Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Messaggio 8 febbraio 2022, n. 606: Chiarimenti in tema di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Con la circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 sono state illustrate le novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e sono stati indicati i termini per la trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalle richiamate disposizioni di legge.

Facendo seguito a quanto indicato nel paragrafo 8 della menzionata circolare, a seguito del rilascio della procedura “CIGWEB” per la trasmissione delle domande si comunica che le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati dal 1° gennaio 2022 al 7 febbraio 2022 potranno essere utilmente inviate entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente messaggio.

In relazione a segnalazioni pervenute da parte di associazioni di categoria datoriale e dai consulenti del lavoro, riguardo agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, richiamando le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 3777 del 18 ottobre 2019, si conferma che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui al menzionato articolo 14, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura prevista dal medesimo articolo 14 sia stata correttamente espletata. Detta dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11 del decreto ministeriale n. 95442/2016.

Fonte: INPS