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision.

Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision riservano delle condizioni agevolate e dei servizi esclusivi in favore di tutti gli iscritti FASIV e loro familiari in tutti i punti vendita delle due insegne.

Sotto potete trovare gli sconti dedicati:

  • Occhiali da Vista e da Sole completi di lenti graduate: Sconto 30%
  • In caso di promozioni in corso si applicheranno i seguenti sconti aggiuntivi: Occhiali da Vista e da Sole completi di lenti monofocali: sconto € 20 / Occhiali da Vista e da Sole completi di lenti multifocali: sconto € 50
  • Lenti da vista graduate (senza montatura): Sconto 30%
  • Occhiali da Sole: Sconto 20%
  • Lenti a contatto: Sconto 50% sulla seconda confezione acquistata
  • Colliri e Soluzioni (compreso spray antifog): Sconto 10%

Inoltre, all’interno dei punti vendita Salmoiraghi & Viganò e Grand Vision, ed anch’esse soggette agli sconti sopraelencati, è possibile acquistare anche le lenti Transitions® GEN S™, la nuova lente intelligente alla luce, nella categoria fotocromatica da chiare a scure. Transitions® GEN S™ è disponibile in 8 colori esclusivi, incluso il nuovo Transitions® GEN S™ Ruby.

Anche per questa tipologia di lenti, come per le altre, saranno validi gli sconti esclusivi dedicati in quanto iscritti a FASIV, cumulabili con le altre promo in corso.

È, INOLTRE, ATTIVO IL BONUS PREVENZIONE: (solo nei negozi Salmoiraghi & Viganò): Consiste nell’erogazione di uno sconto pari al costo della visita oculistica fino ad un massimo di 100 euro sull’acquisto di un occhiale da vista o da sole graduato che comporti una spesa minima di 300€ pre-sconto; tale sconto è cumulabile con altre promozioni in corso nel punto vendita; Attivo per tutti gli iscritti FASIV ed i loro familiari.

Pavia, il 16 aprile parte l’Operazione Primavera con il piano sicurezza in città

Misure preventive adottate per favorire l’equilibrio tra aggregazioni giovanili e tranquillità pubblica, anche nelle ore notturne

Pianificata in prefettura, durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’Operazione Primavera, al via dal 16 aprile. 

L’iniziativa mira a promuovere comportamenti corretti, evitando situazioni come schiamazzi o atti di vandalismo, per favorire la sicurezza nelle zone della città più frequentate dalla movida, dai giovani e dai clienti di bar e locali.

La presenza delle Forze di polizia si concentrerà nel centro storico, nelle zone della stazione, autostazione e Minerva, con pattuglie a piedi il mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 15 allo 18, e nel centro cittadino con pattuglie motorizzate dalle 22 alle 2. Saranno sorvegliate anche le principali vie della città, con particolare attenzione ai luoghi di passaggio di cittadini e pendolari.

La prefettura ha disposto la prosecuzione di controlli intensivi ad “alto impatto” nel capoluogo e in provincia. Nell’ultimo anno, a Pavia, dodici operazioni interforze hanno portato a controllare 813 persone (di cui 120 con precedenti), 167 veicoli e 33 locali pubblici, con 17 sanzioni per violazioni amministrative o fiscali e due sospensioni di licenze per pubblici esercizi.

Fonte: Ministero dell’Interno

Periodo di prova: i contratti possono solo ridurre la sua durata. Le indicazioni del Ministero del Lavoro

Negli ultimi anni vi è stata una stratificazione normativa per disciplinare la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.

La direttiva UE 2019/1152, al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle condizioni di lavoro, ha previsto l’obbligo per gli Stati membri di introdurre misure, a carico dei datori di lavoro, per rendere edotti i propri dipendenti riguardo le condizioni applicabili al proprio rapporto di lavoro, tra queste anche la disciplina del periodo di prova con l’introduzione di un principio di ragionevole durata commisurata alla natura e alla durata del rapporto.  

In attuazione della direttiva, è intervenuto il D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104 (cd. Decreto Trasparenza) con l’art. 7, comma 2, il quale, nel fissare la durata massima del periodo di prova in sei mesi salvo una durata inferiore prevista dai contratti collettivi ( comma 1 ), riporta né più né meno quanto previsto dalla direttiva (“Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, il periodo di prova è stabilito in misura proporzionale alla durata del contratto e alle mansioni da svolgere in relazione alla natura dell’impiego. “ ) senza fornire indicazioni sui possibili criteri da applicare per effettuare il riproporzionamento sulla base di tre fattori : durata del rapporto ; mansioni  e natura dell’impiego.

Il principio della proporzionalità della durata del periodo di prova , seppur astrattamente condivisibile, non ha un’univoca applicazione pratica, in quanto soggetto a un margine di interpretazione con conseguenti, e inevitabili, difformità applicative.

Per far fronte a tale incertezza, recentemente è intervenuto il Collegato Lavoro ( art. 13 della Legge 203/2024 ), stabilendo quanto segue :

All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».

Nonostante le intenzioni del Legislatore, però, anche quest’ultima previsione presenta delle criticità, sia in riferimento al rinvio alle “disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva”, sia in riferimento ai periodi minimi e massimi del periodo di prova previsti dal Legislatore. Il Ministero del Lavoro ha quindi tentato di superare tali criticità con la pubblicazione della circolare n. 6 del 27.03.2025 ma le soluzioni interpretative prospettate non convincono in tutto per tutto e alcune rischiano di generare contenzioso.

Limiti minimi e massimi per contratto a termine – Il legislatore ha voluto quantificare il periodo di prova fissandone la durata, ferma restando la possibilità della contrattazione collettiva di introdurre disposizioni più favorevoli ( il legislatore non individua il livello di contrattazione il riferimento è quindi al CCNL  applicato al rapporto ). A ciò si aggiunge l’introduzione di un limite minimo per la prova pari a 2 giorni di effettiva prestazione e dei limiti massimi pari a 15 giorni per i rapporti a termine di durata non superiore a 6 mesi e 30 giorni per quelli compresi fra i 6 e i 12 mesi. In merito il Ministero precisa che i limiti massimi, a differenza di quelli minimi, non possono essere derogati neppure dalla contrattazione collettiva, atteso il principio generale che preclude alla contrattazione di introdurre disposizioni peggiorative delle condizioni di lavoro rispetto la disciplina legale.

L’interpretazione ministeriale non convince tanto più se si considera che nei passaggi successivi la circolare fornisce anche criteri per valutare quali siano le “ disposizioni più favorevoli “. Il Ministero del Lavoro richiama il principio generale del “ favor prestatoris “ secondo cui sarebbe  da privilegiare l’interpretazione che accorda una maggiore tutela al lavoratore, sicchè sarebbe più favorevole una durata ridotta del periodo di prova indistintamente per qualsiasi ruolo, livello e mansione. Ma è la stessa norma del DL Trasparenza a richiamare “ la mansione da svolgere in relazione alla natura dell’impiego” in considerazione che la maggiore durata  ( rispetto ai 15 o 30 giorni ) può corrispondere anche all’ interesse del lavoratore di godere di un intervallo maggiore per dimostrare le proprie capacità, soprattutto quando il lavoro richiede elevate professionalità con competenze specialistiche.

Durata della prova per contratti da 12 a 24 mesi – Tra i chiarimenti forniti dal Ministero, assumono particolare rilievo le indicazioni fornite per definire la durata della prova ne contratti a termine di durata compresa tra i 12 e 24 mesi.  La norma del Collegato Lavoro non ha fornito un limite massimo per tali contratti, lo fa il Ministero precisando che, per tali contratti il periodo di prova deve essere calcolato moltiplicando 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni stabilita per i contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi.

Pertanto, se un contratto a termine ha una durata di 18 mesi, ossia 540 giorni di calendario, il periodo di prova sarà calcolato come segue :

540 giorni / 15 = 36 giorni di prova effettiva

Va ribadito comunque che, nonostante i limiti numerici con riferimento alla durata del periodo di prova dei contratti a tempo determinato, la normativa fa salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. Ciò comporta che nel caso di stipula di un contratto di lavoro, per la corretta individuazione del periodo di prova, sia sempre necessario confrontare le disposizioni del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.

Fonte: Lavorosi.it

Collegato Lavoro : Smart working, le comunicazioni obbligatorie decorrono dall’ inizio effettivo

A partire dal 12 gennaio 2025, i datori di lavoro che intendono collocare i propri lavoratori in smart working devono segnalare l’attivazione della modalità di lavoro agile entro 5 giorni. Diversamente, la circolare n. 6 del 27.03.2025  ha precisato che in caso di cessazione anticipata, il termine dei 5 giorni decorre dalla nuova data dalla quale si interrompe il lavoro agile.   

Il Collegato Lavoro è intervenuto con alcune norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti a termine e in somministrazione, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Tra gli interventi, l’ art. 14 della Legge 13 dicembre 2024, n.203 ( cd. Collegato Lavoro ) ha apportato modifiche al termine per le comunicazioni obbligatorie previsto all’art. 23, c. 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 il quale a stabilisce che “il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile”.

L’obbligo di comunicazione , previsto per l’attivazione della copertura INAIL per i rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali, è stato oggetto di una progressiva semplificazione durante gli anni della pandemia. (Lavoro agile, sicurezza e tutela assicurativa).

L’ ultimo intervento in ordine di tempo è quello risalente al Decreto ministeriale n. 149/2022, attuativo del dall’art. 41-bis del DL 21 giugno 2022, n. 73 ( Decreto semplificazioni ), contenente le previsioni delle modalità di assolvimento dell’obbligo di comunicazione telematica delle informazioni attinenti all’accordo di lavoro agile previsti dall’art. 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81.

Nonostante la semplificazione, restavano alcune incertezze a livello pratico, soprattutto per quanto riguarda la tempistica di invio della comunicazione. Nella prima formulazione della legge n. 81/2017 veniva richiamato l’art. 9-bis del DL n. 510 del 1996 relativo alle comunicazioni obbligatorie per le assunzioni ( UNILAV ), lasciando in sospeso dubbi sulla necessità di inviare la comunicazione entro il giorno precedente l’inizio della prestazione in modalità agile.

In merito si era venuto a creare un vero e proprio vuoto normativo al quale il Ministero del Lavoro, nel corso del 2022, aveva tentato di rimediare con una serie di comunicati e faq pubblicati sul proprio sito istituzionale, per fornire indicazioni prive però di un effettivo valore legale.

Sul tema, come noto, è intervenuto al termine del 2024 il Collegato Lavoro dando così un riscontro normativo a prassi ormai consolidate.

Con la circolare 27.03.2025, n. 6   il Ministero del Lavoro ha voluto fare il punto sulle novità introdotte ricordando che, ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, l’accordo individuale tra le parti deve essere stipulato in forma scritta.  

Il Ministero precisa che il termine per la comunicazione al Ministero non decorre , però, dalla data dell’accordo bensì da quello dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile. Per meglio chiarire il decorso del termine, vengono forniti una serie di esempi :

1.       Per la stipula dell’accordo : I cinque giorni decorrono dall’effettivo inizio della prestazione che normalmente differisce dalla data di stipula dell’accordo ;  

2.       Per la proroga o modifica dell’accordo : I cinque giorni decorrono dalla conclusione dell’accordo con cui viene disposta la rettifica ;

3.       Per la cessazione anticipata : I cinque giorni decorrono dalla data di cessazione.

Nulla cambia per le modalità di comunicazione che restano quelle disciplinate dal Decreto n. 149/2022. Restano invariate anche le sanzioni previste in via amministrativa dal D.Lgs. n. 276/2003 in caso di omessa o tardiva comunicazione per i datori di lavoro che non rispettano la normativa prevista : da 100 a 500 € per ciascun lavoratore.

Per quanto attiene alla Pubblica Amministrazione, considerato  che la disciplina del lavoro agile si applica al rapporto di pubblico impiego solo in quanto compatibile, il Ministero del Lavoro ricorda che resta invariato il termine stabilito dall’art. 9-bis del DL n. 510/1996. Pertanto i datori di lavoro pubblici potranno continuare ad effettuare le comunicazioni entro il giorno 20 del mese successivo all’ inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.

Fonte: Lavorosi.it