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Maria Cristina Urbano: cashback, perché la Bce ha ragione

Cashback, perché la Bce ha ragione

Huffington Post – È sulla bocca di tutti in questi giorni, ma in pochi hanno piena consapevolezza di cosa stia accadendo in settori che hanno basato il loro business su un’impostazione opposta. Ma se noi non ce ne siamo del tutto accorti, qualcuno invece che ha un ruolo di rilievo a livello europeo, e in particolare nella BCE, ci ha bacchettato. Sto parlando del cashback e di quanto Yves Mersch, membro uscente del Consiglio Direttivo Bce, ha scritto in una lettera inviata al Ministro Gualtieri, nella quale si afferma che l’iniziativa italiana è “sproporzionata alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti ed in quanto compromette l’obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili”. 

La considerazione obbligata quando si vogliono valutare i benefici derivanti da misure quali il cashback, come già in passato ho avuto modo di ricordare, è che non è stato dimostrato, e non ci sono evidenze in tal senso, che la limitazione all’uso del contante generi un risultato significativo nella lotta all’evasione fiscale, mentre è possibile affermare con assoluta certezza che lo sconsiderato uso di misure restrittive al suo utilizzo ha provocato, e provocherà, una più profonda crisi del settore trasporto e trattamento denaro, che già dovrà ristrutturarsi, anche in termini occupazionali, per far fronte ad una significativa contrazione del volume di affari che si prevede strutturale, dovuta all’incremento dell’uso della moneta elettronica connessa agli acquisti on line, ormai entrati a far parte del “modus consumandi” della popolazione. 

E ancora, il meccanismo del cashback, che strizza l’occhio ai consumatori, incentivando la propensione al consumo per mezzo di un rimborso di denaro sui loro conti correnti (vedremo con che tempi! Ma questo è un altro discorso…), non tiene nella debita considerazione “che la possibilità di pagare in contanti rimane particolarmente importante per taluni gruppi sociali, che, per varie legittime ragioni, preferiscono utilizzare il contante piuttosto che altri strumenti di pagamento. Il contante è altresì generalmente apprezzato come strumento di pagamento in quanto, quale corso legale, è ampiamente accettato, è rapido e agevola il controllo sulla spesa di chi paga, …i pagamenti in contanti agevolano l’inclusione dell’intera popolazione nell’economia consentendo a qualsiasi soggetto di regolare in contanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria.”  

Concetti, quelli espressi da Mersch, che non potevano essere comunicati in modo più chiaro. Ancora una volta abbiamo voluto essere più realisti del re, e ci siamo fatti riprendere, a ragione, su di una misura che non potrà che essere transitoria, di natura populista e non correttamente valutata nel rapporto costi-benefici. Insomma, una misura furbetta che deprime un settore già in crisi e non aiuta ad educare alla legalità fiscale.

Segui il blog del nostro Presidente:

https://m.huffingtonpost.it/entry/cashback-perche-la-bce-ha-ragione_it_5fe09ee4c5b60f8288582ebd?ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc

Ministero della Salute: nuova ordinanza sulla variante inglese del Covid 19

Ministero della Salute: nuova ordinanza sulla variante inglese del Covid 19

Comunicato Stampa – “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato”. Queste le parole del Ministro Speranza che con l’ Ordinanza 20 dicembre 2020 dispone inoltre che chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, anche se asintomatico, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione.  

“La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”, ha dichiarato Speranza che aggiunge: “È indispensabile il massimo coordinamento europeo sulle misure relative alla Gran Bretagna. Solo decisioni uniformi e condivise possono aiutarci a gestire al meglio la situazione fuori dall’emergenza di queste prime ore”. 

L’ordinanza è efficace dal 20 dicembre al 6 gennaio 2021.

Fonte: Ministero della Salute

Nuove restrizioni per le festività: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Natale bis

Nuove restrizioni per le festività: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Natale bis

Pubblichiamo il testo del Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 concernente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” presentato ieri sera in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Con l’atto in parola il Governo ha disposto che:

Salvo quanto disposto dall’art. 1, c. II, del d.l. n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure previste per le cd. zone “rosse” (art. 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020);

nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cd. zone “arancioni” (art. 2, d.P.C.M. 3 dicembre 2020), tuttavia sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia,

durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi,

durante il periodo 24 dicembre – 6 gennaio, restano ferme, per quanto non previsto nel d.l. in parola, le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell’art. 2, c. I, d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020,

la violazione delle misure disposte dal d.l. in parola e di quelle del d.l. n. 158 /2020 viene sanzionata ai sensi dell’art. 4 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, chiusura attività, ecc.), del d.l. n. 19 /2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020.

Sono inoltre previsti contributi a fondo perduto per i ristoratori

 Qui trovi le slide proiettate durante la Conferenza Stampa del Presidente

Covid 19, Regione Veneto: ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020

Regione VenetoOrdinanza n. 169 del 17 dicembre 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

A) Misure relative allo spostamento individuale

1. Spostamenti tra comuni del Veneto

Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’, o per svolgere attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.

Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

2. Servizi alla persona

E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

3. Spostamenti verso ristoranti

I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;

4. Spostamento relativo a minori

Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

5. Spostamento per matrimoni e funerali

E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.

6. Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).

E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

7. Spostamento verso la seconda casa

E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.

8. Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico

Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

9. Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi

Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchè l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

10. Autocertificazione

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020- 10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e da esibire

all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

B) Misure relative al comportamento personale

1. Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

2. L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

C) Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio

1. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

2. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:

a) per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l’accesso a n. 1 cliente per volta;

b) per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l’accesso di n. 1 cliente ogni 20

metri quadri.

3. E’ fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a. nel caso di mercati all’aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche

mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;

b. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento

nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;

c. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

4. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

D) Misure per gli esercizi di ristorazione e simili

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.

2. Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.

3. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

4. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.

5. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

6. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

7. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.