Coronavirus – fase 3: ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza in tutta Italia. Lavoro agile

Con il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 sono previste ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza con decorrenza dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Con il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 sono confermate le misure già adottate con i precedenti decreti sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle altre misure di protezione, sul divieto di assembramento nonché le raccomandazioni sul ricorso al lavoro agile.

Spostamenti

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Inoltre, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Servizi di ristorazione e attività commerciali

Restano in vigore le specifiche restrizioni per le attività dei servizi di ristorazione e per le attività commerciali.
 

Trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale

Per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito, in deroga ai protocolli e alle linee guida vigenti, un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Convegni, congressi ed eventi

Continuano ad essere sospesi i convegni, i congressi e gli eventi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza

Procedure concorsuali

È sospeso anche lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché a esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale

Formazione e qualificazione

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Sono consentiti in presenza alcuni corsi tra cui quelli di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività didattico-formative degli istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
 
Sono, altresì, consentiti gli esami di qualifica dei percorsi IeFP (istruzione e formazione professionale) nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
 
Le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche e organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svolte.

Sono, inoltre, previste misure specifiche di contenimento del contagio per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata/massima gravità e da un livello di rischio alto.
 
Le disposizioni del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021


 Fonte: INAIL