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Messaggio INPS: Congedo obbligatorio paternità. Termine di decadenza e prescrizione annuale

Con il messaggio del 17.12.2024, n. 4301  l’ INPS fornisce chiarimenti sui termini  di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito T.U. sulla maternità e paternità). 

Quanto al termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale di cui all’articolo 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, previsto per l’indennità di malattia.

L’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Con riferimento al profilo della decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e attesa la ratio legis della misura, anche alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, quale forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.  

Scarica il messaggio INPS 4301/2024

Fonte: INPS

AMBIENTE – Sostenibilità – Pubblicato regolamento UE sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

Pubblicato nella GUUE L del 12 Dicembre 2024 il Regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859

Questo il link al testo del regolamento che introduce un approccio normativo comune per le attività di rating ESG al fine di rafforzarne l’integrità, la trasparenza, la comparabilità ove possibile, la responsabilità, l’affidabilità, la buona governance e l’indipendenza, contribuendo così alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG e all’agenda dell’Unione in materia di finanza sostenibile.

Il regolamento mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing e altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Per maggiori info: Servizio Ambiente di ANIE.

Fonte: Federazione ANIE

“Riforma IRPEF-IRES: Novità sul Regime Impositivo dei Redditi con il D.Lgs. 192/2024”

Il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, recante la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES), attuativo della Legge delega n. 111/2023, è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 294 del 16 dicembre 2024

Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano diverse categorie reddituali dai redditi agrari (art. 1 e 2) ai redditi di lavoro autonomo ( art. 5 e 6 ) sino ai redditi d’impresa (art. da 8 a 14) e ulteriori disposizioni per le operazioni societarie straordinarie (art da 15 a 18).

Per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente gli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo apportano le seguenti modifiche agli artt. 10, c. 1, lett. e-ter) e 51 del TUIR :

1.       Deduzioni contributi assistenza sanitaria integrativa [ art. 3, comma 1, lett. a) e b) punto 1 ] – Il decreto modifica le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali, che dovranno operare secondo il principio di mutualità e solidarietà, oltre ad essere iscritti nell’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi.  Per effetto delle modifiche, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, iscritti all’Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, in conformità a contratti collettivi di cui all’ art. 51, D.Lgs. n. 81/2015 ( o di regolamento aziendale ), per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

2.       Polizze long term care LTC [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 1.2] – La non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro sotto forma di benefits aziendali, anche in forma assicurativa per la copertura dal rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana viene estesa anche ai familiari fiscalmente a carico ex art. 12, comma 2, TUIR.

3.       Determinazione del valore dei fringe benefit [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 2.1] – Il decreto sostituisce il secondo periodo  del art. 51, comma 3 del TUIR il quale stabiliva che il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti era determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. La nuova formulazione prevede invece che, in deroga al comma 1 (che fa riferimento al valore normale), il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.

4.       Aggiornata la soglia di esenzione dei fringe benefits [Art. 3, comma 1, lett b) punto 2.2] – L’ importo soglia di non imponibilità viene aggiornato da lire in euro 258,23.

5.       Indennità o rimborsi spese per trasferte [Art. 3, comma 1, lett. b) punto 3)] – Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono a formare il reddito, a esclusione dei rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, non più, quindi, comprovate da documenti provenienti dal vettore come nella versione ad oggi vigente dell’art. 51, comma 5, TUIR.

In tema di decorrenza delle nuove disposizioni viene precisato che le modifiche si applicano ai componenti di reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025. 

Fonte: Gazzetta UfficialeLavorosi.it

Lavoro – Convertito in legge il nuovo DL Flussi

Pubblicata nella GURI n. 289 del 10 Dicembre 2024 la Legge 9 dicembre 2024, n. 187 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonchè dei relativi procedimenti giurisdizionali”.

Questo il link al testo della legge  e questo al testo del DL coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

Questa la news pubblicata sul sito del MINLavoro.

Fonte: Federazione ANIE