ASSIV e la Violenza sulle Donne. Quali soluzioni? 17 novembre 2023 – Fiera Sicurezza

ASSIV e la Violenza sulle Donne. Quali soluzioni?

di Maria Cristina Urbano

Pochi giorni fa abbiamo letto di un ennesimo raccapricciante femminicidio commesso da un marito rifiutato, dal quale una donna si stava separando per maltrattamenti. Nel caso specifico sembra che una concausa dellโ€™accaduto sia stata il mal funzionamento di un braccialetto elettronico che in precedenza aveva inviato alert errati per ben due volte.

Ma il punto non รจ questo.

Il punto รจ che dallโ€™inizio dellโ€™anno sono stati commessi 82 femminicidi, ci sono stati 6 suicidi, e 4 morti sono ancora in fase di accertamento per comprendere seindotte da violenza di genere e odio. E ci sono stati altri 12 tentati femminicidi (dati aggiornati allโ€™8 ottobre dellโ€™Osservatorio nazionale di โ€œNon una di menoโ€).

A fronte di una siffatta situazione, รจ compito di tutti i cittadini fermarsi a riflettere per riuscire a comprendere come si รจ potuti giungere a questo stato di cose, quali possano esserne le cause profonde, quali le possibili soluzioni. In tale contesto, Assiv, che in quanto associazione di categoria della vigilanza privata รจ incardinata ed รจ parte significativa nel comparto sicurezza del nostro sistema-Paese, ha il dovere non soltanto di farsi parte attiva al fine di individuare le soluzioni, ma anche di ribadire con forza la necessitร  di un ampio confronto che coinvolga tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, per affrontare alla radice quella che รจ divenuta una assurda strage. 

Ma andiamo con ordine.

Violenza sulle Donne: lโ€™educazione, i valori morali, la norma

Lโ€™educazione, sia quella familiare che quella scolastica, รจ alla base del rispetto che i bambini di oggi avranno nei confronti delle ragazze e delle donne di domani. Un processo certamente reso complicato dalla diffusa persistenza di modelli contrari, radicati in una struttura sociale che non esiste piรน ma che ancora esercita il proprio influsso negativo sui rapporti di genere. รˆ un lavoro lungo, che porterร  i suoi frutti nellโ€™arco di una o due generazioni, ma che deve essere sostenuto con convinzione e continuitร  dalle istituzioni. Forse anche il vecchio adagio per cui โ€œle donne non si toccano neanche con un fioreโ€ affonda le sue radici in un contesto culturale che si vuole superare, ma rappresenta certamente una buona base di partenza.

I valori morali. Strettamente connessi allโ€™educazione, i valori insegnati rappresentano le radici sulle quali crescerร  e germoglierร  la vita dei nostri figli. Insegnar loro la necessitร  di cercare un giusto equilibrio tra la famiglia e il lavoro potrebbe essere un modo per spiegare come non si debbano mai dare per scontati i sentimenti e la sensibilitร  di chi ci รจ accanto.

La norma. Quando educazione e valori morali non sono sufficienti รจ necessario evidentemente intervenire ex lege. Non รจ un caso che allโ€™esame del Parlamento vi sia in queste settimane lโ€™ennesima proposta normativa volta ad implementare la prevenzione e la repressione del fenomeno, in questo caso il Disegno di legge di iniziativa governativa โ€œDisposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domesticaโ€.

Disegno di legge: โ€œDisposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domesticaโ€

Il legislatore ha ripetutamente provato negli anni a contenere, con misure punitive sempre piรน severe, la drammatica strage di donne che si rinnova anno dopo anno. Ciรฒ nonostante, tuttavia, le cifre di questo fenomeno continuano ad essere estremamente significative e ci dicono che le misure giร  esistenti non sono adeguate a combatterlo e, purtroppo, neanche a ridurlo in misura significativa.

Il disegno di legge, leggiamo nelle premesse, al quale sono state abbinate una serie di proposte di iniziativa parlamentare, tenterร  quindi di superare alcune criticitร  che evidentemente hanno indebolito lโ€™efficacia del quadro normativo vigente.

Si tratta di un provvedimento imponente, con il quale si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, alla disciplina dettata in materia di sicurezza pubblica e di contrasto della violenza sessuale e in tema di atti persecutori, alla disciplina dettata in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchรฉ alle disposizioni in materia di indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti contenute nella legge europea 2015-2016 e al decreto legislativo 20 febbraio 2006 n.106, concernente lโ€™organizzazione dellโ€™ufficio del pubblico ministero. Un intervento certamente importante, che testimonia la rinnovata presa di coscienza in merito alla gravitร  sociale del fenomeno.

Al fine di contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica il disegno di legge recepisce le istanze piรน urgenti emerse nellโ€™ambito dellโ€™Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito dallโ€™articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

Ancora, sempre nelle premesse del ddl โ€œLโ€™adozione di un intervento normativo teso a rafforzare procedure e strumenti per la tutela delle vittime di violenza, che consenta una preventiva ed efficace valutazione e gestione del rischio di letalitร , di reiterazione e di recidiva, si impone anche alla luce del quadro normativo sovranazionale [โ€ฆ] la cosiddetta ยซConvenzione di Istanbulยป, nonchรฉ delle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dellโ€™uomo [โ€ฆ], che hanno evidenziato la necessitร  di intensificare, a livello statale, le misure positive di protezione.โ€

Il ddl consta in 15 articoli, che vale la pena provare a riassumere in pillole.

I 15 articoli del Disegno di legge

Lโ€™articolo 1 (Rafforzamento delle misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime) รจ diretto ad estendere lโ€™applicabilitร  dellโ€™istituto dellโ€™ammonimento del questore ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica, cosiddetti ยซreati spiaยป, rispetto a situazioni di pericolo per lโ€™integritร  psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate), al fine di intercettare il cosiddetto ยซciclo della violenzaยป e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente, prima che straripi e prorompa nello stadio finale di estinzione, compromissione ovvero grave lesione dei beni giuridici protetti.

Lโ€™articolo 2 (Potenziamento delle misure di prevenzione) apporta alcune modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione ai soggetti indiziati dei delitti piรน ricorrenti nella violenza contro le donne e nella violenza domestica.

Lโ€™articolo 3 (Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) interviene al fine di assicurare una trattazione spedita dei processi.

Lโ€™articolo 4 (Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare) introduce una previsione volta ad accelerare la trattazione degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica anche nella fase cautelare.

Lโ€™articolo 5 modifica alcune attribuzioni del Procuratore della Repubblica, cosรฌ che possa delegare ad uno o piรน procuratori aggiunti ovvero a uno o piรน magistrati addetti allโ€™ufficio la cura di specifici settori di affari.

Lโ€™articolo 6 (Termini per la valutazione delle esigenze cautelari) mira ad introdurre un termine per la valutazione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero e un termine per la decisione sullโ€™istanza cautelare da parte del giudice.

Con lโ€™articolo 7 (Rilevazione dei termini) si prevede lโ€™acquisizione, con cadenza trimestrale, da parte del procuratore generale presso la corte dโ€™appello, dei dati delle procure della Repubblica del distretto relativi al rispetto dei termini concernenti i procedimenti introdotto dallโ€™articolo 6 del disegno di legge.

Lโ€™articolo 8 (Modifiche degli effetti della violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari) estende la medesima disciplina penalistica per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile.

Con lโ€™articolo 9 (Arresto in flagranza differita) si introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo al fine di prevedere che, nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori del codice penale, si consideri comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione ottenuta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati personali, da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore.

Lโ€™articolo 10 (Rafforzamento delle misure cautelari e dellโ€™uso del braccialetto elettronico) interviene sulla disciplina delle misure cautelari e del braccialetto elettronico. 

Lโ€™articolo 11 (Ulteriori disposizioni in materia di misure cautelari coercitive) interviene in materia di misure cautelari coercitive.

Lโ€™articolo 12 (Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato e di obblighi di comunicazione) estende la previsione dellโ€™immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutti i provvedimenti de libertate inerenti allโ€™autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, condannato o internato,

Lโ€™articolo 13 (Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena) apporta talune modifiche al codice penale indicando gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere allโ€™istituto della sospensione condizionale della pena.

Lโ€™articolo 14 (Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime o degli aventi diritto) introduce la previsione di una provvisionale a titolo di ristoro ยซanticipatoยป in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto

Lโ€™articolo 15 prevede la clausola di invarianza finanziaria, avendo il provvedimento natura meramente ordinamentale.

Misure necessarie, tutte, che occorrerร  implementare efficacemente, perchรฉ sia determinante la percezione sociale che determinati reati sono contrastati senza tentennamenti, perchรฉ giร  gravissimi di per sรฉ, costituiscono lโ€™inaccettabile premessa di un degrado che mina alle fondamenta la tenuta della nostra societร . Se non possono esistere cittadini di serie A e di serie B, tanto meno tale distinzione puรฒ basarsi sulla differenza di genere.

Dove si inserisce quindi il contributo che ASSIV vuole portare sul tema della Violenza sulle Donne?

Certamente un contributo di idee, ma anche una capacitร  operativa che, affiancata e coordinata dalle Forze dellโ€™Ordine, puรฒ garantire maggiore e diffusa applicazione delle norme di prevenzione.

Ne parleremo in occasione di un momento di confronto a Milano, a Sicurezza 2023, con il coinvolgimento dei piรน rilevanti stakeholders istituzionali e associativi, magna pars nellโ€™impegno contro la violenza sulle donne.
Appuntamento al 17 novembre a Fiera Milano. 

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