“Collegato Lavoro” pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Dopo il via libera ottenuto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, il 9 ottobre e l’ 11 dicembre scorso, il Collegato Lavoro approda in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 303 del 28.12.2024.

La Legge 13 dicembre 2024, n.203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” entrerร  in vigore il prossimo 12 gennaio 2025. 

Il provvedimento nasce dallโ€™ esigenza di semplificare numerosi adempimenti connessi al rapporto di lavoro con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali.

Dimissioni : Risoluzione per assenza ingiustificata โ€“ Sicuramente tra le norme simbolo del provvedimento  lโ€™ art. 19 del Decreto stabilisce che lโ€™assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontร  del lavoratore senza che sia necessario applicare  la disciplina sulle dimissioni telematiche.

Eโ€™ stato invece introdotto un nuovo obbligo per il datore di lavoro tenuto a  comunicare allโ€™Ispettorato del lavoro lโ€™assenza per le dovute verifiche sulla veridicitร  della comunicazione.  La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra lโ€™impossibilitร , per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano lโ€™assenza. In assenza di tali motivi il rapporto di lavoro si intenderร  risolto per volontร  del lavoratore e, di conseguenza, questโ€™ultimo non potrร  fare richiesta di Naspi venendo meno il requisito della disoccupazione involontaria.   

Meno vincoli per la somministrazione di lavoro โ€“ Altrettanto dibattuta รจ la norma prevista allโ€™art 10  con semplificazioni in materia di somministrazione di lavoro. Le modifiche intendono incentivare lโ€™utilizzo di contratti flessibili e rendere piรน dinamico il mercato del lavoro, allineandosi alle esigenze produttive delle imprese che potranno utilizzare senza limiti e vincoli i contratti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato.

A tal fine, vengono esclusi dal tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti stabili, i lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attivitร  stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con piรน di 50 anni).

Viene poi eliminata la previsione per la quale  , se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore รจ a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi.  

Durata del periodo di prova โ€“ Lโ€™art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.

La nuova norma prevede che, fatte salve le previsioni piรน favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato รจ fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non puรฒ essere inferiore a due giorni nรฉ superiore a quindici giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non puรฒ essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.  

Smart working โ€“ Allโ€™ art. 14 รจ previsto che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.

Apprendistato : formazione e trasformazione โ€“ Con gli art. 15 , 16 e 18 รจ prevista lโ€™estensione a tutte le tipologie di apprendistato delle risorse destinate annualmente al solo apprendistato professionalizzante. Eโ€™ prevista inoltre la possibilitร  di trasformare lโ€™apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

Attivitร  stagionali – Allโ€™art. 11 viene introdotta una norma di interpretazione autentica, in materia di attivitร  stagionali  individuate da decreto (DPR 1525/1963) in alternativa alla contrattazione collettiva. In pratica, oltre ai cosiddetti โ€œstagionaliโ€, la norma specifica che rientrano nella categoria quelle attivitร  organizzate per far fronte a โ€œintensificazioniโ€ dellโ€™attivitร  lavorativa in determinati periodi dellโ€™anno, nonchรฉ a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dallโ€™impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente piรน rappresentative.

Cassa integrazione e attivitร  lavorativa – Allโ€™art. 6 trova riscontro la norma che riconosce  la possibilitร  per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attivitร  di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente allโ€™INPS lโ€™inizio della nuova attivitร . Durante lo svolgimento di tale attivitร  perde il diritto al trattamento di integrazione salariale. La norma mira a ridurre la dipendenza esclusiva dalle misure di integrazione salariale e favorisce la ricerca di nuove opportunitร  lavorative. 

Conciliazioni telematiche โ€“ Con lโ€™ art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalitร  telematica mediante collegamenti audiovisivi.  La nuova norma si pone lโ€™obbiettivo di agevolare lโ€™accesso ai servizi di conciliazione e ridurre i costi mantenendo comunque lโ€™affidabilitร  delle procedure in atto.

 Sospensione dei termini degli adempimenti per liberi professionisti –  Allโ€™ art. 7 viene estesa la possibilitร  per il professionista di sospendere il decorso dei termini relativi a adempimenti fiscali e contributivi. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dal suo inizio, i termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi sono sospesi, rispettivamente   a decorrere dallโ€™ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto,  ovvero fino al trentesimo giorno successivo allโ€™interruzione della gravidanza. Le disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero dโ€™urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, รจ impossibilitato temporaneamente allโ€™esercizio dellโ€™attivitร  professionale. In entrambi i casi, entro 15 giorni dallโ€™evento deve essere inviato il certificato medico attestante le informazioni utili alla sospensione, nonchรฉ copia dei mandati professionali.

Contratto a causa mista โ€“  Allโ€™art. 17 รจ prevista lโ€™introduzione di un contratto ibrido a causa mista, con la possibilitร  di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.  Ciรฒ consente ai professionisti di lavorare con contratti part-time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilitร  alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano piรน di 250 dipendenti.

Fondi di solidarietร  โ€“ Allโ€™art 8 viene previsto che ai fondi di solidarietร  bilaterali costituiti dopo il 1ยฐ maggio 2023, siano trasferite risorse giร  accumulate presso il fondo di integrazione salariale (FIS) da parte di imprese facenti parte del settore a cui fa riferimento ciascuno dei predetti fondi bilaterali. Il trasferimento delle risorse sarร  definito da decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dellโ€™ Economia.

Formazione lavoratori somministrati – Allโ€™art. 9 sono previste disposizioni volte a favorire una gestione flessibile delle risorse dei fondi bilaterali Formatemp e Ebitemp per la formazione e integrazione al reddito dei lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato.

Rateizzazione debiti contributivi – L’articolo 23 introduce la possibilitร  per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del MLPS da emanarsi. La misura, valida dal 1ยฐ gennaio 2025, รจ volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con lโ€™obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltร  economiche.

Semplificazioni ricorsi INAIL  – Allโ€™ art. 2 sono previste disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per lโ€™assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

Sicurezza sul lavoro โ€“ Il decreto prevede allโ€™art. 1 una serie di novitร  in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare :

1.       Viene prevista la redazione annuale, da parte del Ministero del Lavoro, di una relazione alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrร  contenere lโ€™indicazione di misure per migliorare le condizioni di sicurezza (lett. b) ;

2.       Nellโ€™ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente viene riconosciuta la possibilitร  di svolgere visite mediche preventive per valutare lโ€™ idoneitร  alla mansione specifica anche in fase preassuntiva (lett. d, punto 1.1).

3.       Lโ€™opportunitร  se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro , a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3) ;

4.       Sempre nellโ€™ambito della sorveglianza sanitaria viene introdotta la possibilitร  per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici giร  effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore (lett. d , punto 2 )

5.       Per le attivitร  lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro รจ tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dellโ€™Ispettorato (INL), lโ€™uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dellโ€™INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione , illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto (lett. e). 

A cura di WST Law & Tax – Lavorosi.it

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