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Va esclusa da gara l’impresa che non applica il contratto lavoro indicato dalla stazione appaltante

Va esclusa dalla gara l’impresa che indica un CCNL le cui componenti fisse della retribuzione globale annua non siano complessivamente pari a quelle del CCNL indicato dalla stazione appaltante

Una stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara l’impresa se il Contratto nazionale di lavoro che questa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del Contratto nazionale indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara.

E’ quanto ha stabilito Anac con parere di precontenzioso n.32, approvato dal Consiglio il 5 febbraio 2025
“L’accertamento dell’equivalenza delle tutele economiche – scrive Anac – presuppone che il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua – retribuzione tabellare annua, indennità di contingenza, EDR, eventuali mensilità aggiuntive e ulteriori indennità previste – previste nel CCNL indicato dall’operatore economico sia almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara o nell’invito”.

Il caso fa riferimento a una richiesta di parere in merito al servizio di manutenzione dei presìdi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio presso l’Università degli Studi di Pavia.
“L’aggiudicazione in favore della Nuova Asac Antincendio s.r.l., non è conforme alla normativa di settore, in quanto il CCNL che l’impresa ha dichiarato di applicare al personale impiegato nell’appalto, non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara. La Stazione appaltante è, pertanto, tenuta ad escludere dalla gara la Nuova Asac Antincendio S.r.l. e ad adottare gli atti consequenziali”.

“Le suddette disposizioni – continua Anac – mirano a rafforzare la tutela dei lavoratori impiegati nell’appalto. Il secondo comma dell’art. 11 del nuovo Codice Appalti, obbligando le Stazioni appaltanti ad indicare già nel bando di gara il CCNL applicabile, e il successivo comma 3, nella parte in cui onera il concorrente all’indicazione nell’offerta del CCNL applicato al personale impiegato nell’appalto, costituiscono elementi di forte novità rispetto al previgente impianto codicistico e alla giurisprudenza in tema, che non prevedeva simili indicazioni nell’ambito dell’offerta”.

“La formulazione dell’articolo 11, commi 2, 3 e 4, segna, dunque, un cambiamento radicale nell’approccio alla tematica della tutela del lavoro: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante nel bando di gara assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione”.

“L’Autorità ha ritenuto che la dichiarazione di equivalenza deve dimostrare che il diverso CCNL adottato, al di là del nomen iuris, garantisce tutele equiparabili, con la precisazione che la valutazione deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche che quelle normative in quanto complesso inscindibile. L’Autorità ha suggerito di effettuare dapprima la valutazione dell’equivalenza economica dei contratti, prendendo a riferimento le componenti della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; Elemento Distinto della Retribuzione – EDR – a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste; poi, di quella normativa, da svolgere su una serie di parametri, il cui scostamento marginale, in un numero limitato (pari a 2 parametri), non è ritenuto sintomatico dell’assenza di equivalenza tra i due contratti”.

“Nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare, dapprima, se sussistano i presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ovvero se i due CCNL (quello indicato nel bando e quello dichiarato dall’impresa) siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali (le organizzazioni datoriali saranno necessariamente diverse), concernano il medesimo sottosettore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica; nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà confrontare, sul versante economico, le componenti fisse della retribuzione globale annua dei due CCNL, costituite dalle seguenti voci: a) retribuzione tabellare annuale; b) indennità di contingenza; c) elemento distinto della retribuzione (EDR); d) eventuali mensilità aggiuntive; e)eventuali ulteriori indennità previste dei due contratti e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’impresa risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara”.

Qui trovi il testo del Parere di precontenzioso n. 32 del 5 febbraio 2025

Fonte ANAC

ICMQ: Regolamento sull’Intelligenza Artificiale: la frontiera tra la tecnologia e il rispetto del ruolo degli individui – Online l’11/03/2025, ore 9:00

ICMQ organizza il corso di formazione

Regolamento sull’Intelligenza Artificiale:
 la frontiera tra la tecnologia e il rispetto del ruolo degli individui.

Come prepararsi alla conformità AI Act nello sviluppo e utilizzo di sistemi di
Intelligenza Artificiale

Il corso analizza i requisiti normativi dell’AI ACT – REGOLAMENTO UE 2024/1689 – necessari per garantire un uso sicuro ed etico dell’intelligenza artificiale, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle persone.

Durante il corso, verranno esplorati i sistemi ammessi e vietati dalla norma, le categorie di rischio e le implicazioni per le organizzazioni.

Attraverso un approccio operativo ed esemplificativo, verranno fornite indicazioni su come le organizzazioni possono conformarsi alla norma sia che sviluppino, sia che integrino, sia che utilizzino, le tecnologie dell’AI in modo sicuro.

Verrà rilasciato un attestato di frequenza e saranno riconosciuti 8 crediti formativi validi per il mantenimento della certificazione dei Professionisti della Security UNI 10459, DPO UNI 11927, Periti liquidatori assicurativi UNI 11628, al superamento del test di valutazione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 04/03/2025 all’indirizzo: [email protected]

Qui potete trovare il programma del corso e la scheda di iscrizione.



Telecamere ai semafori, il Garante punisce il Comune: «Privacy non rispettata»

Il Garante per la protezione dei dati: necessaria una valutazione preliminare di impatto privacy per tutti gli strumenti automatici per il controllo del traffico

di Stefano Manzelli 11/02/2025 – Italia Oggi

Tutti gli strumenti automatici per il controllo del traffico devono essere accompagnati da una valutazione preliminare di impatto privacy. Ed essere identificati con segnaletica ad hoc e un’informativa di secondo livello sulla protezione dei dati. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati con l’innovativo provvedimento del 12 dicembre 2024. I dispositivi omologati per il controllo automatico delle infrazioni stradali sono sempre stati ritenuti esenti dall’obbligo di una valutazione preliminare di impatto privacy, stante la particolare configurazione selettiva dei dati trattati. Con questo severo provvedimento l’Autorità cambia orientamento.

Semaforo rosso, il reclamo e il provvedimento del Garante

Alcuni automobilisti incorsi nel rigore del semaforo rosso hanno presentato reclamo al Garante che ha avviato un’istruttoria che si è conclusa con l’applicazione di una severa misura punitiva a carico del comune di Portici. Oltre a non aver posizionato alcun segnale stradale in prossimità degli impianti e non aver messo a disposizione degli interessati una informativa di secondo livello la negligenza maggiore, a parere del collegio, risulta la mancanza di una valutazione preliminare di impatto privacy. In caso di rischi elevati per gli interessati, specifica infatti il Garante, “derivanti, ad esempio, dall’utilizzo di nuove tecnologie e sempre presenti laddove sia effettuata una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il titolare del trattamento deve effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (…). Sul punto il comune ha dichiarato che, all’atto dell’installazione dei dispositivi video in esame, non ha svolto una valutazione di impatto (…). Si osserva, tuttavia, che il comune era certamente soggetto all’obbligo di redigere una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”.

Pubblicato su Italia Oggi – 11/02/2025

https://www.italiaoggi.it/diritto-e-fisco/giustizia/telecamere-ai-semafori-il-garante-punisce-il-comune-privacy-non-rispettata-s2k265h9?refresh_cens

Ministero del Lavoro, interpello n. 2/2025: Decontribuzione lavoratrici madri anche con contratti flessibili

Lo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182, della Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) può essere esteso alle lavoratrici madri di 3 o più figli con rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Ad affermarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ interpello n. 2/2025 in risposta al quesito avanzato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT).

La Legge di bilancio 2024 ha previsto per il triennio 2024-2026 una decontribuzione totale della quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile. La medesima misura è prevista in via sperimentale per il solo 2024 anche per lavoratrici madri di 2 figli, sino al compimento del decimo anno di età del figlio minore (cfr. circ. n. 27 del 31.01.2024.).  L’ agevolazione contributiva è stata oggetto di  ulteriori modifiche disposte dalla Legge di bilancio 2025 con un profondo restyling della misura dall’ampliamento della platea di beneficiari , alla riduzione della percentuale di esonero e nuovi requisiti reddituale (Mess. n. 401 del 31.01.2025 ).

Nel fornire il proprio parere, il Ministero tiene conto della ratio dell’ Istituto oltre che del tenore letterale della norma. 

Nel caso in esame, l’agevolazione contributiva si traduce, nel caso in esame, in un incremento della busta paga utile a contrastare il preoccupante fenomeno dell’abbandono del mondo del lavoro da parte delle lavoratrici madri. Si tratta di un intervento volto a promuovere non tanto la stabilità dei rapporti di lavoro, quanto piuttosto ad incrementare i livelli retributivi riconosciuti alle lavoratrici madri e a sostenere il reddito delle famiglie con figli minori, senza determinare alcun vantaggio specifico per i datori di lavoro.

Da questo punto di vista, l’intervento sembra richiamare una misura affine, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, comma 137 della Legge di bilancio per il 2022 (Legge n. 234/2021) che ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% esclusivamente sulla quota a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Quest’ultima disposizione, analoga per ratio a quella in esame, è stata applicata a tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, incluso il lavoro intermittente come specificato dall’ INPS con la circ. n. 102 del 19.09.2022.

In considerazione dei precedenti sviluppi di prassi, il Ministero ravvisa che non vi sono elementi ostativi a utilizzare il medesimo criterio interpretativo anche con riferimento allo sgravio contributivo previsto dell’articolo 1, commi da 180 a 182 della Legge di bilancio 2024 la cui lettera, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita a escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.

Tenuto conto della mancata esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – il Dicastero ha ritenuto non  coerente con la ratio della previsione normativa aderire a un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione, in virtù della quale il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche alle lavoratrici occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.  

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali