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Guardie Particolari Giurate e piano Vaccinazione anti SARS- CoV-2

Guardie Particolari Giurate e piano Vaccinazione anti SARS- CoV-2

Le Associazioni datoriali della vigilanza privata scrivono al Ministero della Salute, al Commissario straordinario per l’emergenza Covid 19, all’ISS, all’AIFA e all’Agenas per chiedere l’inserimento nel “Piano Strategico -Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” delle figure professionali delle Guardie Particolari Giurate e degli operatori fiduciari

Le Scriventi Associazioni (ASS.I.V., UNIV, Federsicurezza, ANIVP, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Federlavoro e Servizi, AGCI) rappresentative degli operatori del comparto Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza, reputano doveroso avanzare istanza affinchè venga valutato l’inserimento nel “Piano Strategico -Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” delle figure professionali delle Guardie Particolari Giurate GpG) e degli Operatori fiduciari di sicurezza, come soggetti da sottoporre a vaccinazione in quella che il piano identifica come Fase 2, riferita a: insegnanti, personale scolastico, forze dell’ordine, personale delle carceri e dei luoghi di comunità.

Il piano strategico citato attua infatti una “strategia di tipo adattivo” aperto all’identificazione di ulteriori categorie da sottoporre a vaccinazione.

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Oggi in Italia le Guardie Particolari Giurate sono circa 50.000 soggetti, censiti dalle Prefetture che ne rilasciano il decreto di nomina. Le Guardie Particolari Giurate sono incaricati di un pubblico servizio (art. 138 Tulps) ed esercitano, tra gli altri, servizi di sicurezza sussidiaria-complementare a quelli svolti dalle FF.OO, operando in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, mezzi pubblici, presidi ospedalieri, uffici pubblici (tribunali, musei etc.).

Evidenziamo poi come le Guardie particolari giurate siano gli unici a poter effettuare l’attività di trasporto valori che, per obbligo normativo, costringe più persone all’interno dello stesso autoveicolo blindato.

Vigilanza Privata

Il ruolo delle Guardie Particolari Giurate, nel corso dell’attuale pandemia, è stato peraltro espressamente riconosciuto dal Presidente della Repubblica con l’attribuzione ad una Guardia Giurata addetta ad un servizio di vigilanza presso un presidio ospedaliero dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).

Anche gli operatori fiduciari di sicurezza operano in contesti “a rischio” quali presidi ospedalieri, RSA od in ogni caso presso committenti che erogano servizi pubblici essenziali (quali istituti di credito, supermercati, impianti di produzione di energia, uffici pubblici etc.), molto di frequente sono specificatamente addetti alla rilevazione della temperatura (vedasi alcuni principali vettori di trasporto ferroviario) o al presidio delle attività e procedure connesse al contratto covid.


Ad oggi per gli operatori fiduciari di sicurezza si può fare una semplice stima del numero complessivo, che è da ritenersi prossimo alle 100.000 unità.

Da quanto sopra espresso crediamo pertanto vi siano tutte le motivazioni necessarie al fine di inserire dette categorie professionali tra quelle identificate dal piano strategico per la fase 2.

Ammortizzatori sociali: CIGS per crisi aziendale

Ammortizzatori sociali: CIGS per crisi aziendale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021 il Decreto del 15 dicembre 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla “Determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale”.

In particolare, il provvedimento stabilisce che per l’anno 2020 e, comunque, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all’evento improvviso e imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all’art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e all’art. 1 del DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie viene valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale:

  • anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 94033/2016;
  • con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, previsto dall’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.


Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Covid 19, il Presidente del Consiglio firma il nuovo DPCM in vigore da domani

Covid 19, il Presidente del Consiglio firma il nuovo DPCM in vigore da domani 16 gennaio fino al 5 marzo

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM del 14 gennaio 2021 contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19.

Le disposizioni entrano in vigore domani, 16 gennaio, fino al 5 marzo 2021

In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle nuove misure anti covid in vigore dal 16 gennaio

In Gazzetta Ufficiale il decreto legge sulle nuove misure anti covid in vigore dal 16 gennaio

Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021

Il testo proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020.

Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
  • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree possono comunque essere adottate, con DPCM, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.

In considerazione della necessità di agevolare l’attuazione del piano vaccinale per la prevenzione del contagio da COVID-19, in coerenza con le vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, è istituita, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento. Inoltre, su istanza della Regione o Provincia autonoma interessata, la piattaforma nazionale esegue, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri