Pubblichiamo la Circolare del Ministero dell’Interno del 19 Marzo 2020, a firma del Prefetto Stefano Gambacurta, che realizza un’ampia disamina degli effetti di un significativo pacchetto di misure, contenute nel DL 18/2020 “Cura Italia”, che riguardano una vasta gamma di azioni della pubblica amministrazione, con particolare attenzione al tempo dei procedimenti amministrativi, ed alle sospensioni concesse.

 Del testo, di notevole lunghezza e di sicuro interesse per chi avesse necessità di approfondire ogni aspetto relativo agli esiti delle disposizioni di cui al citato D.L. sui differenti procedimenti amministrativi, preme qui sottolineare quello derivante dall’’interpretazione dell’art. 103, secondo comma, che troverete a pagina 6 della suddetta circolare.

 Riportiamo nello specifico il capoverso che ci riguarda:

 Come si è anticipato, l’art. 103 del  D.L. 18/2020 realizza, al comma 2, un’ulteriore manovra volta a prorogare fino al 15 giugno p.v. la validità dei provvedimenti ad effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni…………..omissis………….Sul punto, in considerazione anche delle richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni da parte di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, si precisa che la proroga riguarda anche le autorizzazioni per l’esercizio dei servizi di investigazione e di vigilanza privata di cui all’art. 134 e 134 bis Tulps e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie dei permessi di porto di armi”…..(omissis). Delineato in tal modo l’ambito di applicazione dell’art. 103, secondo comma, del D.L. n. 18/2020, occorre ancora osservare che esso si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell’intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. ed il 15 aprile p.v.”

 Si allega alla presente altra documentazione che riporta analoghe disposizioni.

 Nello specifico:

  1. Circolare del Ministero dell’Interno del 24 Marzo 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

  2. Nota della Prefettura di Napoli del 20 Marzo 2020;

  3. Nota della Prefettura di Roma del 23 Marzo 2020.