Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Messaggio 8 febbraio 2022, n. 606: Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Con la circolare n. 18 del 1ยฐ febbraio 2022 sono state illustrate le novitร introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e sono stati indicati i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalle richiamate disposizioni di legge.
Facendo seguito a quanto indicato nel paragrafo 8 della menzionata circolare, a seguito del rilascio della procedura โCIGWEBโ per la trasmissione delle domande si comunica che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dellโattivitร lavorativa iniziati dal 1ยฐ gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio.
In relazione a segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e dai consulenti del lavoro, riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dallโarticolo 14 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, richiamando le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, si conferma che non รจ necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrร essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dallโarticolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.
Fonte: INPS








