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Covid 19, Regione Veneto: ordinanza n. 169 del 17 dicembre 2020

Regione VenetoOrdinanza n. 169 del 17 dicembre 2020: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni

A) Misure relative allo spostamento individuale

1. Spostamenti tra comuni del Veneto

Dal 19 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita’, o per svolgere attivita’ non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l’abitazione.

Lo spostamento verso e da comuni di altre regioni è regolato dalla disciplina statale.

2. Servizi alla persona

E’ sempre possibile lo spostamento fuori comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderia, acconciatura, estetista, ecc.).

3. Spostamenti verso ristoranti

I ristoranti collocati in comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo;

4. Spostamento relativo a minori

Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé. E’ sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori.

5. Spostamento per matrimoni e funerali

E’ sempre possibile lo spostamento tra comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispetto delle linee guida.

6. Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.).

E’ sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti.

7. Spostamento verso la seconda casa

E’ sempre possibile il raggiungimento della seconda casa.

8. Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico

Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il comune di “riferimento” dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l’albergo, seconda casa o simili.

9. Orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi

Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinchè l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14.

10. Autocertificazione

Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020- 10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e da esibire

all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.

B) Misure relative al comportamento personale

1. Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi.

2. L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree. È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro.

C) Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio

1. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

2. In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:

a) per i locali con una superficie fino a 40 metri quadri è consentito l’accesso a n. 1 cliente per volta;

b) per i locali con una superficie superiore a 40 metri quadri è consentito l’accesso di n. 1 cliente ogni 20

metri quadri.

3. E’ fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

a. nel caso di mercati all’aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche

mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;

b. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento

nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;

c. applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

4. Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

D) Misure per gli esercizi di ristorazione e simili

1. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.

2. Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.

3. La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

4. Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro.

5. I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

6. La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

7. La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione

Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione

L’Istat, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Inps, l’Inail e l’Anpal pubblicano oggi sui
rispettivi siti web la Nota trimestrale sulle tendenze dell’occupazione nel terzo trimestre 2020.

Come nei due precedenti trimestri, è presente l’approfondimento sull’andamento dei flussi giornalieri
di assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, al fine di dar conto degli effetti dell’emergenza sanitaria.

QUADRO D’INSIEME

Nel terzo trimestre 2020 l’input di lavoro misurato in termini di Ula (Unità di lavoro equivalenti a tempo pieno)
mostra una sostenuta crescita sotto il profilo congiunturale (+18,3%) ma ancora un calo su base annua
(-4,6%). Tale dinamica è influenzata dal forte recupero congiunturale dei livelli di attività economica, con il Pil
che nel terzo trimestre 2020 ha segnato una crescita congiunturale del 15,9%. Anche l’occupazione risulta in
aumento rispetto al trimestre precedente
e in diminuzione su base annua; il tasso di occupazione
destagionalizzato si attesta al 57,9%
(+0,2 punti in tre mesi).

Fonte: Istat

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Maria Cristina Urbano: una nuova vittoria

Huffington Post, Maria Cristina Urbano: una nuova vittoria

Nel corso dell’iter di approvazione della legge n. 159 del 27 novembre 2020, entrata in vigore il 4 dicembre u.s., che ha convertito il decreto-legge n.125 del 7 ottobre 2020, il Parlamento ha introdotto importanti modifiche all’art. 103: da un lato si è prorogata la validità di “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati […] per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”; dall’altro, con l’inserimento del comma 2-sexies, si è proceduto a sanare la criticità rappresentata dai certificati che erano scaduti dopo il 31 luglio (iniziale data dalla quale, con la precedente impostazione, venivano fatti partire i 90 giorni di proroga), per i quali si presentava un quadro di incertezza di complessa soluzione.

Qual è l’impatto che tutto ciò ha sul nostro comparto? In buona sostanza, la norma ha consentito di sanare la situazione per i titoli di polizia scaduti e non rinnovati alla data del 4 dicembre 2020. Inoltre, la citata norma dispone che tutti i titoli scaduti, e in scadenza fra le date del 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, per ora fissata al 31 gennaio 2021, ma ovviamente suscettibile di proroghe a seconda dell’andamento pandemico, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi a tale data. Tali proroghe non si applicano ai documenti unici di regolarità contributiva (DURC), che continuano a essere assoggettati alla disciplina ordinaria.

ASSIV riscontra con soddisfazione la decisione assunta dal Parlamento, peraltro da noi richiesta a gran voce, quale indifferibile contributo di chiarezza, in una situazione caratterizzata da ben altre difficoltà.

È evidente che, data la rilevanza delle modifiche introdotte, il ministero dell’Interno dovrà diramare a breve una nota esplicativa. Per il momento, tuttavia, ci godiamo i nostri “15 minuti di celebrità”, tanto cari ad Andy Warhol, e rivendichiamo il merito di aver fatto comprendere al legislatore la necessità di dare soluzione a una questione che rischiava di diventare un ulteriore macigno sulle spalle del settore della sicurezza privata.

Segui il blog del nostro Presidente: https://www.huffingtonpost.it/entry/una-nuova-vittoria_it_5fdc683ec5b6102009894bdb?ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc

La demografia d’impresa ai tempi del Covid-19: un approfondimento sui cambi di codice dell’attività

Banca d’Italia. La demografia d’impresa ai tempi del Covid-19: un approfondimento sui cambi di codice dell’attività

È online sul sito della Banca d’Italia la nota “La demografia d’impresa ai tempi del Covid-19: un approfondimento sui cambi di codice dell’attività”, curata da un ricercatore della Banca d’Italia, Alessandro Mistretta.

In questa nota si analizzano le dinamiche demografiche d’impresa in Italia nei primi mesi del 2020, segnati dall’emergenza sanitaria del COVID-19, e si approfondisce il fenomeno del cambio di codice di attività economica nell’ambito della classificazione Ateco da parte delle imprese italiane.

Tale variazione anagrafica assume un significato particolare alla luce del fatto che le sospensioni delle attività economiche disposte dai provvedimenti normativi succedutisi a partire da marzo 2020 sono state definite sulla base del codice Ateco di appartenenza. L’analisi mostra un aumento significativo delle comunicazioni relative al cambio di codice di attività in concomitanza con le misure governative, soprattutto nel settore manifatturiero e nelle regioni del nord.

La fattispecie di variazione che ha subito il maggiore incremento è quella da attività definite come ‘non essenziali’ verso quelle ritenute ‘essenziali’.

Fonte: Banca d’Italia