Fin dal momento di emanazione del cosiddetto Collegato lavoro (Legge 13 dicembre 2024, n. 203), si sono auspicati chiarimenti del Ministero del lavoro che fossero utili a facilitarne lโapplicazione da parte delle imprese.
I chiarimenti sono ora arrivati grazie allaย circolare n. 6 del 27.03.2015, che qui consideriamo per le indicazioni fornite a proposito delleย modifiche apportate dal Collegato lavoroย alla disciplina della somministrazione di lavoro.
Prima dellโintervento del Collegato lavoro, lโart. 31, comma 1, del Dlgs. n. 81/2015, tra lโaltro, prevedeva: โ Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore sia a tempo determinato l’utilizzatore puรฒ impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciรฒ determini in capo all’utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 giugno 2025โ.
Il Collegato lavoro ha cancellato le disposizioni appena riportate, relative alla fattispecie in cui il lavoratore intratteneva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lโagenzia ed era inviato a termine presso unโimpresa utilizzatrice.
La Circolare evidenzia esplicitamente le conseguenze della cancellazione, sottolineando che da essa deriva il seguente principio: โโฆin caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi [si produce] la costituzione in capo allโutilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministratoโ.
Sulla normativa da cui discende tale conseguenza, la Circolare non si dilunga piรน di tanto, potendosi comunque rilevare che essa deriva dallโapplicazione della normativa in materia di contratto a tempo determinato (in particolare, art. 34, comma 2, Dlgs. n. 81/2015 in tema di missione a termine che, fra lโaltro, rinvia allโart. 19, comma 1, del medesimo decreto, secondo il quale i contratti di lavoro a tempo determinato non possono superare i 24 mesi).
La Circolare affronta, inoltre, una questione di diritto transitorio, considerando in particolare lโipotesi di contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore del Collegato lavoro.
A tal riguardo, essa afferma: โโฆil computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati, ai sensi dellโarticolo 19 comma 2 del decreto legislativo n. 81/2015, deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerataโ (lโart. 19, comma 2, trattando della successione di piรน rapporti a termine tra gli stessi soggetti, comunque conferma il limite dei 24 mesi).
Ancora piรน esplicitamente, la Circolare afferma โโฆ Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, senza computare le missioni giร svolte in vigenza della precedente disciplinaโ.
Le disposizioni cancellate dal Collegato lavoro prevedevano, come risulta dal testo riportato sopra, che sino al 30 giugno 2025 il superamento dei 24 mesi non comportava lโimputazione del rapporto di lavoro allโutilizzatore.
La Circolare interviene anche su questo aspetto, affermando โโฆAl contempo, secondo il principio tempus regit actum, le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che lโutilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.
Tuttavia, in questโultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi, previsti dallโarticolo 19 del decreto legislativo n. 81/2015โ.
A fronte di una formulazione niente affatto univoca, si puรฒ ipotizzare che, ai fini del superamento del limite di 24 mesi, dalla Circolare venga considerato neutralizzabile il periodo di continuazione della missione dal 12 gennaio 2025 al 30 giugno 2025 ( Somministrazione a tempo indeterminato : le questioni al vaglio della Corte di Giustizia UE ) .
Il Collegato lavoro modifica, inoltre, integrandolo, il numero di casi in cui il legislatore ammette un espresso esonero dallโosservanza dei limiti numerici previsti in tema di somministrazione a tempo determinato, secondo in quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puรฒ eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1ยฐ gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
In particolare, il Collegato, oltre alle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle agenzie, esenta dal rispetto del limite percentuale anche le assunzioni con contratto di somministrazione a tempo determinato che riguardino:
- lavoratori in mobilitร (articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223);
- lavoratori disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati
- lavoratori assunti a termine in fase di avvio di nuove attivitร , da imprese start-up innovative, per attivitร stagionali, per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi, per sostituzione di lavoratori assenti o lavoratori di etร superiore a 50 anni.
A questo riguardo, la Circolare si limita a richiamare le innovazioni intervenute.
Essa, inoltre, utilmente elenca tutte le categorie di lavoratori le cui assunzioni a termine da parte di agenzie non richiedono lโindicazione di una causale giustificativa, come previsto dallโart. 10, comma 1, lett. b) del Collegato lavoro.
Somministrazione : In rassegna le novitร del Collegato Lavoro ; Milleproroghe e Legge di bilancio
a cura di WST Law & Tax
Fonte: Lavorosi.it








