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Inail, Coronavirus – fase 3: ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza in tutta Italia

Coronavirus – fase 3: ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza in tutta Italia. Lavoro agile

Con il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sono previste ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza con decorrenza dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Con il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 sono confermate le misure già adottate con i precedenti decreti sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle altre misure di protezione, sul divieto di assembramento nonché le raccomandazioni sul ricorso al lavoro agile.

Spostamenti

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Servizi di ristorazione e attività commerciali

Restano in vigore le specifiche restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione e per le attività commerciali.
 

Trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale

Per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito, in deroga ai protocolli e alle linee guida vigenti, un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Convegni, congressi ed eventi

Continuano ad essere sospesi i convegni, i congressi e gli eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

Procedure concorsuali

È sospeso anche lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale

Formazione e qualificazione

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza alcuni corsi tra cui quelli di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
 
Sono, altresì, consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
 
Le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svolte.

Sono, inoltre, previste misure specifiche di contenimento del contagio per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata/massima gravità e da un livello di rischio alto.
 
Le disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021


 Fonte: INAIL

DPCM 3 dicembre 2020 “Spostamenti e Natale” in Gazzetta Ufficiale

DPCM 3 dicembre 2020 “Spostamenti e Natale” in Gazzetta Ufficiale

Presentato ieri sera in conferenza stampa dal Presidente Conte, il nuovo DPCM interviene su numerose materie per fronteggiare la pandemia da Covid 19, che vanno dalle feste, agli spostamenti tra regioni, dal rientro in Italia allo shopping, dallo sci alla riapertura delle scuole. Le nuove norme entrano in vigore già da oggi.

Nel testo del decreto è mantenuta la divisione dell’Italia in 3 zone (gialla, arancione e rossa) in base ai famigerati 21 parametri dell’ISS con le relative restrizioni indicate nel DPCM 3 novembre 2020 e l’obbligo della mascherina, nonché tutti i divieti e le raccomandazioni contenuti nei precedenti atti governativi (chiusura ristoranti alle ore 18.00,

Inoltre, per il periodo festivo, al fine di evitare la temuta “terza ondata” della pandemia il governo ha scelto di adottare misure ancora più stringenti.

Spostamenti nel periodo natalizio (dal 21 dicembre al 6 gennaio)

  • Coprifuoco confermato dalle 22 alle 5. A Capodanno coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino.
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; sarà possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);

Rientro in Italia da paesi esteri

I cittadini italiani che si torneranno in Italia dal 21 dicembre al 6 gennaio, dovranno effettuare quarantena obbligatoria. Per i turisti in Italia, invece, quarantena obbligatoria di 10 giorni.

Commercio e attività ristorativa

  • in zona gialla aperti a pranzo, anche il giorno di Natale;
  • in zona rossa e arancione aperti dalle 5 alle 22 solo per l’asporto;
  • sempre consentita la consegna a domicilio;
  • centri commerciali chiusi nei festivi e nei weekend;
  • negozi: dal 4 dicembre a 6 gennaio aperti fino alle 21:00

Scarica qui il testo del DPCM

Punto Sicuro: la gestione delle assenze del lavoratore per Covid 19

La gestione delle assenze del lavoratore per Covid 19

Le principali casistiche con cui si stanno confrontando imprese e lavoratori, in questo periodo di emergenza Coronavirus, e gli oneri in capo alle une e agli altri.

Punto Sicuro

Covid 19, Regione Molise: ordinanza n. 50 del 2 dicembre 2020

Regione Molise – Ordinanza n. 50 del 2 dicembre 2020: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per garantire l’immediata attuazione del piano emergenziale.