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Rinvio di scadenze in ambito tributario

Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari.

Il testo prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Inoltre, si fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020. Per effetto di tale intervento – fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato – la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021. 

Si differisce, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

Infine, si prevede, in sede di prima applicazione, il rinvio del termine per i versamenti relativi all’imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Fonte: Comunicato Stampa Consiglio dei Ministri

COVID-19: il ruolo dell’RLS nella pandemia e la condotta antisindacale

Punto SicuroCOVID19: il ruolo dell’RLS nella pandemia e la condotta antisindacale

La rilevanza dell’RLS nella fase pandemica, la partecipazione ai Comitati istituiti dal Protocollo, il confronto con gli RLS delle realtà locali e le limitazioni all’esercizio del diritto di critica: due casi giurisprudenziali.

di Anna Guardavilla

I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19

Falling liquidity and profitability of stocks and investments. Recession. Low attractiveness of short-term deposits. Financial crisis. The collapse of the securities market. Money bag, down arrow

Banca d’Italia – I conti economici e finanziari durante la crisi sanitaria del Covid-19

Nel primo semestre del 2020 i redditi primari dei settori privati non finanziari hanno registrato la contrazione più forte degli ultimi venti anni, che è stata solo in parte contrastata dalle misure adottate dalle amministrazioni pubbliche a sostegno del reddito disponibile. La ricostruzione della rete delle transazioni finanziarie tra i settori istituzionali mostra che la Banca d’Italia e il sistema bancario hanno svolto un importante ruolo nella intermediazione finanziaria, registrando una notevole espansione dei bilanci. Il settore finanziario, impiegando la maggiore raccolta di depositi bancari prevalentemente per la sottoscrizione di titoli pubblici, ha inoltre consentito il finanziamento indiretto delle amministrazioni pubbliche da parte dei settori in avanzo finanziario. Tra la fine del 2019 e la fine di giugno 2020, la variazione semestrale del debito pubblico in percentuale del PIL ha raggiunto i valori più alti negli ultimi venti anni considerati.

Fonte: Banca d’Italia

COVID-19: rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi in base al Decreto Agosto

COVID-19: rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi in base al Decreto Agosto

​Con il Messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l’INPS rende ulteriori indicazioni sulla rateizzazione prevista dall’art. 97 del c.d. Decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), convertito con modificazioni in L. 13 ottobre 2020, n. 126, del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi dalla normativa emergenziale.

Preliminarmente, rammenta che il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i contribuenti di eseguire i versamenti dei contributi sospesi beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale: il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020; il restante 50% delle somme dovute tramite una rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021, ferma restando la possibilità di provvedere al pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Il provvedimento fornisce, pertanto, le indicazioni operative relative al versamento del restante 50% delle somme dovute, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

Inoltre, l’Istituto comunica che – stante il perdurare della situazione di emergenza – il  pagamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se versato entro il 31 gennaio 2021.

Da ultimo, viene ribadito che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 97 del Decreto Agosto, con applicazione degli interessi legali sull’importo residuo.

Per tutti i dettagli, consulta il Messaggio.

Fonte: Ministero del Lavoro