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INAIL: Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio

INAIL: Sorveglianza sanitaria eccezionale prorogata al 31 luglio

Prorogati fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
I datori di lavoro pubblici e privati interessati dalla predetta norma possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail tramite l’apposito servizio online.


Fermo restando quanto previsto per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio, l’art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Pertanto, il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), d.lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con i propri medici del lavoro.

Il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive.
Per gli utenti non registrati le credenziali possono essere acquisite tramite:

  • Spid;
  • Inps;
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Inail, con l’invio dell’apposito modulo da inoltrare attraverso i servizi online o da consegnare presso le sedi territoriali Inail.

Nel caso di delega da parte del datore di lavoro, deve essere compilato e inoltrato l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

Una volta inoltrata la richiesta dal datore di lavoro o da un suo delegato, viene individuato il medico della sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.
All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da iva per il pagamento della prestazione effettuata. Con decreto interministeriale del 23 luglio 2020 la tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in € 50,85.

Qui trovi tutte le informazioni sul sito dell’INAIL

Inps: Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Inps: Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

INPS, Messaggio 1667 del 23 aprile 2021: Tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”. Novità introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Chiarimenti operativi

Con il messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021 sono state illustrate le novità introdotte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), in merito alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nei confronti dei lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (comma 1) e di quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie, cosiddetti “fragili” (commi 2 e 2-bis).

Con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15, rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.

Per quanto attiene al limite di durata della tutela previdenziale da parte dell’INPS, si ribadiscono le indicazioni già fornite, da ultimo, con il citato messaggio n. 171/2021, circa il diritto al riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore.

L’articolo 15 del decreto-legge n. 41/2021 non apporta modifiche in merito al riconoscimento della tutela dell’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Con la norma in esame, infine, il legislatore non ha provveduto ulteriori stanziamenti rispetto a quelli già previsti per le tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.

Alla luce delle suddette modifiche normative e delle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti, si forniscono, con il presente messaggio, istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia riconosciuta dall’INPS.

“Riaperture”: il testo del nuovo decreto legge

“Riaperture”: il testo del nuovo decreto legge

Pubblichiamo il testo del DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Assiv, Crescini: Innovazione dei Servizi tema focale della neo Commissione

Assiv, Crescini: Innovazione dei Servizi tema focale della neo Commissione

La “Commissione per l’Innovazione” costituita da Assiv, vede come componenti Dario La Ferla, Consigliere Delegato di Sorveglianza Italiana, Francesco Crescini, Direttore Generale di VCB Securitas, Andrea Forte, Direttore Operativo di Forte Secur Group ed Elena Merlo, Consigliere Delegato di IVNG.

Dopo aver incontrato La Ferla, S News incontra Francesco Crescini.

Francesco Crescini, VCB Securitas

Dottor Crescini, finalità della Commissione è elaborare progetti di carattere innovativo per la promozione del comparto Sicurezza Privata. Per innovazione dunque, non intendete solo quella tecnologica, corretto?

È consueto e forse scontato associare il termine innovazione alla sfera tecnologica, ma quando caliamo tali concetti in ambito vigilanza scopriamo che è attuale l’innovazione dei servizi e nello specifico lo sviluppo del monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza intelligente, l’incalzante crescita del mondo smart alarm, la cyber e travel security ed infine la risk analysis, ormai decisiva all’interno del nostro settore.

Se pensiamo all’innovazione dei servizi, sono questi i temi preponderanti affrontati ogni giorno dagli imprenditori della Sicurezza Privata, ma allargando il perimetro possiamo notare che ci sono altre possibilità di innovazione per il comparto della Vigilanza, che si tradurranno in nuove opportunità di business.

A quali si riferisce, nello specifico?

Penso all’ampliamento dei servizi sussidiari, in aggiunta a quelli già consolidati (attività di sicurezza in stazioni, porti ed aeroporti e sui mezzi pubblici) che potrebbero essere estesi, come già consuetudine in altri Stati, a strutture penitenziarie, ai servizi per la tutela della persona fisica, ai servizi di sicurezza all’estero per accompagnare grandi committenti. Per rendere realtà tali servizi sarà necessaria una auspicata innovazione normativa che ne definisca fattibilità, modalità e standard qualitativi. Le aziende del settore hanno già dimostrato, con l’adeguamento al D.M. 269/2010, grande capacità di adattamento e sono certo che nuove norme saranno colte come occasione di miglioramento continuo.

L’innovazione dei servizi porterà gli Istituti di Vigilanza, oggi sempre più Aziende di Sicurezza, ad un cambiamento marcato dei propri processi gestionali in una direzione 4.0, tema tipicamente associato all’industria ma che ben si sposa anche con il nostro settore, nel momento in cui lo consideriamo come industria della sicurezza. Le nostre aziende sono pervase dalla digitalizzazione di tutti i processi, dalla certificazione elettronica dei servizi svolti e dal rapporto sempre più digitale con la clientela. Tutto questo è accompagnato da una professionalizzazione delle persone operanti nel settore.

Infine, ma non per ultimo, possiamo parlare anche di innovazione nell’approccio: degli imprenditori verso le proprie aziende, dei datori di lavori verso i dipendenti, dei committenti privati e non verso un comparto importante ma ancora stereotipato. Comunicare tutto questo e presentarsi alle istituzioni ed al mercato forti di competenze e professionalità, tecnologia e serietà sarà la svolta che rivoluzionerà davvero il nostro settore.

a cura di Monica Bertolo

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