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Dimissioni per fatti concludenti: Procedura attivabile dopo 15 giorni, salvo condizioni migliorative del CCNL . I chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con la cirolare n. 6 del 27.03.2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni applicative delle novità introdotte con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro“ (cd. Collegato Lavoro). 

Si tratta di norme molto discusse in questi ultimi mesi di vigenza della Legge con specifico riguardo alle modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro ; durata del periodo di prova ; definizione di attività stagionali ai fini dell’applicazione delle deroghe alla disciplina del contratto a termine e,  la procedura delle dimissioni per fatti concludenti per assenze ingiustificate. 

Dimissioni per fatti concludenti : termine minimo legale di 15 giorni in mancanza di specifica disposizione nel CCNL –  Il Collegato Lavoro ha riconosciuto la possibilità al datore di lavoro di ricondurre un effetto risolutivo all’ assenza ingiustificata del lavoratore protratta  per un certo periodo di tempo.  

L’articolo 19 della Legge n. 203/2024 ha modificato l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, introducendo il comma 7-bis, il quale stabilisce che: “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.

La norma, in apparenza chiara, ha suscitato da subito un acceso dibattito che ha toccato diversi suoi punti. In primo luogo, la questione se il numero di giorni di assenza ingiustificata protratta, necessari al perfezionarsi della nuova fattispecie dimissionaria, dovessero essere quelli già previsti dai CCNL in merito al procedimento disciplinare, oppure fosse necessario una disposizione autonoma e specifica sul punto trattandosi di una fattispecie distinta da quella disciplinare e, pertanto, in attesa dell’aggiornamento dei contratti collettivi, dovesse operare il termine di legge di quindici giorni (sul punto l’articolo del 10.03.2025 “ Dimissioni per assenze ingiustificate in base alla Legge “ fa una sommaria sintesi delle ragioni alla base delle due tesi).  

La circ. n. 6 del 27.03.2025 risolve la questione precisando, innanzitutto, che il termine individuato dalla Legge ( 15 giorni ) costituisce un termine legale minimo. Il datore di lavoro, che intende avvalersi della procedura, presumendo dall’ assenza ingiustificata una volontà dimissiva del lavoratore, deve attendere il decorso dei 15 giorni di calendario e, fatte salve condizioni migliorative previste dal CCNL, dal sedicesimo procedere con la risoluzione del rapporto e le comunicazioni all’ Ispettorato, secondo le indicazioni a suo tempo fornite con la Nota n. 579/2025, e al Ministero del Lavoro mediante il sistema delle comunicazioni obbligatorie.  

Le disposizioni del contratto collettivo che prevedono conseguenze sul piano disciplinare per l’assenza  ingiustificata ( licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ) non possono trovare applicazione alla procedura delle dimissioni per fatti concludenti.

Visto che la maggior parte dei contratti collettivi prevede termini inferiori ai 15 giorni di assenza ingiustificata per procedere al licenziamento, al datore di lavoro spetta scegliere se aprire un procedimento disciplinare ex art. 7 della Legge n. 300/1970 o attendere il decorso del termine minimo legale ( o contrattuale se previsto con disposizione ad hoc del CCNL ) e attivare la procedura con le dimissioni per fatti concludenti. Nonostante l’attesa del decorso del periodo minimo di assenza ingiustificata, le dimissioni  consentono di conseguire un risparmio rispetto al licenziamento disciplinare in quanto durante il periodo di assenza ingiustificata  il datore di lavoro non è tenuto al versamento della retribuzione, e dei relativi contributi, oltre a poter trattenere l’indennità di mancato preavviso senza dover versare il ticket licenziamento.  

Il datore di lavoro, laddove intenda avvalersi della procedura, deve comunicarlo all’ Ispettorato. Da questa comunicazione decorre il termine, sanzionato in via amministrativa, entro il quale deve essere effettuata la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro, mediante il modulo dell UNILAV che attesta la data di cessazione del rapporto.   

La norma prevede espressamente che l’effetto risolutivo del rapporto potrà essere evitato laddove il lavoratore dimostri “l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”. Grava, pertanto, sul lavoratore l’onere di provare l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza al datore di lavoro (ad esempio, perché ricoverato in ospedale o per causa di forza maggiore) o la circostanza di aver comunque provveduto alla comunicazione.

Qualora il lavoratore dia effettivamente prova di non essere stato in grado di comunicare i motivi dell’assenza, così come nell’ipotesi in cui l’Ispettorato accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, non può trovare applicazione l’effetto risolutivo del rapporto di lavoro previsto

La circolare precisa, infine, che la procedura telematica di cessazione avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se il datore riceve successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni. La procedura non trova applicazione in tutti quei casi in cui la risoluzione del rapporto e le dimissioni sono soggette a convalida obbligatoria ( lavoratrice durante la gravidanza ; lavoratrice madre e lavoratore padre durante i  primi tre anni di vita del bambino. 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Lavorosi.it

Asti: firmato in prefettura un protocollo con l’Asl

Individuate misure di sicurezza per tutelare medici e infermieri

Sottoscritto oggi dal prefetto di Asti Claudio Ventrice con il direttore Generale dell’Azienda sanitaria locale (Asl) Giovanni Gorgoni, il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto degli atti di violenza e delle aggressioni contro i sanitari del presidio ospedaliero “Cardinal Massaia” ad Asti.

Nell’intesa sono state definite le procedure da attivare per prevenire e gestire gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari e assicurare un pronto intervento delle Forze dell’ordine.

La Azienda sanitaria locale promuoverà l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza nelle zone sensibili delle strutture sanitarie del territorio. Gli operatori del pronto soccorso, potranno utilizzare appositi pulsanti antirapina, e attivare la visione diretta delle telecamere nelle centrali operative delle Forze di polizia che in tempo reale valuteranno le urgenze e le modalità dell’intervento.

L’ente sanitario trasmetterà periodicamente alla prefettura e agli operatori della sicurezza i dati statistici relativi alle aggressioni avvenute in ambito sanitario.

Il prefetto ha sottolineato l’importanza di una strategia di sicurezza condivisa diretta a «consolidare il lavoro già svolto per innalzare gli standard di protezione su tutto il territorio astigiano». Ha inoltre precisato che l’accordo costituisce il primo atto di questo tipo nel territorio regionale e introduce «un nuovo modello di coordinamento nella gestione della sicurezza dei lavoratori del comparto sanità», replicabile in altri ospedali.

Fonte: Ministero dell’Interno

Inps: nuova classificazione ATECO

Circolare INPS 31 marzo 2025, n. 71: Adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025 predisposta dall’ISTAT. Aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”

Testo Completo della Circolare

INDICE

1. Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

2. Adozione della nuova classificazione ATECO 2025 da parte dell’Istituto. Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989. Aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”

3. Aggiornamento del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”

4. Istituzione del nuovo codice statistico contributivo (CSC) 70713 per le attività di consulenza

5. Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

6. Gestione separata

1.  Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche, ossia per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali, e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.

La classificazione ATECO è una classificazione gerarchica costituita da codici alfanumerici che al maggior livello di dettaglio arrivano fino a 6 cifre, coincidendo con la NACE fino alla classe, ossia fino alla quarta cifra di dettaglio.

In questi ultimi anni l’ISTAT ha portato avanti un processo di aggiornamento della classificazione delle attività economiche, avvalendosi della collaborazione dei rappresentanti di Enti, Amministrazioni e Organismi, al fine di consentire il perfezionamento e l’aggiornamento della classificazione ATECO vigente.

Tale processo di aggiornamento è venuto incontro all’esigenza di rappresentare in maniera più adeguata i cambiamenti che sono intercorsi e intercorrono nella realtà economica nazionale.

Dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 (cfr. il Comunicato ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024), operativa a partire dal 1° aprile 2025.

Come precisato nel Comunicato ISTAT, la nuova classificazione costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720 nella sua versione in lingua italiana), che modifica il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In ambito esclusivamente nazionale, la nuova classificazione ATECO 2025 ha interessato i codici ATECO a 5 e a 6 cifre, che indicano rispettivamente le categorie e le sottocategorie, nel rispetto della classificazione NACE vigente.

2. Adozione della nuova classificazione ATECO 2025 da parte dell’Istituto. Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali ai sensi dell’articolo 49 della legge n. 88/1989. Aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”

Le pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad adottare, ciascuna per gli usi e le finalità proprie, la nuova classificazione ATECO 2025, quale sistema comune di classificazione delle attività economiche, al fine di consentire una lettura uniforme del tessuto produttivo da parte di tutti gli operatori economici pubblici e privati.

Anche l’INPS, con decorrenza dal 1° aprile 2025, adotta nei propri sistemi informativi l’ATECO 2025, quale classificazione delle attività economiche sulla quale basare, come criterio non esclusivo, l’inquadramento dei datori di lavoro.

A tale fine, è stato utilizzato il documento di transcodifica ATECO 2007/Ateco 2025 predisposto dall’ISTAT, necessario per operare e verificare le corrispondenze tra i codici ATECO 2007 e i nuovi codici ATECO 2025.

Conseguentemente, è stata aggiornata la “Procedura Iscrizione e Variazione azienda” e dal 1° aprile 2025 è possibile assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.

Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro, al momento dell’iscrizione, disponga soltanto del codice ATECO 2007 (ad esempio, nei casi di impresa costituita ante 1° aprile 2025, con assunzione di dipendenti successivamente a tale data, alla quale non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025), per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento degli obblighi contributivila procedura consente comunque di inserire il codice ATECO 2007, proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.

Per tutte le matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, l’Istituto provvede progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.

Le modalità e le tempistiche della suddetta attività verranno comunicate con successivi messaggi.

In attesa del completamento della fase di riattribuzione, al fine di consentire il corretto aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali, la richiesta di variazione contributiva comporta l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007 presente nell’archivio anagrafico, che sarà suscettibile di consolidamento all’esito della fase precedentemente descritta.

3. Aggiornamento del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”

La nuova versione del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, aggiornata alla classificazione delle attività economiche ATECO 2025, verrà resa disponibile successivamente alla pubblicazione della presente circolare.

Per ogni attività catalogata dall’ISTAT, nel citato manuale viene riportato il/i codice/i statistico contributivo (CSC) da attribuire; per facilitarne l’utilizzo e la consultazione, analogamente a quanto già predisposto nei precedenti manuali di classificazione dei datori di lavoro pubblicati dall’Istituto a decorrere dal 2014, viene adottata la medesima struttura descrittiva della classificazione delle attività economiche utilizzata dall’ISTAT, comprensiva – oltre che del titolo di ogni codice ATECO (ovvero della declaratoria che ne sintetizza i contenuti) – anche delle descrizioni dettagliate delle attività, come ausilio nella corretta classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali.

A tale riguardo, si evidenzia che, per le attività oggetto di classificazione che prevedono delle particolarità, nel manuale sono presenti dei riquadri evidenziati in rosso, denominati “Particolari criteri di inquadramento”, all’interno dei quali delle note esplicative illustrano le varie particolarità, con indicazione delle circolari e dei messaggi emanati dall’Istituto (nonché eventuali disposizioni normative) con riguardo a quella specifica attività.

4.  Istituzione del nuovo codice statistico contributivo (CSC) 70713 per le attività di consulenza

Nell’ambito della classificazione ATECO 2025, considerata la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, è stato istituito il nuovo CSC 70713, avente il seguente significato:

7   Terziario (commercio, servizi, professioni, arti);

07 Attività varie (terziario, professionisti e artisti, ecc.);

13 Attività di consulenza.

Il nuovo CSC 70713 ha le stesse caratteristiche del CSC 70708.

Pertanto, dal 1° aprile 2025 le matricole aziendali che hanno i codici ATECO riferiti a tale attività sono classificati con il CSC 70713.

5. Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali

Per le Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, con successivo messaggio verrà comunicato l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche, permettendo l’acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025 che perverranno dal sistema delle CCIAA.

La trasformazione dei codici relativi alle posizioni già aperte negli archivi informatici avverrà successivamente mediante lettura dei dati provenienti dal Registro delle imprese o attraverso un processo di ricodifica.

6. Gestione separata

A.  Committenti

Con riferimento alle procedure relative ai committenti, nei flussi Uniemens trasmessi a decorrere dal 1° aprile 2025, anche se riferiti a periodi antecedenti, nel campo “codice Istat” deve essere inserito il codice ATECO 2025.

La classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso il Registro delle imprese, l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

B. Professionisti

Per i lavoratori che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile 2025 la procedura di iscrizione è aggiornata con i codici ATECO 2025.

Per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.

Scarica la circolare INPS 31 marzo 2025, n. 71

CONFINDUSTRIA: Primo trimestre 2025: produzione in miglioramento Labor hoarding in più di una impresa su tre

Dalla pagina ufficiale del Centro Studi CONFINDUSTRIA.

Di seguito il link per leggere il comunicato completo.

  • Nel primo trimestre del 2025 le grandi imprese associate a Confindustria mostrano un maggiore ottimismo rispetto all’ultimo quarto dello scorso anno. Secondo i risultati dell’indagine rapida sulla produzione industriale dei primi tre mesi dell’anno, il 53,0% degli intervistati prevede una produzione stabile, il 32,4% si aspetta un aumento e il 14,6% una contrazione. Questo dato segna un miglioramento rispetto al quarto trimestre del 2024, quando la quota di chi prevedeva un aumento si fermava al 26,9%, mentre chi prevedeva una diminuzione era il 28,4% (Grafico 1).
  • Gli industriali continuano a considerare la domanda e gli ordini come i principali fattori di sostegno alla produzione, con un saldo positivo in crescita: a marzo, ha raggiunto il 6,1%, rispetto al 2,5% registrato a febbraio.
  • Le previsioni sulla disponibilità di manodopera mostrano un lieve miglioramento, pur restando in territorio negativo con un saldo al -0,1%.
  • Al contrario, i costi di produzione continuano a peggiorare per il secondo mese consecutivo, passando da -3,0% a gennaio a -5,7% a febbraio e raggiungendo -8,1% a marzo.
  • Anche le attese sulle condizioni finanziarie, pur restando positive, peggiorano: dopo aver toccato un picco del 7,2% il mese scorso, il saldo scende al 2,1% a marzo.
  • Per quanto riguarda la disponibilità di materiali, il saldo resta negativo, ma con un leggero miglioramento (-3,2% rispetto al -3,9% precedente).
  • Più incoraggianti, invece, i giudizi sulla disponibilità di impianti, che si mantengono positivi e mostrano un incremento da 0,8% a 3,2%.
  • Nel questionario di marzo è stato chiesto agli industriali come si collocano rispetto al fenomeno del labor hoarding, ossia la tendenza delle aziende a trattenere la forza lavoro anche in presenza di un calo della produzione. Dai risultati emerge che il labor hoarding coinvolge più di un terzo dei rispondenti (34,7%). Vi è invece un 16,3% del campione che, a fronte di cali della produzione, dichiara di aver ridotto l’occupazione. Per la restante metà dei rispondenti il fenome-no non è invece rilevante perché le loro imprese non stanno affrontando un rallentamento dell’attività produttiva. Tra coloro che hanno scelto di trattenere la forza lavoro, il 37,8% sta gestendo la situazione attraverso la cassa integra-zione o la riduzione temporanea delle ore lavorate. Un altro 34,8% ha deciso di mantenere le competenze già presenti in azienda, consapevole delle difficoltà e dei costi elevati nel reperire nuovo personale qualificato. Il 27,4% sta assu-mendo nuovo personale con competenze adeguate per far fronte alla trasformazione dei processi produttivi, come nuovi prodotti o tecnologie.