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COVID-19: gli aspetti sanitari dell’emergenza e il medico competente

Punto Sicuro – COVID-19: gli aspetti sanitari dell’emergenza e il medico competente

Un contributo che si sofferma su test, tamponi, vaccini e aspetti sanitari della valutazione del rischio di contagio COVID-19: ogni decisione deve avvenire in collaborazione ed essere avvallata in modo documentato dal medico competente. di Rolando Dubini

Fonte: Punto Sicuro

Ministero della Salute: Campania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione

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Ministero della Salute: Campania, Emilia Romagna e Molise in zona arancione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il 19 febbraio 2021 ha firmato, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, una nuova Ordinanza volta a contenere la diffusione dell’epidemia da nuovo coronavirus.

L’ Ordinanza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale sabato 20 febbraio 2021, è entrata in vigore domenica 21 febbraio 2021.

Il nuovo provvedimento dispone il passaggio in area arancione delle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa, a partire dal 21 febbraio 2021 è la seguente:

  • area gialla: Calabria, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto
  • area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria.
  • area rossa: nessuna Regione.

Leggi 

Vedi anche

  • Decreto 30 aprile 2020 – Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020

Consulta:

Consiglio dei Ministri: prorogato al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni

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Consiglio dei Ministri: prorogato al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.


Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.

Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri

L’INPS sulla cd Decontribuzione Sud

L’INPS sulla Decontribuzione Sud

INPS – Messaggio n. 728 del 19 febbraio 2021: “Esonero di cui all’articolo 27 del D.L. n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. Decreto n. 876/2021 REG.PROV.CAU. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)”

L’articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, riconosce ai datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate, un esonero dal versamento dei contributi (c.d. Decontribuzione Sud), pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei
premi e dei contributi spettanti all’INAIL, per il periodo 1° ottobre 2020 – 31 dicembre 2020.

Scarica il Messaggio INPS n. 728 del 19 febbraio 2021