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Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy

Vaccinazioni sul luogo di lavoro: le indicazioni del Garante privacy

Il Garante per la privacy ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, da oggi disponibile sul sito dell’Autorità.

Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.

Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.

Provvedimento del 13 maggio 2021 – Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali”

Fonte: GPDP

INAIL: pubblicato il documento operativo per le vaccinazioni anti-Covid in azienda

INAIL: Online il documento tecnico operativo per le vaccinazioni anti-Covid in azienda

La nuova pubblicazione, elaborata dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro

ROMA – A poco più di un mese dalla sottoscrizione del protocollo tra istituzioni e parti sociali per l’attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro, è online un nuovo documento tecnico, elaborato dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, che fornisce indicazioni operative per la somministrazione dei vaccini anti-Covid in azienda, utili anche a sciogliere alcuni dubbi emersi nelle ultime settimane.

I piani devono essere inviati alle Asl di riferimento. Il documento ribadisce, innanzitutto, che la vaccinazione anti-Covid in azienda rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che l’intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio. Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l’avvio della vaccinazione degli under 60. I piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate lo scorso 8 aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Criteri quantitativi e qualitativi. Sulla base di specifici quesiti delle Regioni sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi che permetteranno loro di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini. Il criterio quantitativo, privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell’ottica dell’efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentirà l’accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Tale criterio tende a facilitare l’accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischiosità, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l’organizzazione della campagna.

Le attività suddivise in tre macro-gruppi per classe di priorità. Il nuovo documento tecnico fornisce anche alcuni criteri qualitativi utili a definire le priorità, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. I diversi settori di attività, in particolare, sono suddivisi in tre macro-gruppi sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell’Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da Covid-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. Nelle tre tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice Ateco, sono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli operatori sanitari, dell’istruzione, delle forze dell’ordine e della difesa. Le Regioni potranno valutare ulteriormente i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell’analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia.

Nei settori più a rischio oltre 6,8 milioni di lavoratori non immunizzati. Nei 27 settori considerati più a rischio sono impiegati oltre 11 milioni e mezzo di lavoratori. Quelli già vaccinati, in parte o totalmente, sono circa 4,7 milioni, mentre più di 6,8 milioni devono ancora essere immunizzati. Circa due milioni sono impiegati nel commercio al dettaglio, un settore con rischio prioritario soprattutto nell’ambito alimentare e nei centri commerciali. Poco meno di 1,2 milioni lavorano nei servizi di ristorazione, più di 600mila nel trasporto (terrestre, marittimo e aereo), 460mila nei servizi per edifici e paesaggi, settore eterogeneo in parte già vaccinato per l’attività prestata in ambito sanitario e nelle Rsa, e altrettanti nelle industrie alimentari. Come precisato nel documento, l’aggregazione in macro-settori produttivi può comprendere sub-settori a rischio differente, anche in considerazione dell’utilizzo dello smart working e del contatto con il pubblico, e ignorare alcune specificità di contesto rilevate con l’analisi territoriale dei dati epidemiologici.

L’adesione può avvenire singolarmente o in forma aggregata. Nella nuova pubblicazione è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale, al quale possono aderire più imprese. Come previsto dal protocollo dello scorso 6 aprile, infatti, i datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista inoltre la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/aghi) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale.

Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro

Covid-19, sottoscritto il protocollo con le parti sociali per l’attivazione di punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro La somministrazione riguarderà tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in azienda, presso strutture sanitarie private e nei casi previsti in quelle dell’Inail. Aggiornato e rinnovato anche il protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus all’interno delle imprese, che tiene conto dei vari provvedimenti adottati negli ultimi mesi

Vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro, pubblicate le indicazioni ad interim Il documento, elaborato dall’Inail insieme ai Ministeri del Lavoro e della Salute, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e alla struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l’emergenza, chiarisce i requisiti e la procedura da seguire per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori

Fonte: INAIL

Covid-19, nuova Ordinanza del ministro Speranza per contenere la diffusione del virus

Covid-19, nuova Ordinanza del ministro Speranza per contenere la diffusione del virus

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 14 maggio 2021, ha firmato una nuova Ordinanza, in vigore a partire da lunedì 17 maggio, che porta in zona gialla le Regioni Sicilia e Sardegna.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 17 maggio 2021 è la seguente:

  • zona rossa: (nessuna Regione e Provincia autonoma)
  • zona arancione: Valle d’Aosta
  • zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto
  • zona bianca: (nessuna Regione e Provincia autonoma)

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Fonte: Ministero della Salute

Privacy: Convenzione 108: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che ratifica in Italia il Protocollo di modifica

Convenzione 108: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che ratifica in Italia il Protocollo di modifica
Più garanzie e diritti per le persone per affrontare le sfide poste dall’era digitale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio 2021, è stata pubblicata la legge n. 60 del 22 aprile 2021 “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018”.

Con il Protocollo di modifica si propone l’ammodernamento e l’armonizzazione della Convenzione 108, per affrontare al meglio le sfide poste dallo sviluppo tecnologico e dalla globalizzazione dell’informazione in materia di tutela della vita privata, e per rafforzarne l’applicazione.  

Aperta alla firma nel 1981, molto tempo prima dell’era di Internet e delle comunicazioni elettroniche, la “Convenzione del Consiglio d’Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale” (Convenzione 108) aveva come obiettivo la tutela del diritto al rispetto della vita privata ed è l’unico accordo multilaterale giuridicamente vincolante nell’ambito della protezione dei dati personali.

La Convenzione 108 svolge un ruolo fondamentale nel diffondere il “modello europeo di protezione dei dati” a livello mondiale, essendo spesso utilizzata come fonte di ispirazione dai Paesi che intendono adottare nuove normative in materia di rispetto della vita privata o armonizzare quelle già esistenti con gli standard internazionali.

Nel Protocollo di modifica viene definito in maniera più specifica il principio di liceità del trattamento (con particolare riferimento ai requisiti relativi al consenso) e viene ulteriormente rafforzata la protezione delle categorie speciali di dati (che vengono al contempo estese a quelle riconosciute come categorie particolari di dati personali nel diritto dell’Unione).

La convenzione aggiornata prevede, inoltre, ulteriori garanzie per le persone fisiche alle quali si riferiscono i dati personali trattati (in particolare, l’obbligo di valutare il probabile impatto di un’operazione di trattamento dei dati che si intende effettuare, l’obbligo di adottare le opportune misure tecniche e organizzative e l’obbligo di segnalare gravi violazioni dei dati) e consente di rafforzare i loro diritti (in particolare, trasparenza e accesso ai dati).

Sono stati introdotti, poi, nuovi diritti degli interessati:, non essere sottoposti a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato che arrechi un pregiudizio significativo alle persone; opporsi al trattamento e disporre di un ricorso in caso di violazione dei diritti della persona.

La convenzione aggiornata prevede la designazione di una o più Autorità indipendenti incaricate di garantire il rispetto delle disposizioni, con poteri supplementari, come ad esempio quello di emanare decisioni riguardo a violazioni della stessa e di imporre sanzioni amministrative. L’Autorità di controllo per l’Italia è il Garante per la protezione dei dati personali.

Fonte: Autorità Garante Privacy