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Istat: Il mercato del lavoro

Istat: Il mercato del lavoro (4 trimestre 2020)

Nel quarto trimestre 2020 le dinamiche del mercato del lavoro sono ancora influenzate dalle misure di
contenimento dell’emergenza sanitaria. L’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, registra una diminuzione di
-1,5% rispetto al trimestre precedente e di -7,5% rispetto al quarto trimestre 2019; il Pil subisce una contrazione
del -1,9% e del -6,6%, rispettivamente. Il numero di occupati cresce di 54 mila unità (+0,2%) rispetto al trimestre
precedente, per effetto dell’aumento dei dipendenti a tempo indeterminato – in termini assoluti superiore al calo di
quelli a termine – e della lieve crescita degli indipendenti. Contestualmente, si registra una riduzione del numero
di disoccupati (-122 mila) più consistente di quella degli inattivi di 15-64 anni (-10 mila).


In termini tendenziali, l’occupazione è ancora in calo (-414 mila unità, -1,8% rispetto al quarto trimestre 2019),
nonostante i dipendenti a tempo indeterminato aumentino di 98 mila unità (+0,7%); a diminuire sono soprattutto i
dipendenti a termine (-383 mila, -12,3%), ma continuano a calare anche gli indipendenti (-129 mila, -2,4%). La
riduzione interessa sia gli occupati a tempo pieno sia quelli a tempo parziale, tra i quali l’incidenza del part time
involontario raggiunge il 65,2% (+1,3 punti). Diminuiscono i disoccupati (-172 mila, -6,7% rispetto al quarto trimestre
2019), sia in cerca di prima occupazione sia con precedenti esperienze di lavoro, e si intensifica l’aumento del
numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+403 mila, +3,1% in un anno).

Il tasso di occupazione, pari al 58,2%, cresce in termini congiunturali (+0,3 punti rispetto al terzo trimestre 2020), ma è ancora inferiore di -0,8 punti a quello del quarto trimestre 2019. Il tasso di disoccupazione diminuisce, in termini congiunturali e tendenziali, mentre quello di inattività – tra le persone con 15-64 anni – aumenta soprattutto nel confronto con il quarto trimestre 2019.


Dal lato delle imprese, l’adozione di nuove misure di restrizione dell’attività economica nel quarto trimestre 2020
ha rallentato il recupero dell’input di lavoro che aveva caratterizzato il trimestre precedente: la crescita
congiunturale per le posizioni lavorative dipendenti si ferma a +0,3%, sia per la componente a tempo pieno, sia
per quella a tempo parziale. Il numero di posizioni dipendenti è ancora inferiore dell’1,7% a quello del quarto
trimestre 2019, soprattutto per la componente a tempo parziale (-3,4%). La contrazione delle ore lavorate per
dipendente, che diminuiscono del -2,9% su base congiunturale, è più marcata su base tendenziale (-7,4%).
Aumenta il ricorso alla cassa integrazione, che si attesta su 92,5 ore di Cig ogni mille ore lavorate, e il tasso dei
posti vacanti diminuisce di 0,1 punti percentuali su base congiunturale e di 0,3 su base annua. Il costo del lavoro
per unità di lavoro diminuisce dello 0,6% in termini congiunturali, per effetto di un lieve aumento delle retribuzioni
(+0,5%) e di un sostenuto calo degli oneri sociali (-3,5%). In termini tendenziali il costo del lavoro continua a
registrare una lieve crescita (+0,5%), dovuta a un aumento dell’1,5% della componente retributiva – la contrazione
dell’ammontare delle retribuzioni è meno marcata di quella dell’input di lavoro – e a una riduzione del 2,3% degli
oneri; quest’ultimo calo è riconducibile all’adozione delle misure varate nella seconda metà dell’anno 2020, relative
all’esonero dal versamento dei contributi.


La media 2020 è la sintesi delle dinamiche trimestrali del mercato del lavoro, fortemente e diversamente
influenzate dalla pandemia: alla crescita tendenziale dell’occupazione nel primo trimestre, segue il consistente calo
del secondo trimestre che è proseguito, seppur a ritmi meno sostenuti, anche nel terzo e nel quarto trimestre 2020.
In media annua si osserva un calo dell’occupazione senza precedenti (-456 mila, -2,0%), associato alla
diminuizione della disoccupazione e alla forte crescita del numero di inattivi. Inoltre, la diminuzione delle posizioni
dipendenti (-1,7%) e del monte ore lavorate (-13,6%), così come l’aumento del ricorso alla Cig (+139,4 ore ogni
mille lavorate), sono più marcati nel comparto dei servizi rispetto a quello dell’industria

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Fonte: Istat

Sulla obbligatorietà del “comitato” previsto dal protocollo condiviso anti Covid-19

Sulla obbligatorietà del “comitato” previsto dal protocollo condiviso anti Covid-19

di Antonio Tarzia

L’istituzione in azienda di un “comitato aziendale” è ispirata a “favorire” il coinvolgimento di tutti gli “attori della sicurezza” e delle RSA/RLS nella gestione della pandemia. Ed è auspicabile che ciò avvenga attraverso una leale collaborazione di tutti
i soggetti interessati.

Ma nel linguaggio giuridico l’espressione “favorire” non può tradursi in quella di “obbligare”, non sussistendo nel vigente ordinamento un obbligo a contrarre contro la volontà delle parti.

Ove non sia possibile raggiungere l’accordo sulla costituzione del comitato – a causa della inconciliabilità delle contrapposte posizioni – la verifica sulla corretta applicazione delle misure di precauzione adottate dall’impresa per prevenire il contagio negli ambienti di lavoro è comunque garantita alle RSA e del RLS dallo Statuto dei lavoratori e dall’art. 18 del TUSL che obbliga il datore di lavoro a «consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute».

Fonte: ADAPT

COVID-19: smartworking, congedi e bonus baby sitting a disposizione dei genitori lavoratori

COVID-19: smartworking, congedi e bonus baby sitting a disposizione dei genitori lavoratori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena” in vigore dal 13 marzo 2021.

Il provvedimento, che introduce ulteriori restrizioni finalizzate al contenimento della diffusione epidemiologica, prevede misure in favore dei genitori lavoratori dipendenti e precisamente:

  • il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smartworking per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio disposta dalla ASL competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in smartworking, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonchè alla durata della quarantena del figlio. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori con figli con disabilità grave (art. 4, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104) iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;
  • per i periodi di astensione è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione in luogo della retribuzione stessa;
  • in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, qualora la prestazione lavorativa non sia eseguibile in smartworking, di astenersi dal lavoro ma senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con espresso divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Inoltre, il D.L. dispone che i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze  connesse all’emergenza epidemiologica, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, per i figli conviventi minori di 14 anni, possano scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali e secondo le condizioni dettate dal Decreto.

Le modalità operative per accedere ai benefici in questione verranno stabilite dall’INPS.


Per maggiori dettagli, consulta il Decreto.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

Decreto Legge 13 marzo 2021: Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19

Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.
In considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti e in vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, il provvedimento stabilisce misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il testo prevede, tra l’altro, per tutto il periodo indicato:

  • l’applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
  • l’applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
  • la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un’incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

Si prevede, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti e, per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell’ordine e gli operatori sanitari la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le 22.00, restando all’interno della stessa Regione.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri